FAQ Iscrizioni

1. Chi è obbligato ad iscriversi all’Enpab?

Sono obbligati all’iscrizione all’ENPAB i Biologi che contemporaneamente:

a) sono iscritti ad uno degli Ordini Regionali dei Biologi (sez. A e B)

b) esercitano in modo effettivo, ancorché non esclusivo, la libera professione di Biologo indipendentemente dalla concreta modalità di svolgimento (es. partita iva, Co.Co.Co, partecipazioni societarie in snc, sas, Società tra Professionisti, prestazioni occasionali, intramoenia, prestazioni rese da specialisti ambulatoriali)
L’iscrizione è altresì obbligatoria in ogni caso in cui vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale le cui prestazioni richiedano l’iscrizione all’Albo Professionale (art. 4 dello Statuto e art. 1 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dell’Ente).

2. L’iscrizione all'Ente ha carattere facoltativo?

No, l’iscrizione è obbligatoria quando ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di disciplina delle funzioni di Previdenza dell'ENPAB (come riportato nella FAQ n.1).

3. Quali sono i termini per la presentazione della domanda di iscrizione?

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro trenta giorni dall’insorgenza dell’obbligo di cui all’art. 1 del Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza, ossia trenta giorni dalla data di inizio dell’effettivo esercizio dell’attività professionale.

4. Cosa si intende per "data inizio attività"?

È la data in cui il Biologo ha concretamente iniziato ad esercitare l’attività libero professionale.

5. Dov'è reperibile il modulo di iscrizione e quali sono le modalità di invio?

La domanda di iscrizione è reperibile cliccando qui. L’invio dell’istanza può avvenire tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.enpab.it

6. Quali sono i documenti da allegare alla domanda di iscrizione?

La domanda di iscrizione deve essere corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

7. Cosa comporta la presentazione della domanda di iscrizione oltre i termini previsti dal regolamento?

La ritardata presentazione della domanda d'iscrizione (oltre i 30 giorni) comporta una sanzione pari ad euro € 50,00 ferma restando l’applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dall' art. 10 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dell’ENPAB.

8. Quali sono i tempi di evasione della domanda di iscrizione?

I tempi medi di evasione della pratica sono di circa 45 giorni (salvo casi di irregolarità della documentazione presentata).

9. La mia domanda di iscrizione non è ancora stata evasa: posso iniziare a svolgere l'attività professionale?

Sì. L’evasione della domanda di iscrizione all’ENPAB non è requisito essenziale per l’inizio dell’attività professionale.

10. Ricevere la PEC di "aggiornamento dati" indica la regolarità dell'iscrizione?

No. La PEC di “aggiornamento dati” ha il solo scopo di informare il professionista del fatto che l’ENPAB ha acquisito nei propri archivi l’indirizzo PEC del biologo.

11. Con quale modalità l'Ente comunica l'avvenuta iscrizione?

La notifica di avvenuta iscrizione è inviata al Biologo tramite PEC. Con la medesima PEC sono forniti i codici di accesso (userid e password) all’Area riservata del sito www.enpab.it.

12. Quali sono i versamenti contributivi obbligatori dell’iscritto all’atto in cui l’istanza di iscrizione viene deliberata?

I Biologi iscritti all’ENPAB sono tenuti annualmente al versamento:

a) di contributi minimi obbligatori determinati in misura fissa e dovuti indipendentemente dall’entità del reddito professionale prodotto. Qualora l’iscrizione all’ENPAB non decorra dal primo gennaio, l’ammontare dei contributi minimi dovuti per il primo anno sono frazionati in funzione del periodo effettivo di iscrizione nell’anno (clicca Tabella dei minimi).

b) di contributi a conguaglio determinati sulla base del reddito professionale e del volume di affari effettivamente prodotti e dichiarati ai fini fiscali.

13. Come si pagano i contributi?

Il pagamento dei contributi avviene di regola a mezzo bollettini PagoPA reperibili nella propria Area riservata (‘Pagamento dei contributi’) accessibile dal sito www.enpab.it.
I contributi possono essere versati anche a mezzo modello F24.

14. Sono previste agevolazioni per coloro che si iscrivono all’Enpab prima di aver compiuto i 30 anni?

Sì. Coloro che all’atto dell’iscrizione non abbiano compiuto il 30° anno di età, possono chiedere la riduzione del contributo soggettivo minimo ad 1/3 del contributo ordinario. La riduzione ha effetto nel primo anno di iscrizione e nei successivi due. La riduzione viene applicata su istanza del biologo che ne fa richiesta, all’atto dell’iscrizione, all’interno del modulo di iscrizione.

15. Sono previste agevolazioni per coloro che svolgono altra attività lavorativa?

Sì. Coloro che svolgono altra attività lavorativa con conseguente obbligo di iscrizione presso altra Cassa di previdenza possono chiedere una riduzione pari al 50% del contributo soggettivo minimo. La riduzione viene applicata su istanza del biologo che ne fa richiesta, all’atto dell’iscrizione, all’interno del modulo di iscrizione.

16. A quanto ammontano i contributi minimi annui in caso di richiesta di riduzione per età?

17. A quanto ammontano i contributi minimi annui in caso di richiesta di riduzione per altra copertura previdenziale?

18. Qualora al momento dell’iscrizione sussistano entrambi i requisiti, si possono chiedere sia la riduzione per età che per altra copertura previdenziale?

Le riduzioni non sono cumulabili. In caso di richiesta di entrambe le riduzioni, l’ENPAB applica in automatico quella più favorevole all’iscritto (riduzione per età).

 

FAQ Contributi

1. Quali sono gli adempimenti obbligatori successivi all’iscrizione?

Una volta effettuata l'iscrizione, il professionista è tenuto ai seguenti adempimenti obbligatori:

1. Pagamento dei contributi previdenziali obbligatori;

2. Comunicazione annua del reddito professionale. La comunicazione deve essere inviata anche se la dichiarazione fiscale non è stata presentata ovvero è negativa e deve essere redatta obbligatoriamente, anche online, avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente.

2. Quali sono i contributi che ogni iscritto deve pagare?

I contributi che ogni iscritto è annualmente tenuto a versare all’Ente sono i seguenti:
1) il contributo soggettivo nella misura del 15% del reddito netto di lavoro autonomo, aumentabile su scelta dell'iscritto fino al 36%.
2) il contributo integrativo pari al 4% del volume di affari o dell'importo fatturato per le prestazioni professionali rese verso la clientela privata e verso la Pubblica Amministrazione;
3) il contributo di maternità pari ad € 103,29 (annualmente l’Ente determina una quota forfettaria).


Scadenza

Tipo di Versamento

30 aprile

1ª rata contributo minimo anno in corso

30 giugno

2ª rata contributo minimo anno in corso

15 ottobre

presentazione del modello di dichiarazione reddituale relativo all'anno precedente
31 ottobre

Unica soluzione oppure
1ª rata conguaglio * dovuta a saldo

30 novembre

2ª rata conguaglio dovuta a saldo

30 dicembre

3ª rata conguaglio dovuta a saldo

30 gennaio

4ª rata conguaglio dovuta a saldo

* Per conguaglio si intende la differenza tra totale dovuto in base ai contributi determinati nell'anno e il totale degli acconti effettivamente versati.

3. È possibile rateizzare i contributi previdenziali?

A debito scaduto, sì, possono rateizzare sia i contributi minimi che i relativi conguagli.

Si ricorda, altresì, che l'importo minimo rateizzabile è di 600,00€ e che il periodo massimo della rateizzazione - connesso al valore dell'importo - è di 54 mesi.

Si raccomanda di leggere attentamente le condizioni generali di rateizzazione che precludono il diritto per gli iscritti che hanno già due piani di rientro o per chi è già stata negata la domanda.

pdfScarica le condizioni generali di rateizzazione

4. Quando vanno comunicati i redditi professionali? Con quali modalità?

La scadenza per la presentazione dei redditi professionali è pubblicata ogni anno sul sito www.enpab.it. A breve sarà pubblicata la scadenza relativa al MOD/1 2022 per la comunicazione dei redditi 2021. La comunicazione dovrà essere presentata accedendo all'area riservata dal sito www.enpab.it, nella sezione "Disposizioni", "Dati Reddito".

5. Perchè è importante comunicare i redditi professionali con cadenza annuale?

Questa comunicazione riveste una importanza fondamentale per l’Ente al fine di tenere correttamente aggiornata la posizione contributiva di ciascun iscritto. Senza i dati di tale dichiarazione, infatti, non è possibile effettuare un riscontro sulla correttezza dei contributi dovuti e conseguentemente effettuare un calcolo corretto e una regolare rivalutazione del montante contributivo dell’iscritto.

6. Quali sono le sanzioni nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione dei redditi professionali?

Il ritardo o l'inadempienza degli obblighi sopra riportati è soggetta a sanzioni secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle procedure sanzionatorie dell’Ente.
Dal 1° gennaio 2013, la ritardata dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione pari ad € 50,00 se trasmessa entro trenta giorni dal termine; € 100,00 se trasmessa entro sessanta giorni dal termine; € 150,00 oltre i sessanta giorni dal termine. L’omessa dichiarazione, ovvero la dichiarazione infedele, ancorché nei termini, è sanzionata con la pena pecuniaria di € 150,00.

7. Dove posso stampare i bollettini M.av./PagoPa?

I M.av. per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori con scadenza successiva al 21 giugno 2017 non saranno più spediti per posta ma dovranno essere esclusivamente stampati nell'area riservata. Sempre nell'AREA RISERVATA è stata creata l'apposita sezione BPS, "Bollettini MAV", all'interno della quale sono esportabili gli stessi.

8. Quali sono le sanzioni per il ritardo nel pagamento dei contributi?

Ai sensi dall'art. 10 del Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza, il ritardo nel versamento dei contributi comporta l'obbligo del pagamento degli interessi nella misura vigente tempo per tempo, che decorreranno dal giorno successivo al termine previsto per il pagamento. Se il ritardo nei pagamenti è superiore ai 60 giorni, in aggiunta saranno dovute le sanzioni anch’esse nella misura tempo per tempo vigente.
Di seguito, riportiamo nel dettaglio, le modifiche apportate sui tassi di interessi e sanzioni nel corso degli anni:

Interessi

Sanzioni

Fino al 26 settembre 2013: 15% sul dovuto (ritardati e mancati pagamenti)

Fino al 27 giugno 2024 tasso legale 

Dal 27 settembre 2013 al 27 giugno 2024: 10% sul dovuto (ritardati e mancati pagamenti)

Dal 28 giugno 2024 tasso legale più un punto

Dal 28 giugno 2024: 5% sul dovuto (ritardati e mancati pagamenti)           

9. Che cos'è la Certificazione fiscale?

E' un documento che attesta i contributi soggettivi e di maternità versati nell'anno e deducibili fiscalmente.

E' possibile scaricarla direttamente dal sito www.enpab.it nella sezione Area Riservata.

Per gli anni precedenti al 2011 bisogna richiederla tramite mail all'indirizzo contributiprestazioni@enpab.it

10. Che cos'è il Montante contributivo?

Il montante costituisce la base di calcolo delle prestazioni previdenziali erogate da ENPAB. Il montante contributivo si identifica nella somma:

- dei contributi soggettivi dovuti per ogni anno o frazione di anno d'iscrizione all'ENPAB;
- della quota di contributo integrativo destinato all'incremento del montante ai sensi dell'art. 4, comma 2 , lett. b del Regolamento (a partire dal 01/01/2013);
- delle rivalutazioni di contributi previste dall'art. 1, comma 8 della Legge 335/95 e dall'art. 14, comma 3, del Regolamento.

È possibile visualizzarlo direttamente dal sito www.enpab.it nella sezione 'Area Riservata', solo se si è in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali

11. Che cos'è l'Estratto conto?

E' un documento che attesta i contributi previdenziali dovuti e versati dall'iscritto, sul quale è possibile controllare la regolarità dei pagamenti.

E' possibile visualizzarlo direttamente dal sito www.enpab.it nella sezione 'Area Riservata'.

12. Che cos'è la Certificazione di regolarità contributiva?

E' un documento che attesta la regolarità contributiva. Si chiede inviando una PEC all’indirizzo durc@pec.enpab.it

 

FAQ Cancellazioni

 

1. Quando è obbligatoria la cancellazione dall'Enpab?

Quando un biologo libero professionista decide di non esercitare più la propria attività deve cancellarsi dall’Ente, in quanto l’esercizio concreto e reale dell’attività di biologo costituisce una condizione essenziale per la continuità del rapporto previdenziale con Enpab.

Conseguentemente, la cancellazione dall’Ordine di appartenenza comporta la contestuale cancellazione da Enpab, proprio perché si è da quel momento in poi impossibilitati ad esercitare l’attività professionale.

2. Cosa si intende per “data di cessazione dell’attività”?

La cessazione dell’attività deve essere reale ed effettiva e prescinde dalle “formalità” amministrative/fiscali, come ad esempio la presentazione della “chiusura della Partiva Iva” che potrebbe avvenire anche successivamente.

3. Come ci si cancella dall’Enpab?

L’istanza di cancellazione è scaricabile al seguente link. La domanda deve essere inviata tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.enpab.it. I tempi di istruttoria della domanda da parte di Enpab sono mediamente di 45 giorni e la notifica di cancellazione sarà inviata al biologo tramite pec.

 

4. Dopo la cancellazione avrò accesso alla mia Area Riservata?

Sì, l’accesso all’area riservata è consentito anche dopo la cancellazione e saranno attive funzioni quali: richiesta contatto telefonico, pagamento dei contributi, dichiarazione dati reddituali.

5. Quali sono i versamenti contributivi e gli adempimenti obbligatori a seguito della delibera di cancellazione?

Dopo la cancellazione dall’Enpab, il biologo dovrà in ogni caso:

a) versare eventualmente i contributi minimi obbligatori determinati in maniera frazionata per i periodi dell’anno antecedenti la cancellazione;

b) comunicare i redditi professionali dell’intero periodo dell’anno fino alla data di cancellazione;

c) versare gli eventuali contributi a conguaglio relativi a tutti gli anni di iscrizione determinati sulla base del reddito professionale e del volume di affari effettivamente prodotti e dichiarati ai fini fiscali.

 

FAQ Riscatto

1. In cosa consiste il riscatto?

Il riscatto consiste nella possibilità di versare oggi, a vantaggio della pensione futura, i contributi previdenziali riferiti ad anni di attività lavorativa libero-professionale (massimo cinque) precedenti l'istituzione dell'E.N.P.A.B. (1991-1995) e/o gli anni del corso di studi universitario.

2. È possibile riscattare l'anno di servizio militare e gli anni di specializzazione?

No, non è possibile.

3. Quali sono i requisiti per poter richiedere il riscatto del corso di studi?

Per poter richiedere il riscatto del corso di studi, oltre la compilazione dell'apposito modulo, l'iscritto deve allegare:

- un certificato rilasciato dall'Università degli studi competente che attesti la durata legale del corso di laurea, l'anno di immatricolazione (anno, mese, giorno), gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso di laurea, il conseguimento del titolo e la data in cui lo stesso è stato conseguito, ovvero dichiarazione di responsabilità;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. Quali sono i requisiti per poter richiedere il riscatto dei 5 anni precedenti l'istituzione dell' E.N.P.A.B.?

I requisiti sono:

·         essere iscritto all'E.N.P.A.B. e far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione;

·         non aver presentato analoga domanda presso altro Ente Previdenziale e che i periodi richiesti siano privi di contributi presso altra gestione separata;

·         essere stato regolarmente iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi per gli anni oggetto del riscatto;

·         aver svolto effettiva attività libero professionale per gli anni oggetto del riscatto.

5. Che documentazione va presentata per poter richiedere il riscatto degli anni precedenti l'istituzione dell'E.N.P.A.B.?

Occorre compilare l'apposito modulo allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

6. Posso conoscere le modalità di calcolo per determinare il costo del riscatto del corso di studi o degli anni precedenti l'istituzione dell' E.N.P.A.B. prima di presentare la richiesta?

Sì, l'importo è determinato nel seguente modo:

·         si procede al calcolo della media dei redditi netti professionali conseguiti dal richiedente nei cinque anni precedenti l'anno in cui viene presentata la domanda;

·         l'iscritto indica l'aliquota da applicare (art. 3 commi 1 e 1ter del Regolamento previdenziale) che non può essere inferiore a quella dell'anno in cui viene presentata l'istanza fino ad un massimo del 20%;

·         si moltiplica la media redditi professionali per l'aliquota opzionata.

Il risultato ottenuto è l'importo del singolo anno riscattabile.

In ogni caso il contributo dovuto non può essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.

7. Quali sono i vantaggi nel richiedere il riscatto del corso di studi o degli anni precedenti l'istituzione dell' E.N.P.A.B.?

I vantaggi sono:

·         incrementare il montante contributivo a beneficio della pensione futura;

·         gli importi versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili dall’imponibile fiscale (art. 13 del D.lgs. n. 47/2000).

8. Quali sono le modalità e le scadenze di pagamento delle rate?

Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione per l'intero importo dovuto, ovvero, su richiesta dell'iscritto, in un numero di rate mensili non superiore a ventiquattro senza interessi.

I versamenti sono contabilizzati tempo per tempo negli anni in cui gli stessi sono effettuati.

9. Come va inviato il modulo di domanda?

Il modulo può essere inviato a mezzo fax al numero 06 45547036; o tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: contributiprestazioni@pec.enpab.it; oppure tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: E.N.P.A.B. - Via Di Porta Lavernale, 12 - 00153 Roma.

10. Cosa succede in caso di decesso dell'iscritto?

Qualora intervenga, successivamente alla presentazione della domanda, il decesso dell'iscritto è data facoltà ai superstiti dello stesso di completare gli adempimenti previsti.

11. È possibile dedurre i contributi previdenziali versati a titolo di riscatto per il biologo in regime fiscale forfettario?

No! La deducibilità per il regime forfettario è disciplinata dalle legge per i soli contributi previdenziali obbligatori. I contributi versati a titolo di riscatto si qualificano volontari e come tali non sono deducibili.

 

FAQ Indennità di maternità

 

1. A chi spetta l'indennità?

Alle biologhe iscritte all'Ente. Nel caso in cui l’iscrizione all’Enpab o la cessazione dell’attività avvenga nel corso del periodo di tutela l’indennità di maternità verrà riconosciuta soltanto per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione. Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta goda di analoga prestazione, erogata da altro Ente di previdenza obbligatorio. Nel caso di iscritta che svolge contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale, l’indennità viene erogata per un importo pari alla differenza tra l’indennità percepita e l'indennizzo nella misura del minimo garantito erogato dall’Ente.

2. Cosa spetta e come viene calcolata l'indennità di maternità?

L’indennità di maternità corrisposta è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell’evento. L’indennità è riconosciuta anche nel caso di reddito negativo o pari a zero: non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/08/1981 n. 537 (art. 70, comma 3 D.Lgs 151/2001). L’indennità non potrà essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante da comma 3, dell’art. 70 del D.Lgs 151/2001. Essendo sostitutiva del reddito professionale è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente.

reddito del secondo anno precedente l'evento

MOLTIPLICATO per 80%

DIVISO 12 MOLTIPLICATO per 5 = importo lordo indennità di maternità


ESEMPIO SU UN REDDITO DI 20.000,00
20.000 x 80% = 16.000
16.000 : 12 = 1.333,33
1.333,33 x 5 = 6.666,65
MATERNITA' LORDA 6.666,65

3. Come fare per richiederla e quale documentazione bisogna presentare?

E' necessario scaricare il modello di domanda reperibile sul seguente link. La domanda può essere inoltrata mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.enpab.it, o raccomandata a/r a E.N.P.A.B.- Via di Porta Lavernale 12 00153 Roma, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto; dall’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione o affidamento; dalla data dell’aborto spontaneo o terapeutico. Al modello di domanda occorre allegare la seguente documentazione:

  1. copia fronte/retro documento di riconoscimento in corso di validità;
  2. dichiarazione nel caso in cui sussistano i requisiti per la non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto;
  3. fotocopia della dichiarazione reddituale relativa al secondo anno precedente l’evento (esempio se il parto avviene nell’anno 2017, la dichiarazione da allegare è quella riferita al reddito 2015 e presentata al fisco nel 2016.
  4. certificato di assistenza al parto in originale ovvero estratto di nascita con indicazione dei nominativi dei genitori.

4. In caso di affidamento o adozione, ho diritto all'indennità di maternità? Se si, quale documentazione occorre allegare?

E' possibile presentare istanza di indennità di maternità in caso di adozione o affidamento preadottivo. L'indennità è corrisposta per un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia e i tre mesi successivi. Alla richiesta occorrerà allegare: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia; b) copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. Nel caso che l’Autorità emanante sia di Stato estero, è necessario presentare il successivo provvedimento di deliberazione adottato dal Tribunale dei Minori nazionale competente per territorio.

5. In caso di aborto spontaneo o terapeutico, posso presentare l'istanza di indennità di maternità?

L'indennità è corrisposta in caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza. In caso di aborto spontaneo o terapeutico l'indennità spetta in misura intera qualora l'aborto avvenga dopo il compimento del 6° mese di gravidanza. Se invece l'aborto interviene dopo il compimento del 3° mese ma prima del 6°, l'indennità è corrisposta in misura ridotta, pari a 1/5 di quella dovuta. Nulla spetta qualora l'aborto intervenga prima del compimento del 3° mese di gravidanza. Alla richiesta occorrerà allegare: a)certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza; b)certificato medico, rilasciato dall'autorità sanitaria che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data dell’avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.

6. Con quale modalità avviene la liquidazione della prestazione?

La prestazione verrà erogata in unica soluzione, successivamente al parto, mediante accredito su conto corrente bancario, intestato (o cointestato) alla professionista.

7. Se svolgo attività autonoma, devo astenermi dal lavoro?

Non è obbligatorio astenersi dall’attività professionale (art. 71 del Decreto Legislativo n. 151/2001).

8. Ho aderito all'istituto della contribuzione volontaria. Posso beneficiare dell'indennità di maternità?

No, in quanto l'indennità è sostitutiva del reddito professionale e pertanto viene riconosciuta esclusivamente ai biologi iscritti all'Ente, che esercitano attività professionale nelle diverse forme previste dall'art. 1 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

 

FAQ Ricongiunzione in entrata

1. Che cosa è la ricongiunzione?

La ricongiunzione è la facoltà estesa anche ai liberi professionisti, di unificare mediante il trasferimento, tutti i contributi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Ovviamente, nel caso si presenti domanda di ricongiunzione attiva all'Enpab, il diritto alla pensione potrà essere conseguito dal biologo al raggiungimento dei requisiti di età (65 anni) e di contribuzione (5 anni ) disposti dal Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

2. Chi può fare domanda?

La facoltà di presentare domanda di ricongiunzione, è riservata al biologo iscritto all'Enpab (e non anche dal cancellato) o ai superstiti dell'iscritto deceduto entro due anni dal decesso.

3. Quando si può presentare la domanda di ricongiunzione?

Per accedere alla ricongiunzione non vi sono limiti minimi né per quanto riguarda l'età del richiedente, né per il numero di anni che formano le singole posizioni. La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente possa far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni di cui 5 di contribuzione obbligatoria continuativa. In ogni caso in mancanza di tale requisito la seconda ricongiunzione può effettuarsi all’atto del pensionamento presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione contributiva. Consigliamo quindi, prima di far ricorso a tale istituto, di essere certi che non si riproponga una nuova diversa forma di contribuzione nel futuro.

4. Quali sono le modalità di presentazione e la documentazione necessaria da allegare alla domanda?

Il modello di domanda di ricongiunzione, è reperibile sul sito internet www.enpab.it/previdenza/modulistica.html. Può essere inviato mezzo raccomandata a/r, o mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.enpab.it. Alla domanda si dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si rammenta che all'atto della domanda, i contributi oggetto della ricongiunzione devono riguardare i periodi contributivi maturati presso altre forme di previdenza la cui posizione non deve risultare più attiva e che la ricongiunzione non può essere parziale.

5. Come avviene il trasferimento dei contributi da altro Ente all'Enpab?

La gestione o le gestioni interessate trasferiscono all’Enpab l’ammontare dei contributi di loro pertinenza, tenuto conto che: a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento; b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell’intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente; c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi. Gli importi vengono accreditati sulla posizione dell'iscritto Enpab con il cosiddetto principio di cassa, ovvero formeranno il montante a partire dall'anno di incasso delle stesse somme, indipendentemente dal fatto che i contributi siano riferiti ad altre annualità.

6. La ricongiunzione verso l'Enpab è a titolo oneroso?

La ricongiunzione verso l'Enpab è gratuita.

 

FAQ Ricongiunzione in uscita

1. Chi può fare domanda?

L'ex iscritto all'Enpab, che intende trasferire i propri versamenti contributi dall'Enpab verso altro Ente di previdenza, presenterà domanda di ricongiunzione presso quest'ultimo, secondo le indicazioni vigenti nell'Ente stesso.

2. Come avviene il trasferimento dei contributi?

L’Enpab trasferisce l’ammontare dei contributi di sua pertinenza, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento escludendo le somme riscosse per motivi non riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e di sanzioni.

3. La ricongiunzione è a titolo oneroso?

È a carico del professionista l’eventuale onere della ricongiunzione che è individuabile nella differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa del periodo utile e l’importo dei contributi trasferiti alle altre gestioni. Nel caso di ricongiunzione passiva, l’onere a carico del professionista è calcolato dalla gestione presso la quale si esegue il trasferimento. La determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante da ricongiunzione è effettuata secondo le norme in vigore nella gestione accentrante.

 

FAQ Totalizzazione

1. Che cos'è la totalizzazione e quali trattamenti di pensione è possibile conseguire con la totalizzazione?

La totalizzazione è la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, maturati presso l'Enpab o altre gestioni previdenziali, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e indiretta.

2. Chi può fare domanda?

Possono presentare domanda gli iscritti all'Enpab, gli ex iscritti (cancellati) per i quali l'Enpab è l'ultimo Ente di iscrizione in ordine temporale, gli eredi e/o superstiti dell'iscritto ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

3. Quando e a chi presentare la domanda di pensione in totalizzazione?

L'istanza di pensione in totalizzazione può essere presentata quando risultino maturati i requisiti anagrafici e di contribuzione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Per la pensione di vecchiaia totalizzata nell'anno 2016 i requisiti di accesso sono 65 e sette mesi (requisito anagrafico) e 20 anni di contribuzione. Dal momento in cui si maturano entrambi , il richiedente percepirà la pensione decorsi 18 mesi (c.d. spazio finestra). Per la pensione di anzianità totalizzata nell'anno 2016, il solo requisito di accesso è quello contributivo: 40 anni e sette mesi. Dal momento in cui si perfeziona questo requisito, il richiedente percepirà la pensione decorsi 21 mesi (c.d. spazio finestra). La domanda di pensione di vecchiaia/anzianità in totalizzazione deve essere presentata all'ultimo Ente di iscrizione.

4. Come viene calcolata la totalizzazione?

La quota di pensione viene determinata secondo le regole di calcolo vigenti nelle diverse gestioni coinvolte nell'iter della totalizzazione

5. È possibile totalizzare i periodi contributivi accreditati presso la Gestione separata Inps?

Si è possibile.

6. In ipotesi anni di contribuzione coincidenti in più gestioni, cosa succede?

Nel caso di uno o più anni coincidenti, ai fini dell'anzianità contributiva l'anno viene riconosciuto una sola volta, mentre ai fini del calcolo del trattamento pensionistico saranno considerate tutte le contribuzioni accreditate.

 

FAQ Cumulo

1. Che cos'è il cumulo?

E' la facoltà che consente ai lavoratori di andare in pensione sommando tutti i contributi maturati presso gestioni previdenziali diverse (quelle pubbliche ma anche quelle private legate agli ordini professionali), cumulando ogni gestione con quote separate e senza alcun onere per il lavoratore.

2. Chi può richiederlo?

Possono accedere al cumulo gli iscritti che hanno contributi non coincidenti versati nelle gestioni INPS, inclusa la gestione separata, e nelle casse previdenziali professionali,  anche se hanno maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle gestioni interessate. I richiedenti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni interessate.

3. Quali sono i periodi interessati dal cumulo?

Il cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni interessate, non coincidenti.

4. Come si considerano i periodi coincidenti?

In ipotesi di coincidenza di alcuni periodi contributivi, questi saranno considerati una sola volta ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, mentre saranno utili in ogni caso, ai fini della misura della pensione.

5. Quali sono le prestazioni erogabili?

La facoltà di cumulare si esercita ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e indiretta.

6. Calcolo pensione

Ciascuna gestione determina il trattamento pro quota facendo riferimento ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le proprie regole di calcolo. L'Enpab determinerà la quota di sua competenza secondo il sistema di calcolo contributivo. Riguardo la quota di pensione INPS, la circolare n. 140/2017 precisa che l'anzianità contributiva maturata in altre gestioni, non sarà considerata utile ai fini del computo dei 18 anni necessari per il diritto al calcolo della pensione secondo il sistema retributivo e che sarà presa in considerazione per questa finalità, la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'AGO, le forme esclusive e sostitutive della medesima, la gestione separata, purché tali periodi non siano coincidenti.

7. Requisiti di accesso e decorrenza

a) La pensione di vecchiaia in cumulo, può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva. Di conseguenza, la stessa si ottiene a condizione che si possiedano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 (requisiti INPS) e comunque in presenza dei requisiti più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti degli Enti coinvolti.

 

 

ANNO 2017

 PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

INPS Donne dipendenti settore privato

 INPS Autonome e Gestione separata

 INPS Uomini dipendenti,autonomi, gestione separata e donne dipendenti settore pubblico

 ENPAB

Requisito anagrafico

65 anni e 7 mesi

66 anni e 1 mese

66 anni e 7 mesi

65 anni

Requisito contributivo

20 anni

20 anni

20 anni

5 anni

Altri requisiti

Cessazione del rapporto di lavoro dipendente

 

Cessazione del rapporto di lavoro dipendente

Regolarità contributiva

La riforma delle pensioni, ha previsto l'innalzamento graduale dei requisiti anagrafici con l'obiettivo di parificare l'età pensionabile tra uomini e donne, pertanto a partire dal 01/01/2018 vi sarà un unico requisito anagrafico corrispondente a 66 anni e 7 mesi valido per tutte le gestioni INPS.

8. Scenari possibili

9. A chi presentare la domanda?

La domanda può essere presentata al raggiungimento dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di prestazione, all’Ente previdenziale di ultima iscrizione. Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto a più Enti di previdenza, potrà scegliere quello presso il quale inoltrare la domanda.

10. Chi liquiderà il trattamento previdenziale?

Il materiale pagamento degli importi avviene a cura dell'Inps anche nell'ipotesi in cui l'istituto nazionale di previdenza non sia direttamente coinvolto nell'iter procedurale.

11. Come mi devo comportare se ho già presentato istanza di totalizzazione o di ricongiunzione?

Coloro che avessero presentato domanda di pensione in totalizzazione, ai sensi del D. Lgs. 42/2006, anteriormente al 31-12-2016 e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, avvalersi del cumulo, se ritenuto più favorevole. Analoga facoltà di recesso con rimborso delle somme parzialmente versate, non è concessa a coloro che avessero presentato domanda di ricongiunzione ex lege 45/1990 (tale legge è esclusa dal campo di applicazione previsto dal comma 197, dell’art. 1, della legge 232 del 2016).

12. In quali casi non è possibile accedere alla pensione in cumulo?

1. in ipotesi di accettazione della ricongiunzione ai sensi della legge 45/90;
2. in ipotesi di titolarità di trattamento di pensione;
3. in ipotesi di titolarità di assegno ordinario di invalidità, anche nel caso di trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Tuttavia, qualora le condizioni di salute del titolare dell'assegno di invalidità dovessero aggravarsi e l'interessato fosse riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in cumulo.

 

 SI RAMMENTA CHE NON SARA' POSSIBILE PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CUMULO FINO A QUANDO NON SI SARA' STIPULATA L'APPOSITA CONVENZIONE TRA INPS ED ENPAB COSI' COME PREVISTO DALLA NORMATIVA.

 

FAQ DURC

Durc, come fare per ricevere il certificato di regolarità contributiva

Il certificato di regolarità contributiva è un documento che, per lo più, viene richiesto ai liberi professionisti che:
• intendano partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o di pubblica funzione;
• debbano ricevere il pagamento di compensi relativi ad attività svolte nei confronti di Enti Pubblici o di pubblica funzione.

Cosa devi controllare prima di richiedere il rilascio della certificazione ad Enpab?
• Di essere regolarmente iscritto all’Enpab e di esercitare effettivamente la libera professione di Biologo;
• di aver regolarmente presentato i modelli reddituali relativi a tutti gli anni per i quali esiste l’obbligo d’iscrizione;
• di aver regolarmente pagato, alla data del rilascio della certificazione, tutti i contributi previdenziali scaduti.

In presenza di contributi in corso di riscossione a mezzo di cartella notificata dall’Agenzia delle Entrate- riscossione, è necessario allegare alla domanda l’attestazione di regolarità rilasciata dall’Agenzia delle Entrate - riscossione.

Enpab

  • Sede: Via di Porta Lavernale 12, 00153 Roma
  • La nostra sede è raggiungibile dalla stazione Termini con la Metro linea B direzione Laurentina fermata Piramide. Dal G.R.A. uscita n. 23 Appia e proseguire per la strada Appia antica direzione colle Aventino.

Seguici su

Contatti

Puoi contattarci al numero verde 800931340, attivo dalle 10:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Torna su