PREMESSA
Il lavoratore libero professionista che abbia periodi di contribuzione presso altri enti previdenziali non sufficienti a garantire da soli la pensione, ha la possibilità di unificarli e quindi di utilizzarli per acquisire i requisiti utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche, o per incrementarne il valore attraverso gli istituti della ricongiunzione e/o della totalizzazione. La ricongiunzione regolamentata dalla legge 5 marzo 1990 n.45 prevede il trasferimento materiale dei contributi maggiorati del 4,5% annuo, da altre gestioni previdenziali presso l'Ente istruttore del procedimento. A seconda dei casi può essere gratuita o a titolo oneroso. Il trasferimento ad Enpab di contributi versati presso altre gestioni previdenziali è in ogni caso gratuito. Per accedere alla ricongiunzione non vi sono limiti minimi né per quanto riguarda l'età del soggetto, né per il numero di anni di contribuzione. Non possono formare oggetto di ricongiunzione i periodi che abbiano già dato diritto a pensione; le somme riscosse per motivi non riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e sanzioni. Inoltre, non sono ricongiungibili ad Enpab i contributi previdenziali versati dal libero professionista alla Gestione separata Inps. Ovviamente nel caso si presenti domanda di ricongiunzione attiva all'Enpab, il diritto alla pensione potrà essere conseguito dal biologo al raggiungimento dei requisiti di età (65 anni) e di contribuzione (5 anni) disposti dal Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.
L'istituto della totalizzazione introdotto nel 2006 dalla legge 42/2006 in alternativa alla ricongiunzione, consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta, sommando gratuitamente periodi di contribuzione nelle diverse gestioni. Gli eventuali periodi di contribuzione coincidenti in ragione dell'anno e degli anni di versamento non si computano ai fini dell'anzianità. La totalizzazione può essere fruita praticamente in tutte le gestioni previdenziali (enti di previdenza obbligatori cosiddetti di primo pilastro, che erogano la pensione di base) inclusa la gestione separata dei lavoratori parasubordinati. Deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi. Questo trattamento non può essere richiesto prima del compimento del 65°anno di età a fronte di un'anzianità contributiva data da periodi non coincidenti di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni di almeno 20 anni (pensione di vecchiaia). Tuttavia, se la sommatoria dei periodi non coincidenti raggiunge o supera complessivamente i 40 anni, la pensione in totalizzazione può essere richiesta a prescindere dall'età anagrafica (pensione di anzianità). A decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito contributivo per la pensione di anzianità, e quello anagrafico per la pensione di vecchiaia, devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita. Inoltre ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei contributi, si applica un "differimento"(slittamento di decorrenza c.d. finestra) rispetto alla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.La totalizzazione a differenza della ricongiunzione, non determina il transito fisico dei contributi ma solo virtuale, infatti ciascun Ente eroga la corrispondente quota di pensione secondo le proprie regole di calcolo. Il materiale pagamento degli importi totalizzati avviene a cura dell'Inps (anche nell'ipotesi in cui l'istituto nazionale di previdenza non sia direttamente coinvolto nell'iter procedurale), che riceve periodicamente da tutti gli enti le rispettive quote, ed eroga mensilmente sotto forma di un'unica prestazione complessiva al pensionato.
RICONGIUNZIONE ATTIVA O IN ENTRATA:
Il trasferimento dei contributi avverrà verso l’ENPAB.
- Il biologo deve essere iscritto all'Enpab all'atto della presentazione della domanda. Pertanto la ricongiunzione è preclusa al biologo cancellato.
- I contributi oggetto della ricongiunzione devono riguardare i periodi contributivi maturati presso altre forme di previdenza la cui posizione non deve risultare più attiva.
- La ricongiunzione non può essere parziale; i contributi da ricongiungere devono riguardare tutti i periodi maturati presso le altre forme previdenziali.
- La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente possa far valere, successivamente alla data in cui è diventata definitiva la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni di cui 5 di contribuzione obbligatoria continuativa. In ogni caso in mancanza di tale requisito, la seconda ricongiunzione può effettuarsi all’atto del pensionamento presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione contributiva.
- La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata anche dai superstiti di iscritto deceduto, entro due anni dal decesso.
PRESENTAZIONE E TERMINI DELLA DOMANDA
La domanda di ricongiunzione può essere presentata utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet www.enpab.it/previdenza/modulistica.html, avendo cura di indicare i periodi contributivi maturati e tutti gli enti presso cui sono stati accreditati i versamenti previdenziali. L'Enpab entro 60 giorni dall'acquisizione della domanda, la inoltra agli enti interessati, affinché gli stessi provvedano alla comunicazione di tutti gli elementi utili alla determinazione delle somme da trasferire. La trasmissione dei dati deve avvenire entro 90 giorni. Dal momento dell'accettazione della ricongiunzione, l'ente trasferente entro 60 giorni deve accreditare i contributi, pena il riconoscimento di interessi ristoratori determinati nella misura pari al 6% annuo dal 61° giorno alla data di accredito.
TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono all’Enpab l’ammontare dei contributi di loro pertinenza, tenuto conto che:
a) i contributi obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell’intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento;
c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi.
ONERE DELLA RICONGIUNZIONE
Di norma la ricongiunzione dei periodi contributivi è onerosa. L'Ente previdenziale accentrante pone a carico del richiedente il 50% della differenza risultante tra la riserva matematica e l'ammontare dei contributi trasferiti. Tuttavia l'art. 6 del Dlgs n. 42/2006 ha dichiarato l'incompatibilità dell'onere del versamento della riserva matematica con il sistema di calcolo contributivo delle pensioni. In ragione di ciò, per ricongiungere all´Enpab le posizioni previdenziali maturate dall´iscritto presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, occorrerà che gli altri enti previdenziali coinvolti nell’iter di ricongiunzione effettuino il semplice trasferimento delle contribuzioni in loro possesso, maggiorate del 4,50% annuo (come previsto dall´art. 2, comma 1, della legge n. 45/1990), senza alcun onere aggiuntivo per l'iscritto. Le norme per la determinazione del diritto e della misura dell’unica pensione derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle previste dal Regolamento di Previdenza Enpab.
CALCOLO E IMPUTAZIONE DEI CONTRIBUTI
Gli importi vengono accreditati sulla posizione dell'iscritto Enpab con il cosiddetto principio di cassa, ovvero formeranno il montante a partire dall'anno di incasso delle stesse somme, indipendentemente dal fatto che i contributi siano riferiti ad altre annualità pregresse.
RICONGIUNZIONE PASSIVA O IN USCITA:
Il trasferimento dei contributi avverrà dall’ENPAB alla gestione cui il richiedente risulta iscritto:
- Il biologo deve essere iscritto presso la gestione previdenziale verso la quale è rivolta la domanda di ricongiunzione e non deve essere più iscritto all’Enpab.
- I contributi oggetto della ricongiunzione devono riguardare i periodi contributivi maturati presso l’Enpab la cui posizione non deve risultare più attiva.
- L’ex iscritto all’Enpab (cancellato) che chiede il trasferimento dei periodi contributivi relativi a rapporti di lavoro che hanno interessato l’Enpab, presenterà la domanda di ricongiunzione all’Ente di previdenza presso il quale desidera accentrare la posizione previdenziale, secondo le regole vigenti nell’ente stesso.
TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI
L’Enpab trasferisce l’ammontare dei contributi di sua pertinenza, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento. Sono escluse dal trasferimento le somme riscosse per motivi non riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e di sanzioni.
ONERE DELLA RICONGIUNZIONE
È a carico del professionista l’eventuale onere della ricongiunzione che è individuabile nella differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa del periodo utile e l’importo dei contributi trasferiti alle altre gestioni. Nel caso di ricongiunzione passiva, l’onere a carico del professionista è calcolato direttamente ed unicamente dalla gestione presso la quale si esegue il trasferimento.
CALCOLO E IMPUTAZIONE DEI CONTRIBUTI
La determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante da ricongiunzione è effettuata secondo le norme in vigore nella gestione accentrante.