L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata, non all'ENPAB ma all'AGENZIA DELLE ENTRATE, dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.
Il bonus contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo 2021), consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Per tutti i soggetti aventi diritto, l’importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e corrispettivi”.
Attenzione: Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Requisiti per accedere al contributo
Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
- aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
- aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.
Attenzione: Non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni(23 marzo 2021);
- soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);
- enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Per predisporre e inviare l'istanza in autonomia è necessario essere in possesso delle credenziali SPID oppure Entratel/Fisconline o essere in possesso di una CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS