Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 175/2014 i soggetti interessati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono rispettivamente:
Le farmacie pubbliche e private;
Le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
I medici e odontoiatri.
Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, il DM 01/09/2016 ha previsto:
a partire dalle operazioni effettuate dal 1/01/2016
l’estensione dell’obbligo di invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche ai seguenti soggetti (diversi da quelli già previsti dall'art. 3, Dlgs 175/2014):
esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004 (cd. “parafarmacie”)
iscritti agli Albi professionali degli psicologi (L. n. 56/89)
iscritti agli Albi professionali degli infermieri (DM n. 739/94)
iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i (DM n. 740/94)
iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94)
esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97
iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva)