E' stato pubblicato questa notte il DM per ottenere il Bonus di 600 Euro (art. 44 DL 18/2020). Le Casse aderenti all'Adepp hanno concordato che l’orario di inizio della presentazione delle domande sia fissato alle ore 12 odierne. [CLICCA SUL LOGO PER LE PROCEDURE]
RACCOMANDAZIONE AI BILOGI ISCRITTI: SI PREGA DI NON INONDARE DI ACCESSI IL NOSTRO SITO RISCHIANDO DI COLLASSARE IL DATABASE INTERNO
ISTRUZIONI OPERATIVE (art. 44 del DL n. 18/2020 e Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
È RICONOSCIUTA UN’INDENNITÀ PER IL MESE DI MARZO DI EURO 600 che
- non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18. ((articolo 19) il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario- (articolo 20) il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria -(articolo 21) il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso l’assegno di solidarietà - (articolo 22) il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga - (articolo 27) l’indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - (articolo 28) l’indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago - (articolo 29) l’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali - (articolo 38) indennità lavoratori del settore agricolo (articolo 30) [riguarda operai agricoli] - (articolo 96) indennità collaboratori sportivi.)
- non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È IL 30 APRILE 2020
Saranno erogate le indennità fino a esaurimento del Fondo di copertura finanziaria di euro 200 milioni
CHI HA DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA
- l’iscritto che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislative 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L’iscritto che ha percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislative 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero -professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
- Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo predisposto dall’Ente che troverete nell’area riservata. Occorre necessariamente a) stampare il modulo, b) compilarlo in ogni parte e indicare le condizioni che interessano, c) apporre le firme autografe ed d) allegarlo in un formato elettronico nella stessa pagina dell’area riservata dedicata all’Indennità COVID – 19 (invio in upload);
- Allegare, nello stesso formato e sempre nella pagina dell’area riserva dedicata all’Indennità COVID – 19, copia leggibile della carta di identità (invio in upload)
- Allegare, nello stesso formato e sempre nella pagina dell’area riserva dedicata all’Indennità COVID – 19, copia leggibile del codice fiscale (invio in upload).
- Ristrascrivere nell’apposito campo dell’area riservata il codice IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al Biologo (L’IBAN deve essere esclusivamente riferito ad un rapporto di conto corrente intestato o eventualmente cointestato al beneficiario Biologo libero professionista richiedente l’indennità. Lo stesso sarà oggetto di accertamento di coincidenza da parte dell’Agenzia delle Entrate)
L’utilizzo esclusivo del modello di domanda predisposto dall’Ente, nonché la sequenza di allegazione (domanda, copia della carta di identità valida e copia del codice fiscale) è richiesta a pena di inammissibilità dal Decreto attuativo. La domanda incompleta o l’errore nell’allegazione di uno dei documenti inficia la validità della domanda che sarà dichiarata inammissibile e dovrà essere eventualmente ripresentata.
allo stesso modo
l’invio della domanda dovrà essere eseguito unicamente dall’area riservata che assicura le procedure di controllo a garanzia a) del diritto alla presentazione della domanda e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legittimazione, b) dell’ammissibilità delle domande stesse. L’invio con diverso strumento rende improcedibile la domanda.
NON HA DIRITTO ALL’INDENNITÀ
- l’iscritto all’ENPAB in data successiva al 23 febbraio 2020
- l’iscritto all’ENPAB titolare di pensione
- l’iscritto all’Ente che abbia conseguito un reddito complessivo per l’anno 2018 superiore a 50 mila euro
- l’iscritto che ha presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
LA DOMANDA SARÀ DICHIARA INAMMISSIBILE
qualora
- sia omessa l’indicazione dell’IBAN, sia sulla domanda che sul box dell’area riservata, intestato al Biologo richiedente e relativo al conto corrente sul quale dovrà essere accreditata l’indennità
- non sia allegata copia leggibile in formato digitale del documento di riconoscimento in corso di validità
- non sia allegata copia leggibile in formato digitale del codice fiscale
La domanda inammissibile non può essere oggetto di integrazione ma eventualmente dovrà essere ripresentata nel termine del 30 aprile 2020
ISTRUZIONI OPERATIVE (art. 44 del DL n. 18/2020 e Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
È RICONOSCIUTA UN’INDENNITÀ PER IL MESE DI MARZO DI EURO 600 che
- non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18. ((articolo 19) il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario- (articolo 20) il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria -(articolo 21) il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso l’assegno di solidarietà - (articolo 22) il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga - (articolo 27) l’indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - (articolo 28) l’indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago - (articolo 29) l’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali - (articolo 38) indennità lavoratori del settore agricolo (articolo 30) [riguarda operai agricoli] - (articolo 96) indennità collaboratori sportivi.)
- non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È IL 30 APRILE 2020
Saranno erogate le indennità fino a esaurimento del Fondo di copertura finanziaria di euro 200 milioni
CHI HA DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA
- l’iscritto che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislative 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L’iscritto che ha percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislative 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero -professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
- Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo predisposto dall’Ente che troverete nell’area riservata. Occorre necessariamente a) stampare il modulo, b) compilarlo in ogni parte e indicare le condizioni che interessano, c) apporre le firme autografe ed d) allegarlo in un formato elettronico nella stessa pagina dell’area riservata dedicata all’Indennità COVID – 19 (invio in upload);
- Allegare, nello stesso formato e sempre nella pagina dell’area riserva dedicata all’Indennità COVID – 19, copia leggibile della carta di identità (invio in upload)
- Allegare, nello stesso formato e sempre nella pagina dell’area riserva dedicata all’Indennità COVID – 19, copia leggibile del codice fiscale (invio in upload).
- Ristrascrivere nell’apposito campo dell’area riservata il codice IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al Biologo (L’IBAN deve essere esclusivamente riferito ad un rapporto di conto corrente intestato o eventualmente cointestato al beneficiario Biologo libero professionista richiedente l’indennità. Lo stesso sarà oggetto di accertamento di coincidenza da parte dell’Agenzia delle Entrate)
L’utilizzo esclusivo del modello di domanda predisposto dall’Ente, nonché la sequenza di allegazione (domanda, copia della carta di identità valida e copia del codice fiscale) è richiesta a pena di inammissibilità dal Decreto attuativo. La domanda incompleta o l’errore nell’allegazione di uno dei documenti inficia la validità della domanda che sarà dichiarata inammissibile e dovrà essere eventualmente ripresentata.
allo stesso modo
l’invio della domanda dovrà essere eseguito unicamente dall’area riservata che assicura le procedure di controllo a garanzia a) del diritto alla presentazione della domanda e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legittimazione, b) dell’ammissibilità delle domande stesse. L’invio con diverso strumento rende improcedibile la domanda.
NON HA DIRITTO ALL’INDENNITÀ
- l’iscritto all’ENPAB in data successiva al 23 febbraio 2020
- l’iscritto all’ENPAB titolare di pensione
- l’iscritto all’Ente che abbia conseguito un reddito complessivo per l’anno 2018 superiore a 50 mila euro
- l’iscritto che ha presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
LA DOMANDA SARÀ DICHIARA INAMMISSIBILE
qualora
- sia omessa l’indicazione dell’IBAN, sia sulla domanda che sul box dell’area riservata, intestato al Biologo richiedente e relativo al conto corrente sul quale dovrà essere accreditata l’indennità
- non sia allegata copia leggibile in formato digitale del documento di riconoscimento in corso di validità
- non sia allegata copia leggibile in formato digitale del codice fiscale
La domanda inammissibile non può essere oggetto di integrazione ma eventualmente dovrà essere ripresentata nel termine del 30 aprile 2020
L’Enpab trasmetterà settimanalmente l’elenco delle istanza presentate, in ordine cronologico, agli Organismi di controllo istituzionali.