PREMESSA

Il lavoratore libero professionista che abbia periodi di contribuzione presso altri enti previdenziali non sufficienti a garantire da soli la pensione, ha la possibilità di unificarli e quindi di utilizzarli per acquisire i requisiti utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche, o per incrementarne il valore attraverso gli istituti della ricongiunzione e/o della totalizzazione. La ricongiunzione regolamentata dalla legge 5 marzo 1990 n.45 prevede il trasferimento materiale dei contributi maggiorati del 4,5% annuo, da altre gestioni previdenziali presso l'Ente istruttore del procedimento. A seconda dei casi può essere gratuita o a titolo oneroso. Il trasferimento ad Enpab di contributi versati presso altre gestioni previdenziali è in ogni caso gratuito. Per accedere alla ricongiunzione non vi sono limiti minimi né per quanto riguarda l'età del soggetto, né per il numero di anni di contribuzione. Non possono formare oggetto di ricongiunzione i periodi che abbiano già dato diritto a pensione; le somme riscosse per motivi non riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e sanzioni. Inoltre, non sono ricongiungibili ad Enpab i contributi previdenziali versati dal libero professionista alla Gestione separata Inps. Ovviamente nel caso si presenti domanda di ricongiunzione attiva all'Enpab, il diritto alla pensione potrà essere conseguito dal biologo al raggiungimento dei requisiti di età (65 anni) e di contribuzione (5 anni) disposti dal Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

L'istituto della totalizzazione introdotto nel 2006 dalla legge 42/2006 in alternativa alla ricongiunzione, consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta, sommando gratuitamente periodi di contribuzione nelle diverse gestioni. Gli eventuali periodi di contribuzione coincidenti in ragione dell'anno e degli anni di versamento non si computano ai fini dell'anzianità. La totalizzazione può essere fruita praticamente in tutte le gestioni previdenziali (enti di previdenza obbligatori cosiddetti di primo pilastro, che erogano la pensione di base)inclusa la gestione separata dei lavoratori parasubordinati. Deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi. Questo trattamento non può essere richiesto prima del compimento del 65°anno di età a fronte di un'anzianità contributiva data da periodi non coincidenti di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni di almeno 20 anni (pensione di vecchiaia). Tuttavia, se la sommatoria dei periodi non coincidenti raggiunge o supera complessivamente i 40 anni, la pensione in totalizzazione può essere richiesta a prescindere dall'età anagrafica (pensione di anzianità). A decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito contributivo  per la pensione di anzianità, e quello anagrafico per la pensione di vecchiaia, devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita. Inoltre ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei contributi, si applica un "differimento"(slittamento di decorrenza c.d. finestra) rispetto alla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.La totalizzazione a differenza della ricongiunzione, non determina il transito fisico dei contributi ma solo virtuale, infatti ciascun Ente eroga la corrispondente quota di pensione secondo le proprie regole di calcolo. Il materiale pagamento degli importi totalizzati avviene a cura dell'Inps (anche nell'ipotesi in cui l'istituto nazionale di previdenza non sia direttamente coinvolto nell'iter procedurale), che riceve periodicamente da tutti gli enti le rispettive quote, ed eroga mensilmente sotto forma di un'unica prestazione complessiva al pensionato.

LA PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE

D.Lgs 2 febbraio 2006 n. 42

PREMESSA: E' possibile totalizzare periodi assicurativi non coincidenti[1] riguardanti:

  1. due o più forme di assicurazione obbligatoria,
  2. forme sostitutive (Enpals, Inpdai, Inpgi), esclusive (Inpdap) ed esonerative (alcuni istituti bancari) dell'assicurazione generale obbligatoria;
  3. forme pensionistiche obbligatorie gestite da Enti previdenziali privatizzati ai sensi del DLgs. 509/94 e Enti privati costituiti ai sensi del D.Lgs 103/96 (tra i quali l'Enpab);
  4. la gestione separata INPS;
  5. il fondo di previdenza per il clero.

Sono esclusi dalla totalizzazione i periodi contributivi maturati presso le gestioni integrative dell'AGO quali ad esempio l'ENASARCO.

PRESUPPOSTI: La totalizzazione può essere richiesta:

  1. dagli iscritti all'Ente;
  2. dai cancellati all'Ente per i quali l'Enpab è l'ultimo Ente di iscrizione in ordine di tempo;
  3. gli eredi e/o superstiti dell'iscritto ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

La totalizzazione è preclusa:

  1. ai biologi che hanno richiesto ed accettato la ricongiunzione ai sensi della legge 45/90;
  2. ai titolari di pensione;
  3. ai titolari di assegno ordinario di invalidità, anche nel caso di trasformazione dell' assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Tuttavia, qualora le condizioni di salute del titolare dell'assegno di invalidità dovessero aggravarsi e l'interessato fosse riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione.

 

PRESTAZIONI PREVISTE E DECORRENZA:

La pensione di vecchiaia in totalizzazione spetta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Anno di maturazione Età Anzianità contributiva Finestra di accesso Decorrenza
Fino al 2010 65 anni 20 anni - 65 anni

dal 1° gennaio 2011

al 31 dicembre 2012

65 anni 20 anni 18 mesi 66 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013

al 31 dicembre 2015

65 anni e 3 mesi

di speranza di vita

20 anni 18 mesi 66 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2016

al 31 dicembre 2018

65 anni e 7 mesi

di speranza di vita

20 anni 18 mesi 67 anni 1 mese

Se la domanda è presentata dopo il raggiungimento dei requisiti, è possibile richiedere la pensione con decorrenza dal 1° giorno dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti stessi. Il richiedente ha facoltà di continuare l'attività libero professionale al fine di maturare il supplemento di pensione.

La pensione di anzianità spetta a coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva come descritto nella sottostante tabella:

Anno di maturazione Anzianità contributiva Finestra di accesso Decorrenza
Fino al 2010 40 anni - 40 anni

dal 1° gennaio 2011

al 31 dicembre 2011

40 anni 18 mesi 41 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2012

al 31 dicembre 2012

40 anni 19 mesi 41 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2013

al 31 dicembre 2013

40 anni e 3 mesi

di speranza di vita

20 mesi 41 anni e 11 mesi

dal 1° gennaio 2014

al 31 dicembre 2015

40 anni e 3 mesi

di speranza di vita

21 mesi 42 anni

dal 1° gennaio 2016

al 31 dicembre 2018

40 anni e 7 mesi

di speranza di vita

21 mesi 42 anni e 4 mesi

La pensione di anzianità decorre dal mese successivo al raggiungimento di tutti i requisiti richiesti (età, contributi e finestra). Il richiedente ha facoltà di continuare l'attività libero professionale al fine di maturare il supplemento di pensione.

Pensione di inabilità e superstiti : La facoltà di totalizzare può essere esercitata anche per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di inabilità e ai superstiti.

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti richiesti dall'Ente nel quale il lavoratore è iscritto al momento dell'evento invalidante.

Il diritto alla pensione per i superstiti è conseguitoin base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del decesso.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'iscritto, quella d’invalidità, avendone i requisiti, dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Tutte le prestazioni in regime di totalizzazione sono attribuite dall'Enpab a seguito dell'accertamento della regolarità della posizione contributiva del richiedente e della sussistenza delle altre condizioni previste dal regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza (per inabilità e pensioni ai superstiti).

 


[1] In ipotesi di anni di contribuzione coincidenti in più gestioni, ai fini dell'anzianità contributiva l'anno viene riconosciuto una sola volta, mentre ai fini del calcolo del trattamento pensionistico saranno considerate tutte le contribuzioni accreditate.

 

Domande frequenti

 

PREMESSA

puzzleIl lavoratore libero professionista che abbia periodi di contribuzione presso altri enti previdenziali non sufficienti a garantire da soli la pensione, ha la possibilità di unificarli e quindi di utilizzarli per acquisire i requisiti utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche, o per incrementarne il valore attraverso gli istituti della ricongiunzione e/o della totalizzazione. La ricongiunzione regolamentata dalla legge 5 marzo 1990 n.45 prevede il trasferimento materiale dei contributi maggiorati del 4,5% annuo, da altre gestioni previdenziali presso l'Ente istruttore del procedimento. A seconda dei casi può essere gratuita o a titolo oneroso. Il trasferimento ad Enpab di contributi versati presso altre gestioni previdenziali è in ogni caso gratuito. Per accedere alla ricongiunzione non vi sono limiti minimi né per quanto riguarda l'età del soggetto, né per il numero di anni di contribuzione. Non possono formare oggetto di ricongiunzione i periodi che abbiano già dato diritto a pensione; le somme riscosse per motivi non riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e sanzioni. Inoltre, non sono ricongiungibili ad Enpab i contributi previdenziali versati dal libero professionista alla Gestione separata Inps. Ovviamente nel caso si presenti domanda di ricongiunzione attiva all'Enpab, il diritto alla pensione potrà essere conseguito dal biologo al raggiungimento dei requisiti di età (65 anni) e di contribuzione (5 anni) disposti dal Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

L'istituto della totalizzazione introdotto nel 2006 dalla legge 42/2006 in alternativa alla ricongiunzione, consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta, sommando gratuitamente periodi di contribuzione nelle diverse gestioni. Gli eventuali periodi di contribuzione coincidenti in ragione dell'anno e degli anni di versamento non si computano ai fini dell'anzianità. La totalizzazione può essere fruita praticamente in tutte le gestioni previdenziali (enti di previdenza obbligatori cosiddetti di primo pilastro, che erogano la pensione di base) inclusa la gestione separata dei lavoratori parasubordinati. Deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi. Questo trattamento non può essere richiesto prima del compimento del 65°anno di età a fronte di un'anzianità contributiva data da periodi non coincidenti di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni di almeno 20 anni (pensione di vecchiaia). Tuttavia, se la sommatoria dei periodi non coincidenti raggiunge o supera complessivamente i 40 anni, la pensione in totalizzazione può essere richiesta a prescindere dall'età anagrafica (pensione di anzianità). A decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito contributivo  per la pensione di anzianità, e quello anagrafico per la pensione di vecchiaia, devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita. Inoltre ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei contributi, si applica un "differimento"(slittamento di decorrenza c.d. finestra) rispetto alla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.La totalizzazione a differenza della ricongiunzione, non determina il transito fisico dei contributi ma solo virtuale, infatti ciascun Ente eroga la corrispondente quota di pensione secondo le proprie regole di calcolo. Il materiale pagamento degli importi totalizzati avviene a cura dell'Inps (anche nell'ipotesi in cui l'istituto nazionale di previdenza non sia direttamente coinvolto nell'iter procedurale), che riceve periodicamente da tutti gli enti le rispettive quote, ed eroga mensilmente sotto forma di un'unica prestazione complessiva al pensionato.

 

RICONGIUNZIONE ATTIVA O IN ENTRATA:

Il trasferimento dei contributi avverrà verso l’ENPAB.

  1. Il biologo deve essere iscritto all'Enpab all'atto della presentazione della domanda. Pertanto la ricongiunzione è preclusa al biologo cancellato.
  2. I contributi oggetto della ricongiunzione devono riguardare i periodi contributivi maturati presso altre forme di previdenza la cui posizione non deve risultare più attiva.
  3. La ricongiunzione non può essere parziale; i contributi da ricongiungere devono riguardare tutti i periodi maturati presso le altre forme previdenziali.
  4. La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente possa far valere, successivamente alla data in cui è diventata definitiva la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni di cui 5 di contribuzione obbligatoria continuativa. In ogni caso in mancanza di tale requisito, la seconda ricongiunzione può effettuarsi all’atto del pensionamento presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione contributiva.
  5. La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata anche dai superstiti di iscritto deceduto, entro due anni dal decesso.

PRESENTAZIONE E TERMINI DELLA DOMANDA

La domanda di ricongiunzione può essere presentata utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet www.enpab.it/previdenza/modulistica.html, avendo cura di indicare i periodi contributivi maturati e tutti gli enti presso cui sono stati accreditati i versamenti previdenziali. L'Enpab entro 60 giorni dall'acquisizione della domanda, la inoltra agli enti interessati, affinché gli stessi provvedano alla comunicazione di tutti gli elementi utili alla determinazione delle somme da trasferire. La trasmissione dei dati deve avvenire entro 90 giorni. Dal momento dell'accettazione della ricongiunzione, l'ente trasferente entro 60 giorni deve accreditare i contributi, pena il riconoscimento di interessi ristoratori determinati nella misura pari al 6% annuo dal 61° giorno alla data di accredito.

TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

La gestione o le gestioni interessate trasferiscono all’Enpab l’ammontare dei contributi di loro pertinenza, tenuto conto che:

a) i contributi obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell’intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento;

c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi.

ONERE DELLA RICONGIUNZIONE

Di norma la ricongiunzione dei periodi contributivi è onerosa. L'Ente previdenziale accentrante pone a carico del richiedente il 50% della differenza risultante tra la riserva matematica e l'ammontare dei contributi trasferiti. Tuttavia l'art. 6 del Dlgs n. 42/2006 ha dichiarato l'incompatibilità dell'onere del versamento della riserva matematica con il sistema di calcolo contributivo delle pensioni. In ragione di ciò, per ricongiungere all´Enpab le posizioni previdenziali maturate dall´iscritto presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, occorrerà che gli altri enti previdenziali coinvolti nell’iter di ricongiunzione effettuino il semplice trasferimento delle contribuzioni in loro possesso, maggiorate del 4,50% annuo (come previsto dall´art. 2, comma 1, della legge n. 45/1990), senza alcun onere aggiuntivo per l'iscritto. Le norme per la determinazione del diritto e della misura dell’unica pensione derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle previste dal Regolamento di Previdenza Enpab.

CALCOLO E IMPUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Gli importi vengono accreditati sulla posizione dell'iscritto Enpab con il cosiddetto principio di cassa, ovvero formeranno il montante a partire dall'anno di incasso delle stesse somme, indipendentemente dal fatto che i contributi siano riferiti ad altre annualità pregresse.

Domande frequenti

 

 

RICONGIUNZIONE PASSIVA O IN USCITA:

Il trasferimento dei contributi avverrà dall’ENPAB alla gestione cui il richiedente risulta iscritto:

  1. Il biologo deve essere iscritto presso la gestione previdenziale verso la quale è rivolta la domanda di ricongiunzione e non deve essere più iscritto all’Enpab.
  2. I contributi oggetto della ricongiunzione devono riguardare i periodi contributivi maturati presso l’Enpab la cui posizione non deve risultare più attiva.
  3. L’ex iscritto all’Enpab (cancellato) che chiede il trasferimento dei periodi contributivi relativi a rapporti di lavoro che hanno interessato l’Enpab, presenterà la domanda di ricongiunzione all’Ente di previdenza presso il quale desidera accentrare la posizione previdenziale, secondo le regole vigenti nell’ente stesso.

TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

L’Enpab trasferisce l’ammontare dei contributi di sua pertinenza, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento. Sono escluse dal trasferimento le somme riscosse per motivi non riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e di sanzioni.

ONERE DELLA RICONGIUNZIONE

È a carico del professionista l’eventuale onere della ricongiunzione che è individuabile nella differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa del periodo utile e l’importo dei contributi trasferiti alle altre gestioni. Nel caso di ricongiunzione passiva, l’onere a carico del professionista è calcolato direttamente ed unicamente dalla gestione presso la quale si esegue il trasferimento.

CALCOLO E IMPUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

La determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante da ricongiunzione è effettuata secondo le norme in vigore nella gestione accentrante.

Domande frequenti

L'Enpab, con il progetto "Biologi nelle Scuole", promuove la figura del Biologo e, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative che disciplinano gli interventi assistenziali a supporto del welfare (art. 10bis legge 9 agosto 2013, n. 99), favorisce l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro, delle professioni ed il sostegno dei redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica.

Questo modulo formativo intende formare i Biologi a far aumentare la consapevolezza di studenti e famiglie verso i principali errori alimentari e guidare i bambini verso un'alimentazione ottimale sulla base dei personali fabbisogni, promuovendo uno stile di vita salutistico e l'educazione al movimento. Nei moduli formativi  sarà dedicato uno spazio importante alle famiglie per garantire una sana educazione nutrizionale nel pieno rispetto dell'ambiente.

In questa sezione troverete le lezioni formative, le slide da utilizzare con i bambini e le famiglie, i laboratori interattivi e un vero e proprio progetto da presentare alle scuole della vostra zona, candidandovi come esperti di alimentazione e ambiente. Al progetto andrà allegato il vostro curriculum vitae.

BUON LAVORO!

 

 docxPROGETTO_ALIMENTAZIONE_AMBIENTE_E_SALUTE_da_presentare_alle_scuole.docx

 

PIANO FORMATIVO

Introduzione

 

Prima Unità Didattica

 

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Seconda Unità Didattica

 

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Terza Unità Didattica

 

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I Laboratorio Interattivo

 

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Quarta Unità Didattica

 

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Quinta Unità Didattica

 

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Sesta Unità Didattica

 

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II Laboratorio Interattivo

 

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Settima Unità Didattica

 

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Ottava Unità Didattica

 

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Nona Unità Didattica

 

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III Laboratorio Interattivo

 

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In questa sezione pubblichiamo dei modelli di fatturazione utili per i Biologi che operano in regime fiscale forfettario o dei minimi. Le fatture sono dei modelli che calcolano autonomamente il contributo integrativo e danno la corretta dizione della normativa in cui il Biologo opera.

 

 

MODELLI DI FATTURAZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PRIVATI E SOCIETA'/ENTI

xlsfattura-FORFETTARI.xls        

xlsfattura-regime-dei-minimi.xls

xlsfattura_professionisti_regime_ordinario_esenti.xls

xlsfattura_professionisti_regime_ordinario_con_iva.xls

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITÀ

Decreto legislativo 151/2001

    

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DOMANDE FREQUENTI

1. A chi spetta l'indennità?

Alle biologhe iscritte all'Ente. Nel caso in cui l’iscrizione all’Enpab o la cessazione dell’attività avvenga nel corso del periodo di tutela l’indennità di maternità verrà riconosciuta soltanto per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione. Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta goda di analoga prestazione, erogata da altro Ente di previdenza obbligatorio. Nel caso di iscritta che svolge contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale, l’indennità viene erogata per un importo pari alla differenza tra l’indennità percepita e l'indennizzo nella misura del minimo garantito erogato dall’Ente.

2. Cosa spetta e come viene calcolata l'indennità di maternità?

L’indennità di maternità corrisposta è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell’evento. L’indennità è riconosciuta anche nel caso di reddito negativo o pari a zero: non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/08/1981 n. 537 (art. 70, comma 3 D.Lgs 151/2001). L’indennità non potrà essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante da comma 3, dell’art. 70 del D.Lgs 151/2001. Essendo sostitutiva del reddito professionale è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente.

reddito del secondo anno precedente l'evento

MOLTIPLICATO per 80%

DIVISO 12 MOLTIPLICATO per 5 = importo lordo indennità di maternità


ESEMPIO SU UN REDDITO DI 20.000,00
20.000 x 80% = 16.000
16.000 : 12 = 1.333,33
1.333,33 x 5 = 6.666,65
MATERNITA' LORDA 6.666,65

3. Come fare per richiederla e quale documentazione bisogna presentare?

E' necessario scaricare il modello di domanda reperibile sul seguente link. La domanda può essere inoltrata mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.enpab.it, o raccomandata a/r a E.N.P.A.B.- Via di Porta Lavernale 12 00153 Roma, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto; dall’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione o affidamento; dalla data dell’aborto spontaneo o terapeutico. Al modello di domanda occorre allegare la seguente documentazione:

  1. copia fronte/retro documento di riconoscimento in corso di validità;
  2. dichiarazione nel caso in cui sussistano i requisiti per la non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto;
  3. fotocopia della dichiarazione reddituale relativa al secondo anno precedente l’evento (esempio se il parto avviene nell’anno 2017, la dichiarazione da allegare è quella riferita al reddito 2015 e presentata al fisco nel 2016.
  4. certificato di assistenza al parto in originale ovvero estratto di nascita con indicazione dei nominativi dei genitori.

4. In caso di affidamento o adozione, ho diritto all'indennità di maternità? Se si, quale documentazione occorre allegare?

E' possibile presentare istanza di indennità di maternità in caso di adozione o affidamento preadottivo. L'indennità è corrisposta per un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia e i tre mesi successivi. Alla richiesta occorrerà allegare: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia; b) copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. Nel caso che l’Autorità emanante sia di Stato estero, è necessario presentare il successivo provvedimento di deliberazione adottato dal Tribunale dei Minori nazionale competente per territorio.

5. In caso di aborto spontaneo o terapeutico, posso presentare l'istanza di indennità di maternità?

L'indennità è corrisposta in caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza. In caso di aborto spontaneo o terapeutico l'indennità spetta in misura intera qualora l'aborto avvenga dopo il compimento del 6° mese di gravidanza. Se invece l'aborto interviene dopo il compimento del 3° mese ma prima del 6°, l'indennità è corrisposta in misura ridotta, pari a 1/5 di quella dovuta. Nulla spetta qualora l'aborto intervenga prima del compimento del 3° mese di gravidanza. Alla richiesta occorrerà allegare: a)certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza; b)certificato medico, rilasciato dall'autorità sanitaria che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data dell’avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.

6. Con quale modalità avviene la liquidazione della prestazione?

La prestazione verrà erogata in unica soluzione, successivamente al parto, mediante accredito su conto corrente bancario, intestato (o cointestato) alla professionista.

7. Se svolgo attività autonoma, devo astenermi dal lavoro?

Non è obbligatorio astenersi dall’attività professionale (art. 71 del Decreto Legislativo n. 151/2001).

8. Ho aderito all'istituto della contribuzione volontaria. Posso beneficiare dell'indennità di maternità?

No, in quanto l'indennità è sostitutiva del reddito professionale e pertanto viene riconosciuta esclusivamente ai biologi iscritti all'Ente, che esercitano attività professionale nelle diverse forme previste dall'art. 1 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

 

Enpab

  • Sede: Via di Porta Lavernale 12, 00153 Roma
  • La nostra sede è raggiungibile dalla stazione Termini con la Metro linea B direzione Laurentina fermata Piramide. Dal G.R.A. uscita n. 23 Appia e proseguire per la strada Appia antica direzione colle Aventino.

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