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Con la risoluzione 1/E, l'Agenzia ha precisato che per l'emissione di fatture, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa. Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione dell'irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale. In alternativa, sempre dal 1° gennaio 2013, la numerazione progressiva può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso, la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l'identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1. Ove ritenuto più agevole, resta tuttora possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base all'art. 21, comma 2, lett. a), del DPR n. 633/1972, costituisce un elemento obbligatorio della fattura. In definitiva, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura la data, l'Agenzia considera ammissibile la numerazione progressiva che, rispetto a ciascun anno solare, sia svincolata dal riferimento all'anno di emissione del documento (es. fattura n. 1, fattura n. 2, ecc.), oppure che contenga l'espresso richiamo all'anno di emissione (es. fattura n. 1/2017, fattura n. 2/2017, ecc.)
risoluzione 10 gennaio 2013 n.1/E