REGOLAMENTO CONTRIBUTO DI PATERNITA’

 

Articolo 1 – PREMESSA       

L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi concede, al biologo iscritto all’Ente, un contributo di paternità una tantum per la nascita del proprio/a figlio/a. Il contributo di paternità può essere richiesto anche in caso di adozione o affidamento.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinaria e viene concesso per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all’esaurimento delle somme stanziate.

 

Art. 2 – REQUISITI

Possono beneficiare del contributo, gli iscritti attivi e pensionati, in regola con i pagamenti dovuti all’Ente, che presentino il modello ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata   in corso di validità al momento della presentazione della domanda, con un valore non superiore a 40.000 Euro. Considerata la natura del provvedimento in esame, sarà data priorità agli iscritti rispetto ai pensionati.

 

Art. 3– MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all’art.1, dovranno presentare apposita domanda esclusivamente online attraverso l'accesso all'area riservata personale entro e non oltre il termine del 31 marzo dell’anno successivo alla nascita adozione od affidamento del figlio e comunque non oltre i termini stabiliti dal Bando. L’Ente valuterà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l’idoneità della documentazione pervenuta, secondo quanto contenuto nel precedente art. 2.

A seguito della chiusura delle istruttorie, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla sua ricezione da parte del richiedente, proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione.

Alla domanda, pena la decadenza, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità;

- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dell'estratto del bambino/a completo, con indicazione della paternità e maternità;

- copia del certificato di adozione o affidamento;

- autocertificazione dello stato di famiglia ai sensi del DPR 445/2000

- modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata in    

  corso di validità al momento della presentazione della domanda;

L’Ente si riserva la facoltà di richiedere la documentazione a corredo delle autocertificazioni sottoscritte con la presente domanda. Inoltre ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute richiedendo la documentazione a corredo ovvero l'originale della documentazione prodotta in copia.

 

ART. 4 - ENTITA’ E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

 Il contributo è determinato nella misura di Euro 2.000,00 e sarà erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato all’iscritto beneficiario dello stesso. È possibile presentare domanda entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre di ciascun anno.

 

 Art. 5– CAUSA DI ESCLUSIONE

 Non potranno usufruire del contributo di paternità coloro che hanno presentato domanda per percepire o hanno percepito l’indennità di paternità da parte di altri Enti pubblici e/o privati.

Il contributo di paternità, non è cumulabile con l’indennità di maternità erogata da altro Ente pubblico, privato e/o dallo stesso ENPAB a favore della madre del nato, adottato e/o affidato

 Art. 6 – GRADUATORIA

Le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri adottati dal Consiglio di Amministrazione relativi all’entità del reddito imponibile dichiarato l’anno precedente dai componenti il nucleo familiare di appartenenza, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE  e sulla base dei seguenti punteggi:

    a.  Rapporto ISEE/Punteggi

                 Valore ISEE/ Punteggio attribuito :

Fino a € 5.000,00

10 punti

Oltre € 5.000,00 - Fino a € 10.000,00

9 punti

Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00

8 punti

Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00

7 punti

Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00

6 punti

Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00

5 punti

 Il contributo verrà concesso fino all’esaurimento delle somme stanziate.                 

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BANDO PER L’ANNO 2023

 

Art. 1 – PREMESSE

L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art. 3, comma 3, dello Statuto; visto il Regolamento delle Forme di Assistenza deliberato dal Consiglio di Indirizzo Generale in data 11.05.2010; approvato dai Ministeri Vigilanti in data 05.01.2011 prot. 24/VI/0000167/MA004.A012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2011. Detti contributi sono corrisposti unicamente in favore dei superstiti dell’iscritto aventi titolo al trattamento di pensione ai superstiti secondo le normative vigenti.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all’esaurimento delle somme stanziate. Detto contributo potrà essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

 

Art. 2 – REQUISITI

 Possono presentare apposita domanda, i superstiti dell’iscritto aventi titolo al trattamento di pensione ai superstiti secondo le normative vigenti, che presentino il modello ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all’ultima annualità fiscalmente dichiarata con valore non superiore a €.40.000,00.

Il contributo potrà essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

Nell’eventualità in cui si verifichi la commorienza di coniugi iscritti all’Ente l’importo massimo del contributo erogato potrà essere raddoppiato.

 

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione del contributo, relativa all’anno in corso, dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla data dell’evento.

Fermo restando l’obbligo di presentare la relativa domanda entro il termine di cui sopra l’Ente procederà, ai fini del presente bando, all’esame delle domande che saranno presentate entro il 30 marzo, il 30 giugno, 30 settembre e il 30 dicembre di ciascun anno.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dello stato di famiglia con specificazione della data del decesso dell’iscritto;
  2. modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
  3. certificato di morte;
  4. copia delle fatture delle spese sostenute.

L’Ente si riserva di richiedere la documentazione a corredo delle autocertificazioni sottoscritte con la presente domanda. Inoltre ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute richiedendo la documentazione a corredo ovvero l'originale della documentazione prodotta in copia.

 

 Art. 4 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all’art. 1 dovranno presentare apposita domanda redatta in carta semplice che dovrà essere inviata presso gli Uffici dell’Ente siti in Roma (00153) in via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Le domande potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall’Ente e dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini che saranno tempestivamente indicati.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di Amministrazione contenuti nel successivo art. 5.

Sulla base delle determinazioni assunte l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni.

Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso innanzi al Consiglio di Amministrazione.

 

 Art. 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

 Il Consiglio di Amministrazione ha previsto un contributo a titolo di partecipazione alle spese funerarie per un importo massimo pari a euro 2.500,00. Le domande pervenute saranno esaminate dall'ufficio assistenza agli Iscritti, che provvederà a redigere la graduatoria.

La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri e dei parametri adottati dal Consiglio di Amministrazione e relativi:

  1. all'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del de cuius, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base del seguente punteggio:

 Rapporto ISEE/Punteggi

Valore ISEE

Punteggio attribuito

Fino a € 5.000,00

10 punti

Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00

9 punti

Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00

8 punti

Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00

7 punti

Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00

6 punti

Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00

5 punti

Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00

4 punti

Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00

3 punti

Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00

2 punti

Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00

1 punto

b) all’esercizio in via esclusiva o meno dell’attività libero professionale da parte dell’iscritto deceduto e sulla base del seguente punteggio:

Rapporto – Esercizio esclusivo/Punteggi

Esercizio attività libero professionale

Punteggio attribuito

Esercizio esclusivo

NO 1 punto

Esercizio esclusivo

SI   2 punti

 

  Art. 6 – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza@pec.enpab.it .

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BANDO PER L’ANNO 2023

 

Art. 1 – PREMESSE

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto; visto il Regolamento delle Forme di Assistenza deliberato dal Consiglio di Indirizzo generale in data 11.05.2010; approvato dai Ministeri Vigilanti in data 05.01.2011 prot.24/VI/0000167/MA004.A012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2011, concede annualmente assegni di studio da attribuire ai figli di iscritti all'Ente, deceduti o inabili allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Detti benefici devono intendersi conferiti per la frequenza a:
1. corsi di scuola secondaria di primo grado;
2. corsi di scuola secondaria di secondo grado;
3. corsi universitari triennali o specialistici.
È possibile presentare domanda per la concessione dei contributi per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'anno accademico 2021/2022, qualora l'impegno di spesa rientri nella previsione del fondo per le spese per gli interventi di solidarietà, ex art 3 dello statuto dell'Ente.
I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziate.

 

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare domanda i figli dell'iscritto all'Enpab deceduto o inabile al lavoro e che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:
- 25 anni non compiuti nell'anno di riferimento in cui si chiede la corresponsione dell'assegno;
- per gli studenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 che siano regolarmente iscritti e non ripetenti;
- per gli studenti di cui alla lettera c) dell'art. 3 che siano regolarmente iscritti al primo anno o agli anni successivi e che abbiano sostenuto almeno i 3/5 degli esami previsti per ciascun anno del corso di laurea.
- modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, in corso di validità al momento di presentazione della domanda, con un valore non superiore a €.40.000,00.

 

Art.3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per il conferimento degli assegni, relativa all’anno in corso, potrà essere presentata entro il 30 ottobre di ciascun anno.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. certificato o in alternativa autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dello stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi tre recante l’indicazione dell’iscritto deceduto o inabile al lavoro e se il richiedente è orfano di uno o entrambi i genitori;
  2. certificato medico in originale redatto dalla struttura pubblica attestante l’inabilità dell’iscritto allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  3. certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o dell’università attestante i dati richiesti dal bando;
  4. modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, in corso di validità al momento di presentazione della domanda;

L’Ente si riserva di richiedere la documentazione a corredo delle autocertificazioni sottoscritte con la presente domanda. Inoltre ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute richiedendo la documentazione a corredo ovvero l'originale della documentazione prodotta in copia.

Si precisa che, la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dal tutore per i minori e dai diretti beneficiari se maggiorenni.

 

 

Art. 4 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il beneficio assistenziale di cui all’art. 1 dovranno presentare apposita domanda redatta in carta semplice che dovrà essere inviata presso gli Uffici dell’Ente siti in Roma (00153) in via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro e non oltre il 30 ottobre.  Per la spedizione farà fede il timbro postale o il protocollo di trasmissione della posta elettronica certificata. Le domande potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall’Ente e dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta, riservandosi la richiesta di eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini espressamente indicati nelle comunicazioni ai richiedenti.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo art. 6 del presente bando.

Sulla base delle determinazioni assunte, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni.

 

 

 Art. 5 – ENTITA’ DELL'ASSEGNO DI STUDIO E GRADUATORIA

Gli assegni per l’anno in corso, sono così suddivisi:

  1. Euro 400,00 per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità gli istituti di scuola secondaria di primo grado;
  2. Euro 600,00 per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità gli istituti di scuola secondaria di secondo grado;
  3. Euro 800,00 per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità corsi universitari triennali o specialistici.

La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri e parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi a:

1) entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare di appartenenza, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto ISEE/Punteggi
    1. Valore ISEE Punteggio attribuito

Fino a € 10.000,00

10 punti

Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00

8 punti

Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00

6 punti

Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00

4 punti

Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00

2 punti

2) allo stato di orfano di uno o entrambi i genitori o di figlio di genitore inabile e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto – Situazione familiare/Punteggio
    1. Orfano di uno dei genitori 5 punti;
    2. Figlio di genitore inabile 7 punti;
    3. Orfano di entrambi i genitori 10 punti.

3) al numero dei componenti il nucleo familiare con preferenza allo studente con il nucleo familiare più numeroso e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto numero componenti nucleo familiare/Punteggi
    1. Fino a 2 componenti 1 punto;
    2. 3 componenti 2 punti;
    3. Oltre 3 componenti 3 punti.

4) allo stato di figlio di iscritto esercente in via esclusiva l’attività libero professionale e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto – figlio di iscritto esercente in via esclusiva/Punteggio
    1. Non esclusività libera professione 1 punto;
    2. Esclusività libera professione 2 punti.

5) Per non aver beneficiato e/o non beneficiare di altri assegni o borse di studio, premi o sussidi, da chiunque erogati in relazione alla frequenza scolastica o universitaria:

  1. Rapporto – Altro beneficio /Punteggio
    1. Beneficiario 4 punti;
    2. Non beneficiario 10 punti.

6) L’età dello studente sarà considerata quale elemento secondario di valutazione ai fini della graduatoria; in tal senso la preferenza, a parità di punteggio, sarà attribuita allo studente più giovane.

 

  Art. 6–INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza@pec.enpab.it.

 

 

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Art. 1 – PREMESSE

 L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art. 3, comma 3, dello Statuto; visto il Regolamento delle Forme di Assistenza deliberato dal Consiglio di Indirizzo Generale in data 11.05.2010; approvato dai Ministeri Vigilanti in data 05.01.2011 prot.24/VI/0000167/MA004.A012  e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2011, concede annualmente numero 10 (dieci) contributi a favore dei titolari di pensione erogata dall’Ente, che siano ospitati presso case di riposo pubbliche e private per anziani, ovvero che necessitino di assistenza domiciliare.

Il beneficio assistenziale é costituito da un contributo sulla spesa sostenuta dal pensionato per la retta annuale di dimora, ovvero della spesa sostenuta per l’assistenza domiciliare superiore a due mesi, sino alla concorrenza massima degli importi mensili previsti, in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dall’intero nucleo familiare del pensionato (Art. 5 del presente bando).

L’assistenza è riconosciuta per un periodo non superiore a tre anni. Nell'ipotesi di assistenza notturna e diurna il concorso nella spesa potrà essere erogato per una sola fattispecie.

È possibile presentare domanda per la concessione dei contributi relativi alle spese sostenute come indicato nel successivo art.3.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all’esaurimento delle somme stanziate.

 

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare apposita domanda:

  1. il titolare di pensione erogata dall’Ente che abbia ottenuto di dimorare in modo permanente presso una casa di riposo pubblica o privata per anziani e che sostenga, a proprio carico, la retta per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali pubblici o privati;
  2. il titolare di pensione erogata dall’Ente che necessiti di assistenza domiciliare non inferiore a due mesi.
  3. il titolare di pensione che presenti un modello ISEE del proprio nucleo familiare riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, con un valore non superiore a €.40.000,00.

 

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda relativa ai contribuiti per l’anno in corso dovrà essere presentata entro i seguenti termini:

  1. per quanto concerne il contributo concesso ai pensionati che hanno dimorato in case di riposo entro il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre di ciascun anno con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente,
  2. per quanto concerne il contributo concesso ai pensionati che hanno sostenuto spese di assistenza domiciliare, entro nove mesi dall’effettuazione della stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. autocertificazione dello stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, comprensivo dell’indicazione dell’età anagrafica del richiedente;
  2. modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
  3. dichiarazione o autocertificazione dalla quale risulti che la retta è a completo carico del richiedente e che la stessa è in parte, o integralmente, rimborsata da altri enti assistenziali pubblici o privati;
  4. certificazione medica idonea a comprovare i motivi che hanno determinato la richiesta di assistenza e la durata dell'assistenza domiciliare prescritta;
  5. copia della documentazione attestante la somma spesa per la retta annuale di dimora ovvero la spesa sostenuta per l’assistenza domiciliare;
  6. Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Ente si riserva di richiedere la documentazione a corredo delle autocertificazioni sottoscritte con la presente domanda. Inoltre ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute richiedendo la documentazione a corredo ovvero l'originale della documentazione prodotta in copia.

 

Art. 4 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all’art. 1 dovranno presentare apposita domanda redatta in carta semplice che dovrà essere inviata presso gli Uffici dell’Ente siti in Roma (00153) in via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Le domande potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall’Ente e dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini che saranno tempestivamente indicati.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di Amministrazione contenuti nel successivo art. 5.

Sulla base delle determinazioni assunte, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso innanzi al Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato gli importi massimi dei contributi erogabili in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del pensionato.

Detti importi, ai sensi dell’art. 2 lett. c del Regolamento di Assistenza, risultano così frazionati:

Rapporto classi di reddito/Contributi da erogare

Classi di reddito (valore ISEE) Contributo annuo

Fino a € 5.000,00

 

€ 10.000,00

Oltre € 5.000,00

Fino a € 7.500,00

€ 9.000,00

Oltre € 7.500,00

Fino a € 10.000,00

€ 8.000,00

Oltre € 10.000,00

Fino a € 12.500,00

€ 7.000,00

Oltre € 12.500,00

Fino a € 15.000,00

€ 6.000,00

Oltre € 15.000,00

Fino a € 17.500,00

€ 5.000,00

Oltre € 17.500,00

Fino a € 20.000,00

€ 4.000,00

Oltre € 20.000,00

Fino a € 22.500,00

€ 3.000,00

Oltre € 22.500,00

Fino a € 25.000,00

€ 2.000,00

Oltre € 25.000,00

Fino a € 40.000,00

€ 1.000,00

La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri e parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi a:

a) entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dal nucleo familiare del pensionato applicando il punteggio seguente:

Valore ISEE            Punteggio attribuito

Fino a € 5.000,00

 

10 punti

Oltre € 5.000,00

Fino a € 7.500,00

 9 punti

Oltre € 7.500,00

Fino a € 10.000,00

 8 punti

Oltre € 10.000,00

Fino a € 12.500,00

 7 punti

Oltre € 12.500,00

Fino a € 15.000,00

 6 punti

Oltre € 15.000,00

Fino a € 17.500,00

 5 punti

Oltre € 17.500,00

Fino a € 20.000,00

 4 punti

Oltre € 20.000,00

Fino a € 22.500,00

 3 punti

Oltre € 22.500,00

Fino a € 25.000,00

 2 punti

Oltre € 25.000,00

Fino a € 40.000,00

 1 punto

b) al grado percentuale di invalidità verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto grado di invalidità/Punteggi

Grado di invalidità Punteggio attribuito

 dal 66%  al 79%  2 punti
 Oltre il 79%  Fino al 99%  4 punti
 100%    6 punti

 

c) alla maggiore età verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto età/Punteggi

Età Punteggio attribuito

 da 65  a 75  1 punti
 da 75  a 80  2 punti
 Oltre 80    3 punti

d) al requisito relativo all’essere titolare esclusivo di pensione erogata dall’Ente verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto - Titolarità esclusiva pensione/Punteggio

Titolarità esclusiva no 1 punto
Titolarità esclusiva sì 2 punti

 

Art. 6 –INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza@pec.enpab.it .

 

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REGOLAMENTO

 

Art. 1 – PREMESSA

L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art.3, comma 3, dello Statuto e nel limite degli stanziamenti effettuati, concede  un contributo annuale diretto ad agevolare i prestiti in favore dei propri iscritti, finalizzato esclusivamente al sostenimento delle spese di avvio e svolgimento dell’attività libero professionale e, nello specifico, all’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti e/o arredi o per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell’immobile destinato a studio o ambulatorio professionale.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso per gli importi deliberati del Consiglio di amministrazione e comunque nel limite delle somme annualmente stanziate

 

ART. 2-REQUISITI

 Possono presentare domanda gli iscritti all’Enpab, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. avere un reddito imponibile dichiarato nei due anni precedenti alla richiesta;
  2. essere in regola con il rapporto previdenziale con l’Enpab ai sensi della vigente normativa;
  3. essere titolari di un rapporto di conto corrente personale sul quale accreditare gli importi del contributo in conto interessi riconosciuto dal Consiglio di amministrazione.
  4. avere un reddito familiare, risultante dal modello ISEE riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore ad euro 40.000,00;

 

ART.3 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 marzo, il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno utilizzando l'apposito schema di domanda predisposto dall'Ente e disponibile sul sito www.enpab.it

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Modello ISEE (in corso di validità al momento di presentazione della domanda) del nucleo familiare del richiedente, riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata.

- Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

- Copia del contratto di finanziamento

- Copia dell'attestazione di regolare pagamento delle rate di finanziamento afferenti, di volta in volta, il periodo di riferimento oggetto del contributo in conto interessi per la durata del finanziamento o comunque per la durata massima fissata dal presente Regolamento.

- del documento fiscale (ricevuta o fattura) che attesti e descriva i beni oggetto del finanziamento e, quindi,  del contributo in conto interessi, nonché della spesa sostenuta per l'acquisto degli stessi beni.

 

Art.4-Modalità del conferimento

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all’art.1 dovranno presentare la domanda agli Uffici dell’Ente in Roma, (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC: assistenza@pec.enpab.it) entro il 30 marzo, il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno. Per la spedizione farà fede il timbro postale o il protocollo di trasmissione della posta elettronica certificata.

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta. Le domande non sottoscritte, incomplete o fuori termine, non saranno esaminate. Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione e contenuti nel successivo art. 5 del presente Regolamento.

 Sulla base delle determinazioni assunte, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle richieste di contributo in conto interessi. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento. 

Le domande pervenute saranno trasmesse ad una apposita Commissione, nominata dal Consiglio di amministrazione, che le esaminerà provvedendo a redigere apposita graduatoria.

La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri e parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi a:

1) entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare dell’iscritto, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto ISEE/Punteggi

               i. Valore ISEE/ Punteggio attribuito

Fino a € 5.000,00 10 punti
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00 9 punti
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00 8 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00 7 punti
Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00 6 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00 5 punti
Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00 4 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00 3 punti
Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00 2 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00 1 punto

2) Rapporto – iscritto con trattamento previdenziale/Punteggio:

  1. Non svolge attività per le quali è connesso un altro trattamento previdenziale 5 punti;
  2. Svolge attività per le quali è connesso altro trattamento previdenziale 2 punti.

3) A parità di punteggio il prestito verrà assegnato all’iscritto con maggiore anzianità contributiva
4) Nel caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione la data di presentazione della domanda.

 

Art.5- Entità del contributo e graduatoria

Il contributo in conto interessi sarà pari al 50% degli interessi passivi maturati sul debito assunto nei confronti dell’Istituto erogante il prestito per le finalità di cui all'art 1, e comunque nel limite massimo del 3,5% e ciò anche nell'ipotesi in cui il tasso effettivo di finanziamento (TAEG) applicato dall'Istituto erogante risulti superiore al 7% ovvero nella diversa minore misura qualora il tasso effettivo applicato dall'Istituto risulti inferiore al 7%.

Il contributo in conto interessi nella misura massima del 3,5% sarà al lordo di eventuali ritenute fiscali qualora dovute.

La misura dell’erogazione del contributo in conto interessi è commisurata all’importo minore tra quello del finanziamento effettivamente erogato e 20.000,00 euro, ciò anche nell’ipotesi di concessione di finanziamenti superiori da parte degli istituti di credito.

La durata dell’erogazione del contributo in conto interessi è commisurata a quella minore tra la durata del finanziamento e cinque anni, ciò anche nell’ipotesi in cui il finanziamento abbia durata superiore.

 

Art. 6 –INFORMAZIONI

 Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza@pec.enpab.it.

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  • Sede: Via di Porta Lavernale 12, 00153 Roma
  • La nostra sede è raggiungibile dalla stazione Termini con la Metro linea B direzione Laurentina fermata Piramide. Dal G.R.A. uscita n. 23 Appia e proseguire per la strada Appia antica direzione colle Aventino.

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