Qualora ritenesse utile versare la contribuzione con le modalità della rateizzazione si ricorda che non può essere rateizzato solo l'importo della prima rata di acconto ma la domanda dovrà essere comprensiva dell'intero dovuto per i minimali dell'anno corrente.
Si ricorda, altresì, che l'importo minimo rateizzabile è di 600,00€ e che il periodo massimo della rateizzazione - connesso al valore dell'importo - è di 54 mesi.
Si raccomanda di leggere attentamente le condizioni generali di rateizzazione che precludono il diritto per gli iscritti che hanno già due piani di rientro o per chi è già stata negata la domanda.
Questa sezione è nata per arricchire il bagaglio professionale degli iscritti con una serie di utilità a loro uso esclusivo.
- Relazioni in piattaforma
- Programmi per la fatturazione
- Programmi per la professione
- Ebook per una nuova cultura professionale
Per questo motivo l'accesso è riservato esclusivamente ai Biologi iscritti all'Enpab che potranno scaricare tutte le utilità accedendo dall'area riservata.
OGGETTO : Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori istruzioni applicative introdotte dalla circolare INPS n. 140 del 12 ottobre 2017 approvata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota n. 7027 del 9 ottobre 2017, in riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Premessa:
Le modifiche introdotte dal comma 195 dell’art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 hanno esteso l’istituto del cumulo dei periodi assicurativi introdotto dalla legge 24/12/2012, n. 228, anche agli iscritti alle Casse professionali di cui al D.lgs. 509/94 e al D.lgs. 103/96 non già titolari di pensione diretta. L'Inps ha fornito con successiva circolare (n. 140/2017 approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota n. 7027 del 9 ottobre 2017), istruzioni riguardo le modalità di calcolo e di liquidazione dei trattamenti previdenziali interessati dall'istituto, ma la concreta operatività della norma che obbliga le Casse professionali ad adoperarsi per l'applicazione dell'istituto, è subordinata anche alla stipula di apposita convenzione con l'INPS, che disciplini le modalità di pagamento.
1. Trattamenti pensionistici in regime di cumulo: A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, si estende anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. Il cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni interessate. Non riguarda invece l’assegno di invalidità: quindi per la pensione di vecchiaia derivante da trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di invalidità non opera il cumulo.
a. Pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 239, come modificato dall’articolo 1, comma 195, lettera b della legge n. 232 del 2016): Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell’11 settembre 2017 ha precisato che "La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario – fermo restando l’utilizzo di tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate – che sussistano i requisiti di 66 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di contribuzione. Ai fini della misura del trattamento pensionistico in regime di pro quota, si dovrà tener conto dei periodi di iscrizione maturati in ogni gestione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. La liquidazione avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi. In altri termini, il professionista che vanta periodi accreditati presso l’Inps e presso una Cassa professionale con requisito anagrafico superiore, accederà prima al pro quota di pensione Inps e, al raggiungimento del requisito anagrafico più elevato, al pro quota della Cassa professionale. Sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale)vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato e sempre che ci sia almeno una gestione tra quelle interessate, che prevede l'applicazione di tali istituti. L'Ente non prevede l'applicazione di questi istituti giuridici per specifico divieto normativo e statutario.
b. Pensione anticipata (articolo 24 comma 10 legge n. 214 del 2011 adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010):
La pensione anticipata può essere richiesta dagli uomini al raggiungimento di un anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi, mentre dalle donne con un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi, a prescindere dall'età anagrafica.
I suddetti requisiti a partire dal 01/01/2019, saranno incrementati in adeguamento all'aumento della speranza di vita.
Periodo di rifermento
Uomini
Donne
Dal 2017 al 2018
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell’attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali.
c. Pensione di inabilità (rinvio di cui all'articolo 1 comma 242, della legge n. 228 del 2012 all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 2 del 2006 in materia di totalizzazione): il diritto alla pensione di inabilità in cumulo è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
d. Pensione ai superstiti (rinvio di cui all'articolo 1 comma 242, della legge n. 228 del 2012 all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 2 del 2006 in materia di totalizzazione): Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica. In caso di decesso del dante causa già titolare di una quota di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo, prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici o contributivi più elevati, non si perfezionerà la pensione di vecchiaia in cumulo per la gestione con i requisiti più elevati; pertanto i superstiti acquisiranno un autonomo diritto alla pensione indiretta, calcolata con gli anni di contribuzioni versati solo nell'ultima gestione, e la reversibilità della pensione di vecchiaia in cumulo per la rata di competenza della prima gestione, già liquidata al de cuius. Solo le forme assicurative che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti, liquideranno il relativo pro quota secondo le aliquote di reversibilità previste dal rispettivo ordinamento.
2. Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo
La domanda può essere presentata al raggiungimento dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di prestazione, all’Ente previdenziale di ultima iscrizione.
Scenari possibili:
ENTI COINVOLTI
PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO
REQUISITO ANAGRAFICO
REQUISITO CONTRIBUTIVO
LIQUIDAZIONE PENSIONE
MATURAZIONE DEL DIRITTO
INPS
66 anni e 7 mesi
20 anni
66 anni e 7 mesi con anzianità complessiva Enti non inferiore a 20 anni
66 anni e 7 mesi
ENPAB
65 anni
5 anni(l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab)
ENTI COINVOLTI
REQUISITO ANAGRAFICO
REQUISITO CONTRIBUTIVO
LIQUIDAZIONE PENSIONE
MATURAZIONE DEL DIRITTO
ENPAF
68 anni e 4 mesi
30 anni
68 anni e 4 mesi con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 30 anni
68 anni e 4 mesi
INPS
66 anni e 7 mesi
20 anni
66 e 7 mesi con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni
66 anni e 7 mesi
ENPAB
65 anni
5 anni** l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab
66 e 7 mesi con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni
66 anni e 7 mesi
ENTI COINVOLTI
REQUISITO ANAGRAFICO
REQUISITO CONTRIBUTIVO
LIQUIDAZIONE PENSIONE
MATURAZIONE DEL DIRITTO
ENPAM
68 anni
20 anni
68 anni con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni
68 anni
ENPAB
65 anni
5 anni** l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni, ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab
66 e 7 mesi (requisiti minimi INPS) con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni
66 e 7 mesi
ENTI COINVOLTI
REQUISITO ANAGRAFICO
REQUISITO CONTRIBUTIVO
LIQUIDAZIONE PENSIONE
MATURAZIONE DEL DIRITTO
EPAP
65 anni
5 anni
66 anni e 7 mesi (requisito minimo INPS) con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni
66 anni e 7 mesi
ENPAB
65 anni
5 anni** (l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab)
66 e 7 mesi (requisiti minimi INPS) con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni
66 anni e 7 mesi
ENTI COINVOLTI
REQUISITO ANAGRAFICO
REQUISITO CONTRIBUTIVO
LIQUIDAZIONE PENSIONE
MATURAZIONE DEL DIRITTO
ENPAV
68 anni
35 anni
68 anni con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 35 anni
68 anni
ENPAB
65 anni
5 anni** (l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a quella richiesta dall'altra gestione diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab)
68 anni con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 35 anni
Oppure
66 e 7 mesi (requisiti minimi INPS) con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 in Enpab.
68 anni
oppure
66 e 7 mesi
b) Per la pensione anticipata in cumulo i requisiti di accesso sono gli stessi per tutti gli enti coinvolti, ossia quelli previsti dall'art. 24 comma 10 della L. 214/2011. L'anzianità contributiva utile al conseguimento del trattamento di pensione, a partire dal 01/01/2019, sarà incrementata in adeguamento all'aumento della speranza di vita.
Periodo di riferimento
Requisito contributivo Uomini
Requisito contributivo Donne
Dal 2017 al 2018
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
Nella circolare INPS n. 140/2017 è stato specificato che oltre ai requisiti contributivi sopra indicati, devono sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti degli enti coinvolti nel procedimento. La decorrenza della pensione anticipata in cumulo è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti richiesti.
c) Il diritto alla pensione di inabilitàin cumulo si consegue al raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall’ente presso il quale il soggetto riconosciuto inabile è iscritto al momento dell’infortunio o della malattia, nonché degli ulteriori requisiti previsti nella gestione. L'accertamento della sussistenza del requisito sanitario deve essere effettuato dall'Ente di ultima iscrizione. Il Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza Enpab prevede per il conseguimento della pensione di inabilità la sussistenza dei seguenti requisiti
la capacità all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione in modo permanente e totale, sempre ché l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all'Ente;
risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale di Biologo e la relativa cancellazione dall’Albo professionale. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
d) Il diritto alla pensione indirettain cumulo si consegue al raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall’ente presso il quale è iscritto il contribuente al momento del decesso. Per Enpab occorre che risultino accreditate almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il dante causa sia stato iscritto, indipendentemente dalla circostanza che le forme, diverse da quella competente ad accertare il diritto, riconoscano la qualifica di familiare superstite. Si precisa che le quote di pensione diretta erogate da Enpab mediante cumulo, sono reversibili con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 23-24-25 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza. La facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti di un iscritto a Enpab deceduto a partire dal 1 ° gennaio 2017. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'iscritto.
Il lavoratore libero professionista che abbia periodi di contribuzione presso altri enti previdenziali non sufficienti a garantire da soli la pensione, ha la possibilità di unificarli e quindi di utilizzarli per acquisire i requisiti utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche, o per incrementarne il valore attraverso gli istituti della ricongiunzione e/o della totalizzazione. La ricongiunzione regolamentata dalla legge 5 marzo 1990 n.45 prevede il trasferimento materiale dei contributi maggiorati del 4,5% annuo, da altre gestioni previdenziali presso l'Ente istruttore del procedimento. A seconda dei casi può essere gratuita o a titolo oneroso. Il trasferimento ad Enpab di contributi versati presso altre gestioni previdenziali è in ogni caso gratuito. Per accedere alla ricongiunzione non vi sono limiti minimi né per quanto riguarda l'età del soggetto, né per il numero di anni di contribuzione. Non possono formare oggetto di ricongiunzione i periodi che abbiano già dato diritto a pensione; le somme riscosse per motivi non riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e sanzioni. Inoltre, non sono ricongiungibili ad Enpab i contributi previdenziali versati dal libero professionista alla Gestione separata Inps. Ovviamente nel caso si presenti domanda di ricongiunzione attiva all'Enpab, il diritto alla pensione potrà essere conseguito dal biologo al raggiungimento dei requisiti di età (65 anni) e di contribuzione (5 anni) disposti dal Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.
L'istituto della totalizzazione introdotto nel 2006 dalla legge 42/2006 in alternativa alla ricongiunzione, consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta, sommando gratuitamente periodi di contribuzione nelle diverse gestioni. Gli eventuali periodi di contribuzione coincidenti in ragione dell'anno e degli anni di versamento non si computano ai fini dell'anzianità. La totalizzazione può essere fruita praticamente in tutte le gestioni previdenziali (enti di previdenza obbligatori cosiddetti di primo pilastro, che erogano la pensione di base)inclusa la gestione separata dei lavoratori parasubordinati. Deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi. Questo trattamento non può essere richiesto prima del compimento del 65°anno di età a fronte di un'anzianità contributiva data da periodi non coincidenti di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni di almeno 20 anni (pensione di vecchiaia). Tuttavia, se la sommatoria dei periodi non coincidenti raggiunge o supera complessivamente i 40 anni, la pensione in totalizzazione può essere richiesta a prescindere dall'età anagrafica (pensione di anzianità). A decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito contributivo per la pensione di anzianità, e quello anagrafico per la pensione di vecchiaia, devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita. Inoltre ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei contributi, si applica un "differimento"(slittamento di decorrenza c.d. finestra) rispetto alla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.La totalizzazione a differenza della ricongiunzione, non determina il transito fisico dei contributi ma solo virtuale, infatti ciascun Ente eroga la corrispondente quota di pensione secondo le proprie regole di calcolo. Il materiale pagamento degli importi totalizzati avviene a cura dell'Inps (anche nell'ipotesi in cui l'istituto nazionale di previdenza non sia direttamente coinvolto nell'iter procedurale), che riceve periodicamente da tutti gli enti le rispettive quote, ed eroga mensilmente sotto forma di un'unica prestazione complessiva al pensionato.
LA PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE
D.Lgs 2 febbraio 2006 n. 42
PREMESSA: E' possibile totalizzare periodi assicurativi non coincidenti[1] riguardanti:
due o più forme di assicurazione obbligatoria,
forme sostitutive (Enpals, Inpdai, Inpgi), esclusive (Inpdap) ed esonerative (alcuni istituti bancari) dell'assicurazione generale obbligatoria;
forme pensionistiche obbligatorie gestite da Enti previdenziali privatizzati ai sensi del DLgs. 509/94 e Enti privati costituiti ai sensi del D.Lgs 103/96 (tra i quali l'Enpab);
la gestione separata INPS;
il fondo di previdenza per il clero.
Sono esclusi dalla totalizzazione i periodi contributivi maturati presso le gestioni integrative dell'AGO quali ad esempio l'ENASARCO.
PRESUPPOSTI:La totalizzazione può essere richiesta:
dagli iscritti all'Ente;
dai cancellati all'Ente per i quali l'Enpab è l'ultimo Ente di iscrizione in ordine di tempo;
gli eredi e/o superstiti dell'iscritto ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
La totalizzazione è preclusa:
ai biologi che hanno richiesto ed accettato la ricongiunzione ai sensi della legge 45/90;
ai titolari di pensione;
ai titolari di assegno ordinario di invalidità, anche nel caso di trasformazione dell' assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Tuttavia, qualora le condizioni di salute del titolare dell'assegno di invalidità dovessero aggravarsi e l'interessato fosse riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione.
PRESTAZIONI PREVISTE E DECORRENZA:
La pensione di vecchiaia in totalizzazione spetta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Anno di maturazione
Età
Anzianità contributiva
Finestra di accesso
Decorrenza
Fino al 2010
65 anni
20 anni
-
65 anni
dal 1° gennaio 2011
al 31 dicembre 2012
65 anni
20 anni
18 mesi
66 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013
al 31 dicembre 2015
65 anni e 3 mesi
di speranza di vita
20 anni
18 mesi
66 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016
al 31 dicembre 2018
65 anni e 7 mesi
di speranza di vita
20 anni
18 mesi
67 anni 1 mese
Se la domanda è presentata dopo il raggiungimento dei requisiti, è possibile richiedere la pensione con decorrenza dal 1° giorno dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti stessi. Il richiedente ha facoltà di continuare l'attività libero professionale al fine di maturare il supplemento di pensione.
La pensione di anzianità spetta a coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva come descritto nella sottostante tabella:
Anno di maturazione
Anzianità contributiva
Finestra di accesso
Decorrenza
Fino al 2010
40 anni
-
40 anni
dal 1° gennaio 2011
al 31 dicembre 2011
40 anni
18 mesi
41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2012
al 31 dicembre 2012
40 anni
19 mesi
41 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2013
al 31 dicembre 2013
40 anni e 3 mesi
di speranza di vita
20 mesi
41 anni e 11 mesi
dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2015
40 anni e 3 mesi
di speranza di vita
21 mesi
42 anni
dal 1° gennaio 2016
al 31 dicembre 2018
40 anni e 7 mesi
di speranza di vita
21 mesi
42 anni e 4 mesi
La pensione di anzianità decorre dal mese successivo al raggiungimento di tutti i requisiti richiesti (età, contributi e finestra). Il richiedente ha facoltà di continuare l'attività libero professionale al fine di maturare il supplemento di pensione.
Pensione di inabilità e superstiti : La facoltà di totalizzare può essere esercitata anche per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di inabilità e ai superstiti.
Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti richiesti dall'Ente nel quale il lavoratore è iscritto al momento dell'evento invalidante.
Il diritto alla pensione per i superstiti è conseguitoin base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del decesso.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'iscritto, quella d’invalidità, avendone i requisiti, dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Tutte le prestazioni in regime di totalizzazione sono attribuite dall'Enpab a seguito dell'accertamento della regolarità della posizione contributiva del richiedente e della sussistenza delle altre condizioni previste dal regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza (per inabilità e pensioni ai superstiti).
[1]In ipotesi di anni di contribuzione coincidenti in più gestioni, ai fini dell'anzianità contributiva l'anno viene riconosciuto una sola volta, mentre ai fini del calcolo del trattamento pensionistico saranno considerate tutte le contribuzioni accreditate.
La nostra sede è raggiungibile dalla stazione Termini con la Metro linea B direzione Laurentina fermata Piramide. Dal G.R.A. uscita n. 23 Appia e proseguire per la strada Appia antica direzione colle Aventino.
Questo sito utilizza cookies tecnici, analitici e di profilazione, al fine di migliorare la navigazione e valutare l'utilizzo dei suoi contenuti. Cliccando su “Accetta tutto” acconsenti all'utilizzo di tutti i cookie. Cliccando su “Preferenze” potrai configurare le tue scelte. L’informativa estesa è raggiungibile cliccando su “Policy”.