La contribuzione previdenziale obbligatoria (contributi minimi) deve essere versata ogni anno con termine 30 aprile e 30 giugno. Solo per l’anno 2020, in considerazione delle ripercussioni conseguenti alla Pandemia da COVID – 19, è stata riconosciuta la facoltà agli iscritti di versare i contributi minimi con rateazione in dodici mensilità a partire dal 01 gennaio 2021.
Per gli acconti dell’anno 2021 ed per i saldi dell’anno 2020 sono stati sospesi al 28 febbraio 2022 gli interessi di mora e le sanzioni.
La presentazione del Modello Unico (dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) deve avvenire entro il 30 ottobre.
I contributi previdenziali sul reddito dell’anno 2020 (contributi ‘a conguaglio’) potranno essere versati in una e fino a quattro rate mensili con scadenze il 15 novembre, 15 dicembre, 17 gennaio (2022), 15 febbraio (2022).
I M.A.V. per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori saranno scaricabili dall’area riservata - nell'apposita sezione BPS, "Bollettini MAV" – immediatamente dopo la trasmissione del MOD 1
Il ritardato pagamento dei contributi comporta l'obbligo di corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale, con decorrenza dal giorno posteriore all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento. Il ritardo superiore ai 60 giorni comporta inoltre una sanzione pari al 15% delle somme non pagate tempestivamente (percentuale ridotta al 10%, su delibera dell'Ente, approvata dai Ministeri vigilanti, a partire dal 26 settembre 2013 senza efficacia retroattiva).