Approvato con Decreto interministeriale del 20 giugno 2024
ENPAB
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI
STATUTO
TITOLO I L’ENTE
ART. 1
Natura dell’Ente
1. L'Ente di previdenza obbligatoria per gli esercenti l'attività professionale di Biologo denominato Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB, nel seguito denominato Ente), è istituito come Fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato, nonché da quelle del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e sussidiariamente da quelle del Codice civile in tema di Fondazioni.
2. L'Ente è iscritto nell’Albo di cui all’art. 4, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e Decreto del Ministero Lavoro 2 maggio 1996, n. 337.
ART. 2
Sede
1. L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull’intero territorio della Repubblica.
2. L'Ente può avvalersi di Fiduciari Regionali, nominati dal Consiglio di amministrazione tra i propri iscritti, al fine di assicurare una capillare assistenza previdenziale e una promozione territoriale delle iniziative di welfare. La collaborazione con i Fiduciari nominati è a titolo gratuito senza riconoscimento di indennità o altri compensi.
ART. 3
Scopo
1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
2. L’Ente concorre, secondo le disposizioni Statutarie e Regolamentari all’uopo emanate dal Consiglio di Indirizzo Generale, alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. L'Ente provvede alle forme di assistenza obbligatorie e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, come specificato dal successivo art. 17 comma 3, può provvedere, con programmazione triennale, anche alle altre forme di assistenza facoltative e di welfare.
4. L'Ente, nell'ambito dei fini di previdenza può, altresì, attuare interventi assistenziali e di welfare, utilizzando il Fondo per gli interventi di solidarietà di cui all’Art. 36 del Regolamento di previdenza ovvero attivando fondi speciali costituiti da contribuzione obbligatoria solo per gli iscritti aderenti.
5. L'Ente può attuare forme di interventi di welfare volte alla promozione e alla formazione degli iscritti e al sostegno al reddito dei professionisti, all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro e delle professioni.
ART. 4
Iscritti
1. I Biologi iscritti all'Albo dell'Ordine Regionale dei Biologi di cui al Decreto Ministeriale 23 marzo 2018, che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola, associata o societaria in qualsiasi forma costituita senza vincolo di subordinazione, anche occasionale o sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB).
2. L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE ART. 5
Gli Organi
- Sono organi dell'Ente:
- il Consiglio di Indirizzo Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.
ART. 6
Il Consiglio di Indirizzo Generale
1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille, nel massimo di 50 unità; esso dura in carica cinque anni, ed i componenti sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
2. Ai fini dell'identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità ad apposito regolamento elettorale che dovrà rispettare i seguenti criteri:
a. il corpo elettorale sia costituito da tutti gli iscritti all'Ente;
b. il voto è ammesso esclusivamente in via telematica da qualsiasi postazione internet;
c. possono essere previsti a livello regionale o provinciale, in funzione del numero degli iscritti, appositi Punti di assistenza al voto e presso la sede dell'Ente il seggio elettorale centrale per la convalida dello spoglio telematico delle schede;
d. siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti, ancorché pensionati, che abbiano i requisiti di cui all'art.14 del presente Statuto;
e. sia rispettato il principio della libertà di candidatura;
f. il voto sia espresso con le modalità e nei termini disciplinati dal Regolamento elettorale;
g. sia considerata valida l'elezione quando abbia partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto al voto;
h. sia prevista una nuova tornata elettorale quando non sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto g), risultando in tal caso valida l'elezione qualunque sia il numero dei votanti;
i. siano proclamati eletti, dal Presidente dell'Ente coloro che risultano avere conseguito il numero più elevato di voti ed accettino l'incarico. In caso di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio di Indirizzo Generale, subentri il primo dei non eletti;
j. non più di 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale, sia eletto fra gli iscritti di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
k. la candidatura alle elezioni per il Consiglio di Indirizzo Generale è preclusiva per la contestuale candidatura anche per il Consiglio di amministrazione e viceversa;
l. la carica presso un Organo Collegiale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi o degli Ordini Regionali dei Biologi è incompatibile con la carica presso il Consiglio di Indirizzo Generale e Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale dell'Ente.
3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengono insediati, sempre che in possesso del requisito di onorabilità e professionalità, dal Presidente dell’Ente, e nella prima seduta provvedono a nominare un Coordinatore ed un Segretario.
ART. 7
Funzioni del Consiglio di Indirizzo Generale
1. Il Consiglio di Indirizzo Generale ha le seguenti funzioni:
a. definisce le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza della categoria;
b. nomina il Collegio Sindacale;
c. delibera sulle integrazioni e modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
d. delibera sulle modificazioni ed integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza;
e. approva i Bilanci preventivo e consuntivo;
f. approva le variazioni del Bilancio preventivo;
g. approva il Bilancio tecnico, le variazioni della misura delle contribuzioni;
h. esprime i pareri su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
i. designa, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'Art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi;
j. l. determina gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli altri Organi collegiali;
k. m. definisce i criteri generali di investimento, sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Documento sulla politica di investimento;
l. n. delibera la partecipazione alle Commissioni integrate con i componenti del Consiglio di amministrazione, se istituite ai sensi del successivo art. 10 comma 1 lett. n.
2. La mancata trasmissione dei pareri di cui alla precedente lettera h) entro 45 giorni dalla richiesta consente al Consiglio di amministrazione di assumere le deliberazioni e i pareri devono intendersi resi favorevolmente.
Art.8
Convocazione e deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale.
1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore e comunque ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità.
2. Il Coordinatore deve convocare senza indugio il Consiglio di Indirizzo Generale quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato mediante mail PEC o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.
4. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Coordinatore che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengono indicati congiuntamente da almeno tre dei suoi membri o dal Consiglio di amministrazione.
5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Indirizzo Generale è necessario l’intervento della maggioranza dei suoi componenti.
6. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti fatta eccezione per quelle deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto e del Regolamento di attuazione per le quali occorre la presenza dei due terzi dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora la deliberazione comporti valutazioni discrezionali relative alle persone. Non sono ammesse deleghe.
7. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo Generale è redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario medesimo.
8. I componenti del Consiglio di Indirizzo Generale hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'organo; essi decadono dalla carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Indirizzo Generale, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.
9. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il Coordinatore ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione indetto luogo;
b. che sia consentito al Coordinatore della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
ART. 9
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri elettivi. In concomitanza con le elezioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale si svolgeranno le elezioni del Consiglio di amministrazione nel rispetto del Regolamento elettorale.
2. Non più di un Consigliere potrà essere eletto fra gli iscritti all'Ente di cui all'Art. 1, secondo comma del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e ciascun Consigliere può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti dell'onorabilità e della professionalità richiesti dall'Art. 1, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, come definiti all'Art. 14 del presente Statuto.
5. La candidatura alle elezioni per il Consiglio di Indirizzo Generale è preclusiva per la contestuale candidatura al Consiglio di amministrazione e viceversa.
6. La carica presso un qualsiasi Organo Collegiale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi o degli Ordini Regionali è incompatibile con la carica al Consiglio di Indirizzo Generale, al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale dell'Ente.
7. Se nel corso della carica vengono a mancare per qualunque causa uno o più membri del Consiglio di amministrazione subentrano di diritto i primi candidati non eletti della Lista. Tutti i Consiglieri nominati nel corso del quinquennio durano in carica fino alla scadenza dell'Organo.
Art. 10
Funzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a. elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice - Presidente;
b. predispone lo schema di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio di Indirizzo Generale per l'approvazione;
c. delibera sulle variazioni del Bilancio preventivo;
d. delibera sul Bilancio tecnico avanzando, se del caso, proposte al Consiglio di Indirizzo Generale sull'opportunità di apportare variazioni alla misura delle contribuzioni;
e. delibera, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri Vigilanti ai Bilanci preventivi, ai Bilanci consuntivi ed in merito alle altre materie previste al terzo comma dell'Art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509;
f. predispone le modificazioni e integrazioni dello Statuto e dei Regolamenti di previdenza ed assistenza e delibera i regolamenti riguardanti l'organizzazione interna dell'Ente;
g. determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dal presente Statuto;
h. delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
i. adempie a tutte le funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente e a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri Organi;
j. delibera sulle questioni riguardanti il personale dell'Ente;
k. provvede alla nomina del Direttore Generale dell'Ente e ne determina il trattamento normativo ed economico;
l. nomina Commissioni per specifiche attribuzioni determinandone rimborsi ed indennità;
m. delibera sulle iscrizioni all'Ente e sulle cancellazioni, anche con una delibera quadro che definisca in maniera puntuale le condizioni e i presupposti normativi e regolamentari inderogabili per la iscrizione e la cancellazione;
n. provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, anche con una delibera quadro che definisca in maniera puntuale le condizioni e i presupposti normativi e regolamentari inderogabili per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche;
o. decide sui ricorsi degli iscritti avverso l'iscrizione nel ruolo delle riscossioni dei contributi;
p. delibera le liti attive e passive e le consulenze necessarie alla gestione dell'Ente;
q. delibera la costituzione di organismi consultivi e di studio determinando i compensi dei soggetti chiamati a parteciparvi;
r. determina gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore ed i componenti del Consiglio Indirizzo Generale;
s. nomina i Fiduciari Regionali.
2. Il Consiglio di amministrazione può delegare, in tutto o in parte, al Presidente nonché ad altri membri del Consiglio, singoli compiti rientranti nelle funzioni ad esso attribuite.
3. Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.
ART. 11
Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità nella sede dell'Ente o altrove purché in Italia. Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di amministrazione se ne è fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci per la materia di propria competenza.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato mediante mail PEC o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengono indicati congiuntamente da almeno due Consiglieri di amministrazione o dal Consiglio di Indirizzo Generale.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri.
4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Si ricorre a scrutinio segreto solo qualora la deliberazione comporti valutazioni discrezionali relative alle persone.
5. Il Presidente propone la nomina del Segretario verbalizzante all'inizio della seduta consiliare.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'Organo; essi decadono dalla carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
ART. 12
Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nella seduta di insediamento fra i suoi componenti. Si considera eletto il candidato che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Qualora nessuno dei Consiglieri consegua tale maggioranza nelle prime due votazioni si procede tramite ballottaggio tra i candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Il Presidente rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e non può svolgere più di tre mandati consecutivi.
2. Spetta al Presidente:
a. la legale rappresentanza dell'Ente;
b. convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, definendo gli argomenti all'ordine del giorno;
c. vigilare sull'attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Ente;
d. firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per l'Ente;
e. adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Restano salvi gli effetti nel mentre prodottisi;
f. assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal VicePresidente.
ART. 13
Il Collegio dei Sindaci
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti dei quali:
a. un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b. un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c. tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dal Consiglio di Indirizzo Generale tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche;
2. Il Collegio dei Sindaci, nominato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
3. Al Collegio dei Sindaci si applicano, anche ai fini della decadenza dalla carica, le norme degli Artt. 2397 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili.
4. Il Collegio dei Sindaci esercita le proprie funzioni secondo le norme e con le responsabilità di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
5. I Sindaci devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di amministrazione. L'assenza dei Sindaci non pregiudica la validità delle adunanze e le relative deliberazioni.
ART. 14
Professionalità e Onorabilità
1. I componenti degli Organi Collegiali dell'Ente devono essere persone di provata onorabilità e professionalità.
2. La professionalità è considerata esistente quando l’iscritto, ancorché pensionato, eserciti ininterrottamente l'attività professionale di Biologo almeno negli ultimi cinque anni antecedenti la data delle indizioni delle elezioni, con regolare iscrizione all'Albo dell'Ordine Regionale dei Biologi e regolare iscrizione e contribuzione all'Ente di previdenza.
3. Inoltre, non meno del quaranta per cento dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale, con arrotondamento per difetto, e non meno di tre dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno aver maturato un'esperienza complessiva per almeno un triennio per aver svolto attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso Enti pubblici o Pubbliche amministrazioni, Ordini professionali o presso altre Istituzioni pubbliche o private aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario o assicurativo.
4. Sono considerate cause di ineleggibilità alle cariche dell’Ente ovvero di decadenza dalle medesime:
a. essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari; ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. del 16/3/1942 n. 267; ovvero aver riportato condanne o sanzioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 s.m.i. per delitti contro il patrimonio, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la pubblica amministrazione; ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore a cinque anni; essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423 o della legge 31/05/1965 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
b. l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'Art. 2382 del Codice Civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni;
c. aver subito, negli ultimi cinque anni, provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine Regionale competente con irrogazione della sospensione dall'attività professionale non inferiore a sei mesi;
d. non avere una posizione contributiva regolare ovvero essere inadempiente verso l'Ente per un debito liquido ed esigibile per il quale, negli ultimi cinque (5) anni, sia avvenuta notifica della diffida ad adempiere;
e. e. essere stato dichiarato responsabile di irregolarità verso l'Ente dall'Autorità Giudiziaria con sentenza definitiva ed essere ancora inadempiente.
5. Costituiscono, inoltre, cause di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell'Ente, oltre all'intervenuta perdita dei requisiti di cui ai precedenti commi e nel rispetto dell'art. 4 del presente Statuto: l'essere diventato dipendente di istituzioni pubbliche o private, in osservanza dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 103/1996, in combinato con il disposto dell'art. 9 comma 2 e dell'art. 6 comma 2 lettera l del presente Statuto. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i componenti degli Organi dell'Ente sono tenuti a far pervenire all'Ente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza dei motivi causa di decadenza. L'insorgenza di motivi di decadenza deve comunque essere resa nota all'Ente entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento. Il componente che si sia venuto a trovare in una condizione di decadenza, ove non faccia pervenire la prescritta comunicazione all'Ente entro trenta (30) giorni ed in seguito sia dichiarato decaduto, dovrà restituire all'Ente l'importo degli emolumenti percepiti per la carica ricoperta maggiorato del dieci per cento su base annua. Il possesso dei requisiti, di cui ai commi precedenti, è attestato con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da presentare contestualmente alla domanda di candidatura. Gli eletti, entro i trenta (30) giorni successivi alla data della loro proclamazione, dovranno fornire documentazione autentica dei requisiti di professionalità di cui al precedente comma 3.
TITOLO III
LA GESTIONE FINANZIARIA
ART. 15
Entrate ed Esercizio finanziario
1. Costituiscono entrate dell'Ente:
a. i contributi soggettivi annui dovuti dagli iscritti;
b. i contributi integrativi a carico dell'utenza;
c. i contributi per l’indennità di maternità;
d. i contributi versati dagli iscritti per la prosecuzione volontaria o da riscatto regolamentati dall'Ente, compresi i periodi precedenti l'istituzione dell'Ente, nonché quelli di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta a norma di Regolamento;
e. i contributi volontari per forme assistenziali o di previdenza integrativa;
f. gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle eventuali convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;
g. le somme dovute dagli iscritti a titolo di sanzioni, maggiorazioni, e di ogni altro accessorio per ritardo, omissione o infedele comunicazione o pagamento;
h. ogni altra entrata finanziaria compresi i lasciti e le donazioni.
ART. 16
Il Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo 15, dedotte le uscite per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente. Esso è costituito da valori mobiliari e da quote di partecipazioni in società immobiliari, nonché direttamente da immobili.
2. La gestione del patrimonio in nome e per conto dell'Ente può essere effettuata in conformità ad apposito regolamento che dovrà essere sottoposto ad approvazione dei Ministeri Vigilanti.
ART. 17
L’assetto amministrativo e contabile
1. L'Ente organizza - sulla base di apposito Regolamento - l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi e dell'eventuale quota dei contributi integrativi, di cui all'art. 4 comma 2 lett. b del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, incrementati delle relative disponibilità da rendimento tempo per tempo realizzate.
2. In conto separato viene evidenziato l'ammontare del gettito della contribuzione integrativa, incrementato del relativo rendimento, sul quale gravano le spese di gestione dell'Ente nonché le prestazioni di natura assistenziale e di welfare.
3. Le gestioni delle forme di assistenza e di welfare saranno assicurate con la costituzione di appositi fondi, la cui dotazione viene costituita attingendo dal Fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà, di cui all'art. 36 comma 2 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.
ART. 18
Il Conto pensioni
1. In conformità al sistema contributivo a capitalizzazione, all'atto del pensionamento dei singoli iscritti, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, i montanti individuali vengono convertiti in rate di pensione sulla base dei coefficienti di trasformazione di cui alla legge 335/1995 e s.m.i., calcolati in funzione dell'età dell’iscritto all'atto del pensionamento. L'adeguatezza di tali coefficienti ai fini dell'equilibrio finanziario dell'Ente deve essere certificata con periodicità almeno triennale da un Attuario iscritto nell'Albo.
2. L'Ente provvede ad accantonare i suddetti montanti in apposito conto pensioni da cui vengono attinte le somme necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.
3. Ove l'ammontare complessivo dei montanti individuali, così come determinati al precedente comma 1, dovesse risultare inferiore a cinque volte l'entità delle prestazioni in pagamento, viene trasferito il necessario importo dal Fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà, di cui all’art. 36 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.
ART. 19
Bilancio e altri documenti di gestione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo che devono essere presentati per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo Generale rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il mese di aprile dell'anno successivo o comunque alle scadenze eventualmente modificate dalla legge.
3. Il Consiglio di amministrazione deve consegnare al Collegio dei Sindaci il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo, corredati dalle proprie relazioni, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del Consiglio di Indirizzo Generale.
4. Il Consiglio di amministrazione predispone inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.
5. Il Consiglio di amministrazione cura la predisposizione, almeno ogni tre anni, del Bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali, da sottoporre all'esame del Collegio dei Sindaci e all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale.
6. La gestione economico - finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio di equilibrio del Bilancio coerentemente alle indicazioni risultanti dal Bilancio tecnico attuariale.
7. Dal Bilancio dell'Ente deve risultare la riserva legale nella misura e secondo le modalità previste dall’Art.1, comma 4, lettera c), del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n° 509. Qualora durante la vita dell'Ente l'ammontare della riserva legale risulti inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere, si dovrà provvedere al suo adeguamento non oltre l'esercizio successivo a quello in cui si è verificata l'insufficienza.
8. Il Consiglio di amministrazione deve sottoporre entro trenta giorni all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale le variazioni al Bilancio di previsione.
9. Il Bilancio consuntivo annuale dell’Ente è sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro di cui all’Art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni.
10. I Bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
11. Ai Ministeri indicati nel precedente comma 10 deve essere trasmesso, oltre ai Bilanci di esercizio e alle rispettive Relazioni, anche il Bilancio tecnico che eventualmente sia stato predisposto e depositato nel corso dell'esercizio stesso.
TITOLO IV INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI
ART. 20
Diritto di informazione
1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti sia in fase di contribuzione sia in fase di erogazione delle prestazioni.
2. In particolare, l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Dà altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente, nonché sulla situazione patrimoniale.
3. Acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le segnalazioni e le proposte effettuate dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente. Contribuisce inoltre allo sviluppo dello spirito di solidarietà tra gli iscritti.
4. Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi, garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridicamente rilevanti.
5. La disciplina di accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni.