faq centenario1) Quali sono i requisiti per aderire al regime forfettario?
Risposta: limite di compensi 65.000 euro
limite di beni strumentali acquistabili ABROGATO
limite per spese di lavoro dipendente 20.000 euro.
Limite del reddito da lavoro dipendente e pensione superiori a 30.000 euro.
Cause ostative:
Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio
dell’attività:
• partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari ;
• controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili
a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

2) Come mi devo comportare nel regime forfettario nel caso di esercizio di più attività per il calcolo del limite dei ricavi?
Risposta:.
Esempio: ipotesi in cui si svolge sia l’attività di biologo nutrizionista sia l’attività di commercio, bisogna verificare i ricavi distinti per attività: 

  • ricavi da attività di biologo 20.000 
  • ricavi da attività di commercio 10.000 

in questo caso si dovranno compilare due righe indicando per ciascuna riga i ricavi corrispondenti ai due codici Ateco professionista + commerciante. A ciascuna riga sarà applicato il diverso coefficiente di redditività. Dal quadro LM a prescindere delle righe compilate, risulterà il reddito imponibile al quale applicare l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

3) Qual è il coefficiente di redditività per le attività professionali?
Risposta: il coefficiente di redditività è pari al 78%.

4) che cosa si intende per coefficiente di redditività?
Risposta: è la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 15 o 5%, in quanto i costi
non rilevano.

5) Ma, concretamente come si effettua il calcolo?
Risposta: ipotizziamo ricavi per euro 15.000 , coefficiente di redditività 78% = 11.700 – 1000
cassa di previdenza=10.700 riduzione imposta sostitutiva del 5% = 10700*5%= 535 euro.

6) Sono un lavoratore dipendente con un reddito lordo di 25.000 euro annui, nel caso di
apertura di partita iva posso optare per il regime forfettario?
Risposta: Si, in quanto il redito da lavoro dipendente non supera i 30.000 euro l’unico limite di
esclusione riguarderà quei soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo nei confronti di
datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due
precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o
indirettamente riconducibili.

7) Quanto tempo si può permanere nel regime forfettario?
Risposta: Senza limiti di tempo, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge.

8) Se nel 2014 ho optato per il regime dei minimi posso continuare ancora a permanere non
avendo ancora raggiunto i limite di fuoriuscita? o devo passare al regime forfettario?
Risposta: può continuare col regime dei minimi fino a naturale scadenza.

9) Sono socio in una società di persone ( Sas –Snc)posso aderire al regime forfettario?
Risposta: no, prima deve cedere le quote e poi aderire al regime forfettario.

10) Quale dicitura va indicata in fattura per il regime forfettario?
Risposta: Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n.
190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018 e s.m. Si
richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1
comma 67 della Legge numero 190/2014.

11) Se i ricavi in regime forfettario superano il limite dei 65.000 cosa si deve fare?
Risposta: si permane nel regime per l’anno in corso, cioè senza la decadenza immediata,
fuoriuscita dal regime dall’anno successivo e entrata nel regime ordinario.

12) Quali sono i vantaggi fiscali nel regime forfettario?
Risposta: imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni per le start up e poi 15% che
sostituisce IRPEF, Irap, addizionali. e non applicabilità dell’iva.

13) Nel regime forfettario si è tenuti alla compilazione degli indici sintetici di redditività (ISA)?
Risposta: no, sono esonerati.

14) Nel regime forfettario si è tenuti alla compilazione dello spesometro?
Risposta: No, esonero della compilazione dello spesometro. Abrogato dal 2019.

15) Nel regime forfettario si è tenuti alla redazione dei registri iva?
Risposta: Nessun obbligo di tenuta dei registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di
numerare progressivamente le fatture e conservarle.

16) Nel regime forfettario si è tenuti alla compilazione della dichiarazione iva?
Risposta: No, esonero dalla presentazione della dichiarazione iva.

17) Nel regime forfettario si è tenuti all’obbligo della compilazione della fattura elettronica?
Risposta: No, sono esonerati.

18) I contribuenti forfettari sono sostituti d’imposta?
Risposta: i contribuenti forfettari, non sono mai sostituti d’imposta e dunque non operano mai
ritenute sui compensi erogati a qualsiasi titolo. Questo vuol dire che sono esonerati dal rilascio
della certificazione unica e l’invio del modello 770.

19) In sostituzione del modello 770,quali adempimenti bisogna fare?
Risposta: devono indicare nella dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui hanno
erogato compensi.

20) Come funziona la certificazione unica per gli autonomi?
Risposta: La certificazione unica (CU)è il modello di Certificazione che deve essere rilasciato
anche agli autonomi per certificare i redditi percepiti . Tale CU, deve essere quindi compilata da
tutte quelle imprese o da professionisti che nel corso dell’anno si sono avvalse di professionisti
con Partita IVA e di collaboratori anche occasionali per lo svolgimento di prestazioni di lavoro
autonomo.
Questi , sono quindi intesi come "datori di lavoro" del lavoratore autonomo e come sostituti di
imposta tenuti alla consegna del CU entro il 31 marzo di ogni anno al
professionista/collaboratore e al suo invio all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo.

21) Che cos’è il Vies?
Risposta: (VAT Information Exchange System VIES) è un sistema che permette di controllare la validità
del numero di partita IVA e per effettuare operazioni intracomunitarie. Non si possono fare
acquisti di beni e servizi o cessioni di beni o prestazioni di servizio rese se non si è iscritti al VIES.
L’iscrizione si ottiene con inizio attività cioè quando si richiede l’aperura della partita iva, o, per coloro già
titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’iscrizione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

22) Nel regime forfettario si è tenuti alla compilazione dell’esterometro?
Risposta: no, sono esonerati.

Per chiarimenti inviare quesito ad assistenzafiscale@enpab.it

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