Qualora ritenesse utile versare la contribuzione con le modalità della rateizzazione si ricorda che non può essere rateizzato solo l'importo della prima rata di acconto ma la domanda dovrà essere comprensiva dell'intero dovuto per i minimali dell'anno corrente.
Si ricorda, altresì, che l'importo minimo rateizzabile è di 600,00€ e che il periodo massimo della rateizzazione - connesso al valore dell'importo - è di 54 mesi.
Si raccomanda di leggere attentamente le condizioni generali di rateizzazione che precludono il diritto per gli iscritti che hanno già due piani di rientro o per chi è già stata negata la domanda.
Richiesta rateizzazione debito scaduto