Al via il nuovo bando che tutela gli iscritti attivi all'Ente che a causa di un infortunio o del sopraggiungere di una malattia importante, non siano in condizione di esercitare in maniera assoluta la professione e che si trovino in uno stato di inabilità temporanea.

L'Ente assicura un sussidio economico, compensativo del mancato guadagno, per un periodo massimo di sessanta giorni nell’intero anno solare, con esclusione degli eventi che abbiano determinato una "inabilità temporanea" di durata inferiore ai sette giorni continuativi. Il sussidio non è dovuto per difficoltà lavorative legate alla maternità, per la quale è riconosciuta una diversa e distinta indennità.

Possono presentare domanda gli iscritti che siano in regola con la contribuzione dell’Ente all’atto di presentazione della domanda e che presentino un di modello ISEE del proprio nucleo familiare (riferito all’ultimo anno utile), con valore non superiore a Euro 30.000,00. Saranno indennizzati gli eventi (malattia o infortunio) successivi all'iscrizione all'Ente e che si siano verificati in ogni caso a partire dal 01/01/2017.

L'indennità è determinata in ragione degli 1/365° del reddito conseguito nell’anno precedente il verificarsi dell’infortunio o malattia rapportato ai giorni di effettiva inabilità temporanea ed incapacità assoluta ad esercitare l'attività professionale. Sarà, in ogni caso, riconosciuta una indennità giornaliera determinata nella misura minima di 50 (cinquanta/00) euro e nella misura massima di 90,00 (novanta/00) euro, da intendersi quale importo giornaliero lordo. Laddove il richiedente sia coperto per lo stesso evento da altra forma di indennizzo di malattia infortunio derivante da altra tutela, avrà diritto all'eventuale rimborso determinato dalla differenza tra quanto avrebbe corrisposto l'Ente e quanto liquidato dall'assicurazione.

La malattia o l’infortunio e la relativa durata di "inabilità temporanea" devono essere certificati utilizzando esclusivamente la modulistica redatta dall'Ente compilata a cura del medico della struttura pubblica. L'Enpab, valuterà i certificati e la documentazione medica prodotta dai richiedenti e stabilirà l'ammissione delle istanze.

La domanda si presenta unicamente attraverso l'Area Riservata tassativamente entro 30 giorni successivi la cessazione dell'evento temporalmente inabilitante (periodo di malattia o infortunio).

Le richieste saranno gestite all'interno di bandi quadrimestrali. Tutte le domande con riferimento a un quadrimestre verranno analizzate ed evase insieme.

I titolari di partita iva che usufruiscono di regimi fiscali agevolati, possono richiedere l'esenzione dalla ritenuta d'acconto sull'importo liquidato a titolo di malattia o infortunio. Per richiedere questa agevolazione è sufficiente restituire, su richiesta della Cassa prima della liquidazione dei sussidi, l'apposito modulo reperibile nella sezione modulistica del sito istituzionale www.enpab.it, entro il termine che sarà comunicato dall'Ente stesso. Per maggiori informazioni, clicca QUI

Enpab

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