A seguito della corretta interpretazione della legge n. 133 del 2011, chiarita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4062/2018, Enpab modifica l’art. 4 del Regolamento di disciplina della previdenza per uniformare all’unica misura del 4% ed equiparare il contributo integrativo dovuto dai beneficiari dell’attività professionale siano essi pubblici che privati.
La modifica, approvata dai Ministeri vigilanti, prevede l’applicazione di una maggiorazione percentuale, fissata nella misura del 4%, su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa o da partecipazione ad Associazioni Professionali o Società, riscossa direttamente dall'iscritto contestualmente ai corrispettivi o proventi e destinata per il 2% alle finalità di cui all’art. 36 del Regolamento Enpab e per il 2% all’incremento del montante individuale dell’iscritto.
La sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che la natura pubblica del beneficiario della prestazione professionale non ha alcuna rilevanza e non può essere considerata una condizione derogativa della l.n. 133/11 (che riconosce la possibilità dell’adeguamento percentuale del contributivo integrativo) essendo prevalente il diritto previdenziale del professionista che beneficia del riaccreditamento sui propri montanti pensionistici di una quota percentuale della stessa contribuzione.
Questo percorso pone fine ad una ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti che operano nel pubblico e nel privato.