OMISSIS ............
CAPO VII
DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DEI RISCATTI
ART. 31
Contribuzione volontaria
1. L'iscritto di cui all'art. 1, qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell'iscrizione all'Ente, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all'Ente medesimo.
2. A tal fine l'iscritto deve presentare domanda di autorizzazione all'Ente, il cui accoglimento è subordinato alla conservazione dell'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi.
3. Tale facoltà è concessa purché l’iscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel
quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.
4. L'iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere il contributo soggettivo obbligatorio di cui all'art.3 del presente Regolamento, maggiorato del contributo integrativo di cui al successivo art. 4, nell'importo pari all'ultima contribuzione obbligatoria versata all'Ente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
5. Il contributo soggettivo di cui al precedente comma è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT.
6. L’iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.
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