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Modifiche decorrenti dall’1.1.2023
Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfettario.
L’art. 1 comma 54 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto:
- l’estensione del regime forfettario mediante l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi per l’accesso o la permanenza nel regime;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino 100.000,00 euro.
Il regime è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria che:
- rispettino i requisiti di accesso e di permanenza previsti all’art. 1 comma 54 della L. 190/2014;
- non si trovino nelle condizioni ostative (o di esclusione) definite all’art. 1 comma 57 della L. 190/2014.
Le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR, invece, sono esclusi dal regime.
Sono escluse anche le associazioni professionali, ai sensi del co. 3 lett. c) del citato art. 5 del TUIR.
Requisiti di accesso
Fino al 31-12-2022: ricavi e compensi non superiori a 65.000,00 euro, nel periodo precedente, ragguagliabili ad anno
Dall’01-01-2023: ricavi e compensi non superiori a 85.000,00 euro, nel periodo precedente, ragguagliabili ad anno
A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite è effettuata:
- tenendo conto del nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
- computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa.
Si ipotizzi un professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro. Il medesimo può accedere al regime forfettario (o continuare ad utilizzarlo, se già lo applicava nel 2022), atteso che i compensi risulterebbero superiori al limite di 65.000,00 euro, ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione in vigore dal 2023.
La soglia di ricavi e compensi deve essere ragguagliata all’anno nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno.
Si ipotizzi che un professionista inizi la professione di biologo il 1-3-2023, utilizzando il regime forfettario. Considerando che i giorni di esercizio dell’attività nel 2023 sono 306 (dall’1-3-2023 al 31-12-2023), il limite di ricavi per il 2023 è dato dal seguente rapporto: 85.000,00 × (306/365) = 71.260,27 euro. Se tale limite sia superato, nel 2024 il professionista dovrà applicare il regime ordinario ai fini delle imposte dirette e IVA.
Su risposta dell’interpello n.428 del 12-08-2022, l’importo dell’imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume natura di ricavo o compenso concorrendo al limite d’accesso e permanenza nel regime e all’imponibile soggetto ad imposta sostitutiva.
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 5%
L’art. 1 comma 65 della L. 190/2014 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota al 5%, per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività (STARTUP). La misura è fruibile al ricorrere delle seguenti condizioni:
• il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
• l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
• se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
Tali requisiti sono necessari solo per la fruizione della riduzione dell’aliquota d’imposta al 5% e non ostacolano
l’accesso al regime.
CESSAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO
Il contribuente può applicare il regime agevolato fino all’anno in cui il complesso dei ricavi derivanti dalle attività esercitate non superi la soglia di 85.000,00 euro.
SUPERAMENTO DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI
Se si sfora il limite di 85.000 €, e non oltre i 100.000 €, si permane nel regime per l’anno in corso, cioè senza la decadenza immediata, fuoriuscita dal regime dall’anno successivo e entrata nel regime ordinario.
Se si supera la soglia dei 100.000€, invece, decadenza immediata, dal regime forfettario e si dovrà iniziare ad applicare il regime ordinario dalle fatture successive.
Soglia superiore a 85.000 e fino a 100.000: si permane nel regime per l’anno in corso e dal 1 gennaio dell’anno nuovo si passa al regime ordinario.
Soglia superiore a 100.000: decadenza immediata ed entrata nel regime ordinario e l’assoggettamento a IRPEF di lavoro autonomo dell’intero anno (e eventuale applicazione dell’IVA) “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.
INDENNITÀ DI MATERNITÀ
Sono escluse dal limite di 85.000,00 euro per l’utilizzo del regime forfettario le somme percepite a titolo di indennità di maternità, non avendo natura di ricavo o compenso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17, § 6.1.1 lett. b), in relazione al regime di vantaggio di cui al DL 98/2011, i cui chiarimenti sono stati estesi al regime forfettario con una risposta Agenzia delle Entrate resa a Telefisco 30.1.2020).
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono deducibili i contributi previdenziali (Enpab) versati in ottemperanza a norme di legge, mentre non sono deducibili dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva i contributi previdenziali versati per il riscatto degli anni di laurea, in quanto non versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Detti contributi potrebbero essere dedotti dal reddito complessivo in caso di possesso di redditi ulteriori a quello soggetto ad imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR.
QUALE DICITURA VA INDICATO NEL REGIME FORFETTARIO
Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018 e s.m. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.
QUALI SONO I VANTAGGI DEL REGIME FORFETTARIO
-Reddito determinato forfettariamente
-Imposta sostitutiva al 5% (per le startup) o al 15%
-Esclusione da IVA e addizionali e ISA
-Esonero ritenute d’acconto
-No contabilità, ma conservazione fatture emesse e fatture ricevute
Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere a: assistenzafiscale@enpab.it
Fonte: Banca Dati Eutekne; Legge di bilancio per il 2023
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