PREMESSA
Il lavoratore libero professionista che abbia periodi di contribuzione presso altri enti previdenziali non sufficienti a garantire da soli la pensione, ha la possibilità di unificarli e quindi di utilizzarli per acquisire i requisiti utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche, o per incrementarne il valore attraverso gli istituti della ricongiunzione e/o della totalizzazione. La ricongiunzione regolamentata dalla legge 5 marzo 1990 n.45 prevede il trasferimento materiale dei contributi maggiorati del 4,5% annuo, da altre gestioni previdenziali presso l'Ente istruttore del procedimento. A seconda dei casi può essere gratuita o a titolo oneroso. Il trasferimento ad Enpab di contributi versati presso altre gestioni previdenziali è in ogni caso gratuito. Per accedere alla ricongiunzione non vi sono limiti minimi né per quanto riguarda l'età del soggetto, né per il numero di anni di contribuzione. Non possono formare oggetto di ricongiunzione i periodi che abbiano già dato diritto a pensione; le somme riscosse per motivi non riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e sanzioni. Inoltre, non sono ricongiungibili ad Enpab i contributi previdenziali versati dal libero professionista alla Gestione separata Inps. Ovviamente nel caso si presenti domanda di ricongiunzione attiva all'Enpab, il diritto alla pensione potrà essere conseguito dal biologo al raggiungimento dei requisiti di età (65 anni) e di contribuzione (5 anni) disposti dal Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.
L'istituto della totalizzazione introdotto nel 2006 dalla legge 42/2006 in alternativa alla ricongiunzione, consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta, sommando gratuitamente periodi di contribuzione nelle diverse gestioni. Gli eventuali periodi di contribuzione coincidenti in ragione dell'anno e degli anni di versamento non si computano ai fini dell'anzianità. La totalizzazione può essere fruita praticamente in tutte le gestioni previdenziali (enti di previdenza obbligatori cosiddetti di primo pilastro, che erogano la pensione di base)inclusa la gestione separata dei lavoratori parasubordinati. Deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi. Questo trattamento non può essere richiesto prima del compimento del 65°anno di età a fronte di un'anzianità contributiva data da periodi non coincidenti di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni di almeno 20 anni (pensione di vecchiaia). Tuttavia, se la sommatoria dei periodi non coincidenti raggiunge o supera complessivamente i 40 anni, la pensione in totalizzazione può essere richiesta a prescindere dall'età anagrafica (pensione di anzianità). A decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito contributivo per la pensione di anzianità, e quello anagrafico per la pensione di vecchiaia, devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita. Inoltre ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei contributi, si applica un "differimento"(slittamento di decorrenza c.d. finestra) rispetto alla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.La totalizzazione a differenza della ricongiunzione, non determina il transito fisico dei contributi ma solo virtuale, infatti ciascun Ente eroga la corrispondente quota di pensione secondo le proprie regole di calcolo. Il materiale pagamento degli importi totalizzati avviene a cura dell'Inps (anche nell'ipotesi in cui l'istituto nazionale di previdenza non sia direttamente coinvolto nell'iter procedurale), che riceve periodicamente da tutti gli enti le rispettive quote, ed eroga mensilmente sotto forma di un'unica prestazione complessiva al pensionato.
LA PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE
D.Lgs 2 febbraio 2006 n. 42
PREMESSA: E' possibile totalizzare periodi assicurativi non coincidenti[1] riguardanti:
- due o più forme di assicurazione obbligatoria,
- forme sostitutive (Enpals, Inpdai, Inpgi), esclusive (Inpdap) ed esonerative (alcuni istituti bancari) dell'assicurazione generale obbligatoria;
- forme pensionistiche obbligatorie gestite da Enti previdenziali privatizzati ai sensi del DLgs. 509/94 e Enti privati costituiti ai sensi del D.Lgs 103/96 (tra i quali l'Enpab);
- la gestione separata INPS;
- il fondo di previdenza per il clero.
Sono esclusi dalla totalizzazione i periodi contributivi maturati presso le gestioni integrative dell'AGO quali ad esempio l'ENASARCO.
PRESUPPOSTI: La totalizzazione può essere richiesta:
- dagli iscritti all'Ente;
- dai cancellati all'Ente per i quali l'Enpab è l'ultimo Ente di iscrizione in ordine di tempo;
- gli eredi e/o superstiti dell'iscritto ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
La totalizzazione è preclusa:
- ai biologi che hanno richiesto ed accettato la ricongiunzione ai sensi della legge 45/90;
- ai titolari di pensione;
- ai titolari di assegno ordinario di invalidità, anche nel caso di trasformazione dell' assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Tuttavia, qualora le condizioni di salute del titolare dell'assegno di invalidità dovessero aggravarsi e l'interessato fosse riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione.
PRESTAZIONI PREVISTE E DECORRENZA:
La pensione di vecchiaia in totalizzazione spetta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Anno di maturazione | Età | Anzianità contributiva | Finestra di accesso | Decorrenza |
Fino al 2010 | 65 anni | 20 anni | - | 65 anni |
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 |
65 anni | 20 anni | 18 mesi | 66 anni e 6 mesi |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 |
65 anni e 3 mesi di speranza di vita |
20 anni | 18 mesi | 66 anni e 9 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 |
65 anni e 7 mesi di speranza di vita |
20 anni | 18 mesi | 67 anni 1 mese |
Se la domanda è presentata dopo il raggiungimento dei requisiti, è possibile richiedere la pensione con decorrenza dal 1° giorno dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti stessi. Il richiedente ha facoltà di continuare l'attività libero professionale al fine di maturare il supplemento di pensione.
La pensione di anzianità spetta a coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva come descritto nella sottostante tabella:
Anno di maturazione | Anzianità contributiva | Finestra di accesso | Decorrenza |
Fino al 2010 | 40 anni | - | 40 anni |
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 |
40 anni | 18 mesi | 41 anni e 6 mesi |
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 |
40 anni | 19 mesi | 41 anni e 7 mesi |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 |
40 anni e 3 mesi di speranza di vita |
20 mesi | 41 anni e 11 mesi |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
40 anni e 3 mesi di speranza di vita |
21 mesi | 42 anni |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 |
40 anni e 7 mesi di speranza di vita |
21 mesi | 42 anni e 4 mesi |
La pensione di anzianità decorre dal mese successivo al raggiungimento di tutti i requisiti richiesti (età, contributi e finestra). Il richiedente ha facoltà di continuare l'attività libero professionale al fine di maturare il supplemento di pensione.
Pensione di inabilità e superstiti : La facoltà di totalizzare può essere esercitata anche per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di inabilità e ai superstiti.
Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti richiesti dall'Ente nel quale il lavoratore è iscritto al momento dell'evento invalidante.
Il diritto alla pensione per i superstiti è conseguitoin base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del decesso.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'iscritto, quella d’invalidità, avendone i requisiti, dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Tutte le prestazioni in regime di totalizzazione sono attribuite dall'Enpab a seguito dell'accertamento della regolarità della posizione contributiva del richiedente e della sussistenza delle altre condizioni previste dal regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza (per inabilità e pensioni ai superstiti).
[1] In ipotesi di anni di contribuzione coincidenti in più gestioni, ai fini dell'anzianità contributiva l'anno viene riconosciuto una sola volta, mentre ai fini del calcolo del trattamento pensionistico saranno considerate tutte le contribuzioni accreditate.