Enpab, nel rispetto della procedura dettata dalla norma, informa gli iscritti che non ha ritenuto equa l’adesione al cosiddetto “saldo e stralcio” previsto dall’art.1 della legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022, precisamente dai commi 227 e successivi.

L’istituto prevede, infatti, l’annullamento automatico degli interessi di mora e delle sanzioni, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, per i singoli ruoli, di importo residuo fino a 1000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. In questo caso il vantaggio è stato valutato eccessivamente generalizzato non considerando in alcun modo le ipotesi di un comportamento omissivo nel versamento del capitale contributivo previdenziale successivo allo “stralcio”.

L’Ente, però, ha riconosciuto in ogni caso la possibilità agli iscritti di usufruire della cosiddetta “definizione agevolata”, disciplinata dall’art.1 commi dal 231 al 251 della stessa legge n.197 del 29 dicembre 2022. In particolare, la disposizione prevede la facoltà per il contribuente di estinguere i debiti per capitale contributivo previdenziale, iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora, somme maturate a titolo di aggio e sanzioni civili accessorie.

La disciplina dell’agevolazione considera le ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata: il comportamento omissivo, in questo caso, rende inefficace la definizione agevolata e i versamenti eventualmente effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per aderire alla “Definizione agevolata”, l’iscritto interessato dovrà presentare entro il 30 aprile 2023 una dichiarazione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. In tale dichiarazione il contribuente sceglierà inoltre il numero di rate per effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto di 18.

L’Ente ha valutato positivamente l’adesione proprio in quanto con la definizione agevolata viene affievolita l’iniquità derivante dall’applicazione dell’istituto del “saldo e stralcio” verso gli iscritti che non hanno ricevuto cartelle dall’Agenzia delle Entrate o hanno adempiuto nel rispetto delle procedure Regolamentari, anche eventualmente con il pagamento di interessi di mora e sanzioni.

Troverai le delibere nella sezione trasparenza / provvedimenti

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