OMISSIS ............


CAPO VII

DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DEI RISCATTI


ART. 31

Contribuzione volontaria

1.    L'iscritto di cui all'art. 1, qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell'iscrizione all'Ente, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all'Ente medesimo.

2.    A tal fine l'iscritto deve presentare domanda di autorizzazione all'Ente, il cui accoglimento è subordinato alla conservazione dell'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi.

3.    Tale facoltà è concessa purché l’iscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel
 
quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.

4.    L'iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere il contributo soggettivo obbligatorio di cui all'art.3 del presente Regolamento, maggiorato del contributo integrativo di cui al successivo art. 4, nell'importo pari all'ultima contribuzione obbligatoria versata all'Ente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

5.    Il contributo soggettivo di cui al precedente comma è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT.

6.    L’iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.

 

OMISSIS ............

Regolamento approvato dai Ministeri vigilanti con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 giugno 2024 n.7706

Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza

TITOLO I

DEI SOGGETTI - DEI CONTRIBUTI - DELLE SANZIONI

CAPO I

DEI SOGGETTI

ART. 1

Iscritti all’Ente

  1. I Biologi iscritti agli Ordini Regionali dei Biologi nella sezione A e B, che esercitano attività autonoma anche occasionale di libera professione senza vincolo di subordinazione per la quale è richiesta l’iscrizione al rispettivo Ordine, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) nel seguito denominato Ente - Fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 1996.
  2. L'obbligo di iscrizione insorge altresì per l'esercizio di attività autonoma di libera professione svolta sotto forma di partecipazione:
    1. in società disciplinate al Titolo V del Codice Civile;
    2. in Società tra Professionisti (STP) anche se multidisciplinari iscritte nell’Albo tenuto da Ordini professionali diversi dagli Ordini Regionali dei Biologi;
    3. in società Consortili di cui all’art. 2615 ter del Codice Civile.
  3. L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale.
  4. È inefficace a tutti gli effetti l’iscrizione all’Ente di coloro che non siano iscritti negli Ordini Regionali dei Biologi o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi eventualmente versati devono essere restituiti dall’Ente senza interessi.
  5. La cancellazione ovvero la radiazione dagli Ordini Regionali dei Biologi comporta la perdita del diritto di iscrizione all’Ente.
  6. A far data dal 1° gennaio 2013 i titolari di pensione diretta, se titolari di reddito derivante dallo svolgimento dell’attività libero professionale di biologo, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione presso l’albo professionale, sono tenuti al versamento all’Ente della contribuzione obbligatoria.

ART. 2

Modalità di iscrizione all’Ente

  1. Ai fini dell’iscrizione all’Ente, i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a presentare domanda redatta nella forma dell’autocertificazione utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
  2. La domanda di iscrizione on line deve essere presentata entro trenta giorni dall’insorgenza dell’obbligo di cui all’art. 1.
  3. I soggetti obbligati all’iscrizione ai sensi del precedente art. 1 possono tuttavia esercitare la facoltà di non iscrizione all’Ente se ricorrono le seguenti condizioni:
    1. che siano iscritti anche in altri Albi professionali per i quali sia prevista l’iscrizione obbligatoria al corrispondente Ente previdenziale di categoria;
    2. che i redditi prodotti da detti soggetti, che per natura ed entità sono assoggettabili a contribuzione presso I’ENPAB, lo siano anche presso l’Ente a favore del quale è stata esercitata l’opzione di iscrizione.
    L’esercizio della facoltà di iscrizione presso l’altro Ente previdenziale avviene mediante presentazione di domanda redatta su modello messo a disposizione da ENPAB corredato della certificazione rilasciata dall’Ente Previdenziale optato circa la sussistenza del requisito di cui alla precedente lett. b) del presente articolo.
    I soggetti che esercitano l’opzione di cui al presente articolo sono in ogni caso obbligati a versare all’ENPAB il contributo integrativo di cui all’art. 5 del presente Regolamento, qualora non sia prevista analoga contribuzione dall’Ente optato.

CAPO II

DEI CONTRIBUTI

ART. 3

Contributo soggettivo obbligatorio

  1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al 15% dei redditi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale prodotti nell'anno.
  2. Nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale, associata o nell’ambito di società che per obbligo di legge od opzione operino in regime di trasparenza fiscale, il reddito di cui al precedente comma 1 è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’iscritto nonché da eventuali accertamenti definitivi ai fini dell'IRPEF.
  3. Nel caso di esercizio della libera professione nell’ambito di società diverse da quelle di cui al comma 2, la contribuzione di cui al precedente comma 1 è determinata facendo riferimento al reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi della società imputabile all’iscritto in base alla quota di partecipazione agli utili societari dallo stesso detenuta. Il reddito di cui al presente comma rileva ai fini del calcolo del contributo soggettivo indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione ai soci.
  4. In presenza di norme contrattuali, definite da Accordi Collettivi Nazionali, ovvero da disposizioni di legge, riferibili a rapporti tra iscritti all'Ente ed istituzioni pubbliche o private, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle stesse, la percentuale del contributo soggettivo di cui al precedente comma 1, tempo per tempo vigente, è elevata alla maggior misura determinatasi a seguito del versamento della contribuzione prevista dalla normativa contrattuale, al netto del contributo integrativo di cui all'art. 5 del presente Regolamento e del contributo di maternità di cui al successivo art. 29 del presente Regolamento, ovvero ad una maggiore misura di cui al successivo comma 5 calcolata sull'intero compenso derivante da detta attività nonché sugli altri redditi professionali conseguiti dall'iscritto.
  5. Agli iscritti all'Ente che lo richiedano è consentita, in aggiunta alla percentuale del contributo soggettivo obbligatorio di cui al precedente comma 1, tempo per tempo vigente, un'ulteriore contribuzione soggettiva obbligatoria, non inferiore ad un punto percentuale, sino alla aliquota massima del 36%. L'opzione di cui al presente comma, nonché la determinazione della ulteriore aliquota prescelta, va espressa ogni anno contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo art. 11 comma 1 del presente Regolamento ed ha validità solo per l'anno di riferimento della predetta dichiarazione.
  6. I redditi di cui ai commi 1, 2 e 3 sottoposti a contribuzione non possono comunque essere superiori al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni ed è annualmente rivalutato sulla base della variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
  7. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di Euro 1.167,00, rivalutabile con cadenza biennale secondo l'indice ISTAT (FOI).
  8. I contributi soggettivi di cui al presente art. 3 effettivamente versati, ivi compresi quelli versati ad integrazione dei contributi in misura ridotta, nonché i contributi di cui all’art. 29 del presente Regolamento, sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sono considerati come oneri personali per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

ART. 4

Facoltà di riduzione del contributo soggettivo minimo

  1. Hanno facoltà di chiedere la riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo di cui al precedente art. 3 comma 7:
    1. coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il 30°anno di età, L’opzione ha effetto per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi.
    2. coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente od altra attività per la quale sia previsto l’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale presso Ente diverso da ENPAB.
    3. coloro che si iscrivono con decorrenza successiva al 30 giugno o si cancellino con effetto da data anteriore al 1 luglio di ciascun anno solare. All’iscritto che non opta per la riduzione della contribuzione minima sarà riconosciuta l’anzianità contributiva per l’intero anno solare.
  2. Gli iscritti titolari di pensione diretta hanno facoltà di chiedere la riduzione del 50% del contributo soggettivo dovuto sui redditi di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 3. Il contributo soggettivo minimo comunque dovuto da coloro i quali esercitano la facoltà di cui al presente comma è pari al 50% del contributo soggettivo minimo di cui al precedente art. 3 comma 7.
  3. I soggetti che si avvalgono della riduzione della contribuzione soggettiva di cui al comma 1, sono in ogni caso obbligati al versamento dell’eventuale conguaglio dello stesso contributo soggettivo eccedente il minimale regolamentare, avendo riguardo al reddito professionale prodotto nell’anno.
  4. Le riduzioni del contributo minimo previste ai precedenti commi non sono fra loro cumulabili.
  5. L’opzione per una delle riduzioni disciplinate dal presente articolo può essere esercitata entro e non oltre la scadenza del termine ordinario previsto per la presentazione ad ENPAB della comunicazione dei redditi riferita all’anno per il quale di intende richiedere il beneficio.

ART. 5

Contributo integrativo

  1. Gli iscritti all’Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile conseguito nell’esercizio dell’attività autonoma di libera professione in una delle forme di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
    Nel caso di esercizio dell’attività professionale in forma associata o societaria, la maggiorazione di cui al precedente comma 1 è applicata dall’associazione e dalla società su tutti i corrispettivi addebitati ai committenti in relazione alle prestazioni rese dal socio Biologo iscritto all’ENPAB. L’importo annualmente dovuto ad ENPAB non può comunque essere inferiore a quello determinato moltiplicando il totale dei corrispettivi fatturati dall’associazione o società per la quota di partecipazione agli utili spettante all’iscritto.
    Il contributo di cui al precedente comma 1 deve essere versato ad ENPAB indipendentemente dall’effettivo incasso ed è ripetibile nei confronti del committente.
  2. La maggiorazione di cui al precedente comma, dovuta dai beneficiari dell’attività professionale, siano essi pubblici o privati, a far data dal 1/1/2013, è fissata nella misura del 4% ed è riscossa direttamente dall’iscritto contestualmente ai corrispettivi o proventi, previa evidenza del relativo importo sul documento fiscale. Tale maggiorazione è così destinata:
    1. 2% per le finalità di cui all’art. 36 del presente Regolamento;
    2. 2% all’incremento del montante individuale dell’iscritto.
    La rivalutazione prevista dall’art. 14, comma 3 del presente Regolamento, si applica al 2% di cui alla lettera b) del presente comma.
    Nei casi in cui la maggiorazione effettivamente riscossa sia inferiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 5 essa sarà destinata prioritariamente, fino a capienza del 2%, a soddisfare le finalità di cui all'art. 36 del presente Regolamento.
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono annualmente tenuti a versare, un contributo integrativo minimo obbligatorio pari a Euro 94,00 rivalutabile con cadenza biennale secondo l'indice ISTAT (FOI).
  4. II contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

ART. 6

Variabilità dei contributi

  1. La percentuale di cui all'art. 3, comma 1, nonché i contributi minimi soggettivi ed integrativi di cui agli artt. 3 e 5, possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal I° gennaio dell'anno successivo.

ART. 7

Pagamento dei contributi

  1. I Contributi minimi di cui all’art. 3, comma 7, e art. 5 comma 3 ed il contributo per l’indennità di maternità sono versati in due rate di pari importo aventi scadenza il 30 aprile ed il 30 giugno di ciascun anno.
  2. Le maggiori somme dovute a titolo di contributo soggettivo ed integrativo in applicazione delle modalità di calcolo rispettivamente di cui all’art. 3, comma 1 e dell’art. 5 commi 1 e 2, devono essere versate in due rate di pari importo aventi scadenza il 30 ottobre ed il 30 dicembre di ciascun anno.
  3. I tempi ed i modi di pagamento di cui al presente articolo possono essere modificate, con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ente.
  4. Il versamento dei contributi, da determinarsi avendo riguardo all’arrotondamento dell’importo per difetto se la frazione è inferiore ad euro 0,50, per eccesso se uguale o superiore di cui ai commi precedenti nonché i contributi insoluti, gli interessi ed ogni altro accessorio, può essere effettuato:
    1. con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
    2. a far data dal 1° maggio 2022, con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  5. In caso di omesso versamento delle contribuzioni obbligatorie l’Ente può procedere alla riscossione a mezzo delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge quando ne ricorrano gli estremi. Ai fini della riscossione l’Ente potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.
  6. I versamenti effettuati da ciascun iscritto a titolo di contribuzione saranno imputati a copertura del complessivo debito maturato - a partire dal debito più antico - in base al seguente ordine di priorità:
    1. contributo per l’indennità di maternità
    2. contributo integrativo;
    3. contributo soggettivo.
  7. I versamenti effettuati da ciascun iscritto a titolo di interessi e sanzioni ai sensi dell’art. 10, saranno imputati – a partire dal debito più antico in base al seguente ordine di priorità:
    1. debito maturato a titolo di interessi
    2. debito maturato a titolo di sanzioni.
  8. I versamenti di cui ai commi 6 e 7 sono utilizzati con priorità per la copertura delle eventuali spese precedentemente sostenute per l’attività di riscossione del credito vantato dall’Ente.
  9. In ipotesi di versamenti in eccedenza rispetto al dovuto per l’anno di riferimento l’Ente compenserà eventuali scoperture – a qualsiasi titolo maturate – afferenti altre annualità e, in presenza di credito residuo a seguito di domanda dell’iscritto, rimborserà l’importo eccedente.
  10. L’iscritto può presentare istanza per la rateizzazione unicamente per l’intera contribuzione dovuta i cui termini regolamentari di versamento sono scaduti al momento della domanda. La rateizzazione ricomprende i contributi, gli interessi di mora e le sanzioni maturati al giorno della domanda e comporta l’applicazione di un interesse di dilazione pari al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. La domanda deve essere presentata secondo il modello predisposto e le modalità previste dall’Ente.
    I termini e le condizioni per l’accesso alla rateizzazione sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti.
    Nel caso in cui l’iscritto non rispetti il piano di rateazione definito, a seguito dell’omesso versamento di due rate, il piano decade e l’Ente procede d’ufficio al recupero dell’intero debito residuo con l’applicazione delle sanzioni in misura intera.
  11. Salvi gli effetti del frazionamento, i contributi minimi ed a percentuale, soggettivi ed integrativi, per l'anno 1996 sono dovuti rispettivamente dal l° gennaio 1996, e dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 103/96.
  12. Fermo restando l'obbligo contributivo a carico dell'iscritto all'Ente, il pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi può essere effettuato, per conto dell'iscritto stesso, da istituzioni pubbliche o private in presenza di specifiche norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti tra le istituzioni medesime e l'iscritto all'Ente.

ART. 8

Prescrizione dei contributi

  1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni altro relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni, interviene con il decorso di cinque anni.
  2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui al successivo art.11. Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, la presentazione di comunicazione infedele od incompleta è equiparata alla comunicazione omessa in relazione ai dati reddituali e dei volumi di affari omessi, incompleti o errati.

ART. 9

Restituzione dei contributi

  1. Coloro che al compimento dell'età pensionabile si cancellano dall’Ente senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione, possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati.
  2. Le somme rimborsabili sono pari ai contributi soggettivi versati maggiorati degli interessi legali.
  3. Al fine di ricostituire la pregressa posizione assicurativa, qualora, posteriormente alla liquidazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, abbia nuovamente luogo l'iscrizione all'Ente, l'interessato ha facoltà di restituire entro sei mesi dalla nuova iscrizione l'importo dei contributi liquidati maggiorato della rivalutazione determinata nei modi previsti dall’art. 14 del presente Regolamento.
  4. Se l'iscritto, nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione, l'importo complessivo gli sarà corrisposto con l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, commi 1 e 2.

CAPO III

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI

ART. 10

Degli interessi di mora e delle sanzioni

  1. L'omessa iscrizione entro il termine dei 30 giorni di cui al precedente art. 2 comma 2 comporta una sanzione pari a 50 euro, ferma restando l'applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dal successivo comma 3.
  2. La comunicazione annuale reddituale obbligatoria trasmessa oltre il termine di cui al successivo art. 11 comma 1 ma comunque entro i successivi trenta giorni comporta l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 50,00.
    Se trasmessa entro sessanta giorni dal termine comporta l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 100,00; oltre i sessanta giorni dal termine comporta l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 150,00.
    L'omessa dichiarazione, ovvero la dichiarazione infedele, ancorché nei termini, comportano l’applicazione della sanzione pari a Euro 150,00.
  3. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli art. 3 e seguenti è sanzionato mediante l’addebito:
    1. degli interessi di mora nella misura pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con decorrenza dal giorno successivo al termine originario di scadenza e fino a quello dell'effettivo versamento.
    2. della sanzione pari al 5% delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali non pagate tempestivamente. Detta sanzione è applicata qualora il ritardo sia superiore a sessanta giorni.
  4. Nel caso in cui si verifichino, per più di una annualità, l’omessa comunicazione delle dichiarazioni reddituali di cui al successivo art. 11 ovvero l’omesso pagamento dei contributi obbligatori, l'Ente ne dà comunicazione all'Ordine Regionale dei Biologi ai fini dell’esercizio del potere disciplinare. Quanto sopra si applica anche nei casi di infedele comunicazione o quando l'importo dichiarato all'Ente sia inferiore alla metà di quanto dovuto.

ART. 11

Obbligo di comunicazione del reddito professionale

  1. Tutti i soggetti di cui all'art. 1 devono comunicare all'Ente, entro il 30 ottobre di ogni anno:
    1. l'ammontare del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di riferimento;
    2. l’ammontare del volume d'affari conseguito ancorché non dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo;
    3. i maggiori imponibili derivanti dagli eventuali accertamenti fiscali divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e degli imponibili definiti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul valore aggiunto.
      La comunicazione deve essere effettuata anche se la dichiarazione fiscale non è stata presentata ovvero la stessa sia stata negativa.
  2. Nel caso di esercizio dell’attività professionale in forma associata o societaria, la comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma precedente relativa ai volumi di affari societari è eseguita entro il 30 ottobre di ogni anno, direttamente a cura dell’associazione o società partecipata.
  3. La comunicazione è effettuata esclusivamente compilando e trasmettendo il modello elettronico messo a disposizione dall'Ente nell'area riservata presente sul sito istituzionale.
  4. In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all'anno in cui è avvenuto il decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza del termine entro il quale è prevista la presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius da parte degli eredi stessi. Relativamente alle altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione
    dovrà essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.
  5. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente.
  6. L'Ente ha la facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi, relativamente agli ultimi cinque anni.
  7. Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Biologi deve comunicare all'Ente, entro il mese di giugno di ciascun anno le variazioni intervenute all'Albo degli iscritti.

TITOLO II DELLE PRESTAZIONI

CAPO I

DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

ART. 12

Prestazioni previdenziali

  1. L'Ente provvede ad erogare in favore dei Biologi di cui all'art. 1 le seguenti prestazioni:
    1. la pensione di vecchiaia;
    2. l'assegno di invalidità;
    3. la pensione di inabilità;
    4. la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
    5. l'indennità di maternità.
  2. È condizione necessaria per poter accedere a tutte le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la piena regolarità del rapporto previdenziale e che siano stati effettivamente versati ed accreditati i contributi, gli interessi, le sanzioni di cui all’ art.10 e gli oneri accessori maturati e dovuti per l’intero periodo di iscrizione all’Ente.

CAPO II

DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

ART. 13

Pensione di vecchiaia

  1. Con decorrenza 1/1/2013 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

ART. 14

Determinazione della pensione annua di vecchiaia

  1. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.
  2. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi.
  3. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, si applica alla base imponibile l'aliquota di computo; la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
  4. II tasso annuo di capitalizzazione minimo ed obbligatorio è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Qualora l'ammontare dei rendimenti effettivamente conseguiti nell'anno di riferimento dalla gestione finanziaria risultassero superiori all'ammontare dell'onere dovuto a titolo di capitalizzazione minima garantita, il Consiglio di amministrazione potrà proporre al Consiglio di Indirizzo generale in sede di approvazione del Bilancio consuntivo una ridistribuzione, anche parziale, degli stessi rendimenti con un miglioramento del tasso annuo di capitalizzazione, fermo restando la necessaria assunzione preventiva della valutazione di sostenibilità della gestione attestata da un attuario. Le deliberazioni del CIG di determinazione del maggior tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi saranno in ogni caso sottoposte all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 509/1994.

ART. 15

Aliquote di computo della pensione

  1. L'aliquota per il computo della pensione è fissata in misura pari alla aliquota di finanziamento tempo per tempo vigente.

ART. 16

Decorrenza della pensione di vecchiaia

  1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto avente diritto, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero dal momento della maturazione del diritto.

ART. 17

Invio estratto conto annuale

  1. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

CAPO III

DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' E DELLA PENSIONE DI INABILITA'

ART. 18

Assegno d’invalidità

  1. L'iscritto ha diritto all'assegno di invalidità a qualsiasi età, ove ricorrano le seguenti condizioni:
    1. la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo la iscrizione, a meno di un terzo.;
    2. risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di assegno. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione qualora l'invalidità sia causata da infortunio.
  2. L'assegno di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
  3. L'assegno di invalidità è revocato quando cessi la condizione indicata al comma 1 lettera a) del presente articolo.
  4. L'iscritto beneficiario dell'assegno di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione dell'assegno, alle visite mediche predisposte dall'Ente allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità.
  5. L'onere di tale accertamento è a carico dell'Ente. L'assegno di invalidità non è più corrisposto all'iscritto che maturi il diritto alla pensione di vecchiaia.

ART. 19

Calcolo dell’assegno di invalidità

  1. L'importo dell'assegno di invalidità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 14 e 15, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad esso inferiore.
  2. Tuttavia, all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, si applicano le riduzioni previste nella Tab. G di cui all'art. 1, comma 41 della L. 8 agosto 1995, n. 335.

ART. 20

Pensione di inabilità

  1. L'iscritto ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età ove ricorrano le seguenti condizioni:
    1. la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, sempre ché l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all'Ente.
    2. risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
    3. sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale di Biologo e la relativa cancellazione dall'Albo professionale.
  2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda. Nel caso in cui la cancellazione dall'Albo professionale avvenga successivamente alla presentazione della domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta cancellazione.
  3. La pensione di inabilità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo.
  4. Il pensionato di inabilità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione alle visite mediche predisposte dall'Ente allo scopo di accertare la permanenza della condizione di inabilità. L'onere di tale accertamento è a carico dell'Ente.
  5. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.
  6. La pensione di inabilità è totalmente incumulabile con i redditi di lavoro di qualsiasi natura.

ART. 21

Calcolo della pensione di inabilità

  1. L'importo della pensione di inabilità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 14 e 15, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato, all'atto dell'attribuzione della pensione, sia ad essa inferiore.

ART. 22

Norme comuni all’assegno di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e di inabilità

  1. L'accertamento delle invalidità e delle inabilità, nonché le modalità delle revisioni periodiche e delle relative conseguenze sono disciplinati da apposito regolamento.
  2. In caso di infortunio l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità non sono concessi, o, se concessi, sono revocati, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5%, della pensione annua dovuta. Sono invece proporzionatamente ridotti nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali fini non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
  3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortuni, l'Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1916 C.C., in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga. conseguenza di infortunio, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma delle vigenti disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa.
  4. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno di invalidità, la vecchiaia e i superstiti liquidati in conseguenza di infortunio, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma delle vigenti disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa.
  5. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso la documentazione medica presentata, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius potrà essere adottato "a posteriori" anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

CAPO IV

DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

ART. 23

Pensione ai superstiti

  1. Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, che abbia maturato i seguenti requisiti:
    - 15 anni di assicurazione e di contribuzione;
    ovvero
    - 5 anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico.
  2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempre che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
  3. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno unico e universale per i figli a carico.

ART. 24

Liquidazione della pensione ai superstiti

  1. La pensione in favore dei superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 23 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:
    1. 60% al coniuge superstite;
    2. 70% al figlio unico se manca il coniuge;
    3. 40% a ciascuno dei figli (entro il massimo del 100%) se manca il coniuge;
    4. 20% a ciascuno dei figli (sempre entro il massimo del 100%, compresa la quota del coniuge) se con essi concorre anche il coniuge;
    5. 15% a ciascun genitore;
    6. 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.
  2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, in caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57anni.
  3. Nel caso di variazione della composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
  4. I trattamenti ai superstiti seguono le norme di cumulabilità previste dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335.

ART. 25

Cessazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

  1. Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:
    1. per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
    2. per i figli, al compimento del 18°anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
    3. per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità;
    4. per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.
  2. Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del 18°anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto ed il compimento della predetta età.
  3. Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26°anno di età, qualora frequentino l'Università purché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.

ART. 26

Indennità una tantum in favore dei superstiti

  1. In mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per l’erogazione della pensione ai superstiti, è prevista la corresponsione di un'indennità "una tantum" in favore dei soggetti che:
    1. rientrino fra i potenziali beneficiari di pensione ai superstiti ai sensi dell’art. 23 del presente Regolamento;
    2. si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8.8.1995 n. 335.
  2. L’indennità di cui al comma 1 è pari al minore dei seguenti due importi:
    1. importo del montante contributivo maturato dal de cuius al 31/12 dell’anno precedente quello in cui è avvenuto il decesso;
    2. importo dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, della legge 8.8.1995 n. 335 moltiplicato per il numero di annualità di contribuzione accordato a favore dell'assicurato.
  3. Per i periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.
  4. La ripartizione dell’indennità avviene fra i beneficiari in base ai medesimi criteri operanti per la pensione ai superstiti.

CAPO V

DEL SUPPLEMENTO DI PENSIONE E DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA

ART. 27

Supplemento della pensione

  1. I contributi versati nella gestione per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall'ultima liquidazione del supplemento.

ART. 28

Perequazione automatica delle pensioni

  1. Le pensioni erogate in forza del presente Regolamento sono annualmente rivedute in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolati dall'ISTAT.

 

CAPO VI

DEL TRATTAMENTO DI MATERNITA’ E DELLA COPERTURA DEGLI ONERI

ART. 29

Indennità di maternità

  1. Ad ogni iscritta all'Ente è corrisposta una indennità di maternità nella misura, nei termini e con le modalità previsti dal Decreto Legislativo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30

Copertura degli oneri

  1. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità di cui all'art. 29 si provvede con un contributo annuo di euro 103,29 a carico di ogni iscritto all'Ente, da versare secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 7, comma 1.
  2. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione dell'Ente adotterà i provvedimenti necessari secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 2, del D. Lgs. 151/2001.

CAPO VII

DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DEI RISCATTI

ART. 31

Contribuzione volontaria

  1. L'iscritto di cui all'art. 1, qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione all'Ente, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all'Ente medesimo.
  2. L’accesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione può essere autorizzato dall’Ente solo qualora i periodi assicurativi oggetto della domanda non siano soggetti a contribuzione presso altra forma di previdenza obbligatoria ed il richiedente:
    1. conservi l'iscrizione all'Ordine Regionale dei Biologi
    2. possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.
  3. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, sempreché non siano già coperti da altra contribuzione obbligatoria.
  4. L'iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il contributo soggettivo obbligatorio di cui all'art.3 del presente Regolamento, maggiorato del 25% del contributo integrativo di cui all’art. 5, nell'importo pari all'ultima contribuzione obbligatoria versata all'Ente. La contribuzione dovuta non può in ogni caso essere inferiore al contributo minimo soggettivo ed integrativo in vigore per l’anno in cui è presentata la domanda.
  5. Per ogni anno solare, in cui il periodo di contribuzione volontaria all'Ente risulti di durata inferiore a dodici mesi, l’iscritto sarà tenuto al versamento di una contribuzione pari al 50% di quella determinata ai sensi del precedente comma 3. La contribuzione dovuta non può in ogni caso essere inferiore al 50% del contributo minimo soggettivo maggiorato del 100% del contributo integrativo minimo in vigore per l’anno in cui è presentata la domanda.
  6. Il contributo soggettivo di cui ai commi 2 e 3 è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT.
  7. L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.

ART. 32

Riscatto di periodi precedenti l’istituzione dell’Ente e degli anni di laurea

  1. L'iscritto con almeno cinque anni di effettiva contribuzione ha la facoltà di richiedere il riscatto degli anni precedenti l'iscrizione all'Ente a partire dall'anno di iscrizione all'Albo professionale.
  2. L'iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di contribuzione all’Ente ha la facoltà di chiedere il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del titolo professionale. Il periodo riscattabile non può comunque essere superiore alla durata legale del corso di studi seguito.
  3. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto sono disciplinati da apposito regolamento.

 

TITOLO III

DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E DEI MECCANISMI DI RIEQUILIBRIO

CAPO II

DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E DEI MECCANISMI DI RIEQUILIBRIO

ART. 33

L'assetto amministrativo e contabile

  1. L'Ente organizza l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali incrementato delle disponibilità da rendimento tempo per tempo realizzate e ciò nei limiti di capitalizzazione di cui all'art. 14, comma 4.
  2. Sono costituiti i seguenti Fondi della gestione previdenziale dei Biologi che esercitano attività autonoma di libera professione:
    1. Fondo per la previdenza;
    2. Fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà;
    3. Fondo per l'indennità di maternità;
    4. Fondo pensioni;
    5. Fondo di riserva.

ART. 34

Fondo per la previdenza

  1. Il fondo è alimentato dalle seguenti entrate:
    1. dai contributi soggettivi di cui all'art. 3;
    2. dai contributi integrativi di cui all'art. 5 comma 2 lettera b);
    3. dai contributi volontari di cui agli artt. 31 e 32;
    4. dai proventi derivanti dagli investimenti finanziari e patrimoniali nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione di cui all'art. 14, comma 4.
  2. Dal Fondo per la previdenza sono prelevate le somme necessarie per le erogazioni dei trattamenti previsti dagli artt. 13, 23, 26, 27 del presente Regolamento.

ART. 35

Fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà

  1. È imputato al Fondo il gettito complessivo per la contribuzione integrativa di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del presente Regolamento e di ogni altra entrata non avente specifica destinazione.
  2. Dal Fondo sono prelevate le somme necessarie per le spese di amministrazione dell'Ente e per gli interventi assistenziali, nonché ogni altra uscita non prevista dal fondo di cui all'art. 34, comma 2 del presente Regolamento.

ART. 36

Fondo per l’indennità di maternità

  1. È imputato al Fondo il gettito complessivo della contribuzione per l'indennità di maternità.
  2. Dal Fondo sono prelevate le somme per le erogazioni relative alle indennità di cui agli artt. 29 e 30 del presente Regolamento.

ART. 37

Fondo per le pensioni

  1. In conformità al sistema contributivo, all'atto del pensionamento del singolo iscritto il corrispondente montante individuale viene iscritto nel Fondo per le pensioni.
  2. Qualora la consistenza del Fondo dovesse risultare inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, si provvederà alla sua integrazione mediante il trasferimento del necessario importo dal Fondo di cui all'art. 35 del presente Regolamento alimentato dalla contribuzione integrativa ovvero dal Fondo di riserva di cui al successivo art. 38, secondo il deliberato del Consiglio di amministrazione.

ART. 38

Fondo di riserva

  1. Al Fondo di riserva sono imputate le eventuali differenze tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, e la capitalizzazione di cui all'art. 14, comma 4, accreditata sui conti individuali.
  2. L'utilizzazione del Fondo sarà di volta in volta deliberata dal Consiglio di amministrazione.

ART. 39

Riequilibrio della gestione

  1. Qualora il rendimento annuo effettivo degli investimenti risulti inferiore alla variazione del PIL nominale accreditata ai singoli conti individuali, si provvede a coprire la differenza mediante prelievo dal Fondo di Riserva di cui all'art. 38, comma 1, e, in caso di insufficienza, dal Fondo di cui all'art. 35 alimentato dalla contribuzione integrativa.
  2. In caso di insufficienza dei predetti Fondi, gli accrediti ai singoli conti individuali non potranno superare il tasso di rendimento netto annuo degli investimenti effettivamente conseguiti dalla gestione previdenziale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 40

 

  1. Le contribuzioni dovute dagli iscritti all'Ente per gli anni 1996 e 1997 sono riscosse secondo le determinazioni del Comitato di cui all'art. 21, secondo comma, dello Statuto da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

 

TABELLA 'A'

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE APPLICATI A DECORRERE DAL 1°GENNAIO 2023

(Decreto 1° dicembre 2022 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 )

 

ETÀ

COEFFICIENTE

57

4,270%

58

4,378%

59

4,493%

60

4,615%

61

4,744%

62

4,882%

63

5,028%

64

5,184%

65

5,352%

66

5,531%

67

5,723%

68

5,931%

69

6,154%

70

6,395%

71

6,655%

72

6,942%

73

7,253%

74

7,596%

75

7,971%

76

8,383%

77

8,832%

78

9,327%

79

9,867%

80

10,465%

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