L’emendamento al decreto sostegni che prevede la sospensione degli adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19 è passato nelle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato. I mancati adempimenti professionali verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato «per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all’infezione da Coronavirus - si legge nel testo dell’emendamento al dl sostegni - non costituisce inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi e non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente».

Cosa succede in concreto? Grazie a questo emendamento le scadenze vengono sospese a partire dal giorno del ricovero o dall’inizio della quarantena, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della quarantena.
Gli adempimenti sospesi dovranno essere eseguiti dal professionista «entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 6 del D.L. 13 marzo 2021 n.30, si comunica che il nostro Ente ha comunicato all’INPS il numero di iscritti con figli minori al di sotto dei 14 anni di età. Tale numero ammonta a circa 4.363 professioniste biologhe.

L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata, non all'ENPAB ma all'AGENZIA DELLE ENTRATE, dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.

Il bonus contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo 2021), consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

L’Ordine nazionale dei biologi comunica agli iscritti che, con decreto legge 1° aprile 2021 pubblicato sulla G.U. 1° aprile 2021, n. 79, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e, dunque, anche per i biologi che operano in strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.In particolare il Presidente D'Anna precisa quanto pubblicato di seguito.

«Pervengono diverse diffide con cui alcuni iscritti invitano l’Ordine nazionale dei biologi ad astenersi dal trasmettere il proprio nominativo alle Regioni e alle Province autonome in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 4 (“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”) del d.l. 1° aprile 2021.Nelle diffide si paventa, in buona sostanza, un trattamento illecito di dati.Si precisa, tuttavia, che la trasmissione degli elenchi degli iscritti, con l’indicazione dei rispettivi luoghi di residenza, è imposto dal comma 3, del citato art. 4 del d.l. 44/2021 (“Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede”). Premesso che il trattamento di tali dati, poiché imposto dalla legge, è certamente lecito ai sensi del par. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dell’art. 2-sexies del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rammenta che l’Ordine nazionale dei biologi è ente sussidiario dello Stato e non può, dunque, in alcun modo esimersi dal dare esecuzione a quanto imposto dal citato art. 4, comma 3, del d.l. 44/2021, pena la commissione del reato di omissione in atti di ufficio di cui all’art. 328 cod. pen.».

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