Al momento della richiesta di una prestazione, i Biologi libero-professionisti devono rilasciare un preventivo in forma scritta o digitale. Lo stabilisce la legge per il mercato e la concorrenza in vigore dal 29 agosto 2017.La comunicazione da rilasciare ai clienti deve contenere il «grado di complessità» dell’incarico, gli «oneri ipotizzabili», gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività e il compenso richiesto per svolgere la prestazione.
Nello specifico la norma, che sostituisce l’art. 9, comma 4 del D.L. n. 1/2012 (c.d. decreto Liberalizzazioni), prevede che il compenso per le prestazioni professionali va pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Deve essere rilasciato un documento in forma scritta o digitale che contenga tutti gli elementi di complessità, durata e preventivo di massima.
La legge n. 124 ha introdotto inoltre la novità che riguarda l’obbligo (per tutti i professionisti iscritti ad ordini e collegi) di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, allo scopo di "assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza".