È arrivata ieri sera l’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle delibere adottate dal nostro Ente quali interventi assistenziali a favore degli iscritti in seguito alla pandemia da COVID-19.
Il Cda e il Consiglio di Indirizzo Generale (CiG) avevano approvato nella seduta del 4 giugno la misura che prevede un’indennità una tantum di 1.000 euro erogata a favore degli iscritti che hanno dichiarato un reddito complessivo per l’anno 2018 superiore ai 50 mila euro e che per tale condizione erano stati esclusi dall’indennità COVID–19. Per ottenere tale indennità è richiesta l’attestazione con autocertificazione del danno subito alla professione corrispondente alla riduzione di almeno il 50% del reddito professionale prodotto nel periodo gennaio-aprile 2020 rispetto allo stesso quadrimestre dell’anno 2019. L’onere economico della spesa è stata stimata dall’Ente in euro 4.500.000,00. L’Indennità Enpab non è ripetibile e non è compensativa o sostitutiva di reddito.
«Esiste ancora il pregiudizio verso i libero-professionisti con i redditi alti che hanno un’organizzazione più complessa del lavoro e un calo del reddito li disorienterebbe al pari dei redditi più bassi» ha commentato la Presidente Tiziana Stallone.
È stato altresì approvato dal Ministero il riconoscimento dell’indennità di 1.000 euro a favore degli iscritti titolari di pensione che continuano a svolgere l’attività professionale. La delibera prevede un’indennità in favore degli iscritti attivi titolari di pensione esclusi sia dall’indennità COVID-19 sia dall’indennità ENPAB prevista a favore degli iscritti attivi pensionati, in quanto titolari di un reddito professionale per l’anno 2018 superiore a 50 mila euro. In questo caso, l’indennità corrisponderà alla differenza tra il valore massimo di 1.000 euro sottratto il valore della prestazione pensionistica mensile lorda in godimento – indipendentemente dal fatto che l’erogazione della prestazione sia assicurata da ENPAB o da altro ente previdenziale. L’indennità non sarà erogata quindi ai pensionati con pensione lorda mensile pari o superiore a 1.000 euro.
Entrambi i provvedimenti sono stati voluti per introdurre benefici assistenziali una tantum, aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa emergenziale che, in analogia alle altre categorie di lavoratori autonomi, ha escluso sia i professionisti attivi con reddito complessivo superiore a 50 mila euro sia i titolari di pensione diretta conclude la Presidente Tiziana Stallone.
L’approvazione dei Ministeri è arrivata anche per la delibera adottata dal Consiglio di Indirizzo Generale nella seduta del 23 luglio 2020 con cui si dispone, sostanzialmente, di riconoscere un’indennità̀ massima di 1.000 euro anche agli iscritti titolari di pensione erogata dall’Ente che continuano l’esercizio dell’attività̀ professionale, a condizione che abbiano dichiarato un reddito professionale per l’anno 2018 inferiore a 50 mila euro, che siano in regola con la presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 2018 e che fruiscano di una prestazione pensionistica con decorrenza antecedente al 23.2.2020.
Nella nota del Ministero si legge che «l’Ente ritenendo che i provvedimenti restrittivi emanati dal Governo a causa della pandemia in atto abbiano comportato “indiscriminatamente un danno “reale e certo” per tutti gli iscritti, indipendentemente dal loro reddito degli anni precedenti”, ha inteso riconoscere un’indennità che, “per la sua natura di intervento economico assistenziale a parziale compensazione di un danno certo ma non determinabile e come tale forfettario, non è compensativa o sostitutiva di reddito” e che “il Fondo per le spese di amministrazione ed interventi di solidarietà registra da ultimo bilancio consuntivo una consistenza di oltre 52 milioni di euro”». La nota cita infine che «Le valutazioni attuariali a sostegno delle delibere CIG n. 2 e n. 3, che tengono conto anche degli effetti di cassa dovuti alla sospensione contributiva, stimano gli effetti dell’aumento delle risorse assistenziali per il 2020 sulla base di tre distinti scenari di accrescimento della spesa rispetto a quella prevista nel bilancio tecnico al 31.12.2017, a normativa vigente. In esito alle risultanze di ciascuna delle tre proiezioni, la nota tecnica afferma che, per l’anno 2020, le modifiche proposte “non apportano apprezzabili variazioni all’andamento dei saldi gestionali riportati nel conto entrate – uscite per anni di gestione, rispetto al bilancio tecnico al 31.12.2017”.»