BANDO PER L’ANNO 2023

 

Art. 1 – PREMESSE

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto; visto il Regolamento delle Forme di Assistenza deliberato dal Consiglio di Indirizzo generale in data 11.05.2010; approvato dai Ministeri Vigilanti in data 05.01.2011 prot.24/VI/0000167/MA004.A012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2011, concede annualmente assegni di studio da attribuire ai figli di iscritti all'Ente, deceduti o inabili allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Detti benefici devono intendersi conferiti per la frequenza a:
1. corsi di scuola secondaria di primo grado;
2. corsi di scuola secondaria di secondo grado;
3. corsi universitari triennali o specialistici.
È possibile presentare domanda per la concessione dei contributi per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'anno accademico 2021/2022, qualora l'impegno di spesa rientri nella previsione del fondo per le spese per gli interventi di solidarietà, ex art 3 dello statuto dell'Ente.
I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziate.

 

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare domanda i figli dell'iscritto all'Enpab deceduto o inabile al lavoro e che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:
- 25 anni non compiuti nell'anno di riferimento in cui si chiede la corresponsione dell'assegno;
- per gli studenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 che siano regolarmente iscritti e non ripetenti;
- per gli studenti di cui alla lettera c) dell'art. 3 che siano regolarmente iscritti al primo anno o agli anni successivi e che abbiano sostenuto almeno i 3/5 degli esami previsti per ciascun anno del corso di laurea.
- modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, in corso di validità al momento di presentazione della domanda, con un valore non superiore a €.40.000,00.

 

Art.3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per il conferimento degli assegni, relativa all’anno in corso, potrà essere presentata entro il 30 ottobre di ciascun anno.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. certificato o in alternativa autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dello stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi tre recante l’indicazione dell’iscritto deceduto o inabile al lavoro e se il richiedente è orfano di uno o entrambi i genitori;
  2. certificato medico in originale redatto dalla struttura pubblica attestante l’inabilità dell’iscritto allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  3. certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o dell’università attestante i dati richiesti dal bando;
  4. modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, in corso di validità al momento di presentazione della domanda;

L’Ente si riserva di richiedere la documentazione a corredo delle autocertificazioni sottoscritte con la presente domanda. Inoltre ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute richiedendo la documentazione a corredo ovvero l'originale della documentazione prodotta in copia.

Si precisa che, la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dal tutore per i minori e dai diretti beneficiari se maggiorenni.

 

 

Art. 4 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il beneficio assistenziale di cui all’art. 1 dovranno presentare apposita domanda redatta in carta semplice che dovrà essere inviata presso gli Uffici dell’Ente siti in Roma (00153) in via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro e non oltre il 30 ottobre.  Per la spedizione farà fede il timbro postale o il protocollo di trasmissione della posta elettronica certificata. Le domande potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall’Ente e dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta, riservandosi la richiesta di eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini espressamente indicati nelle comunicazioni ai richiedenti.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo art. 6 del presente bando.

Sulla base delle determinazioni assunte, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni.

 

 

 Art. 5 – ENTITA’ DELL'ASSEGNO DI STUDIO E GRADUATORIA

Gli assegni per l’anno in corso, sono così suddivisi:

  1. Euro 400,00 per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità gli istituti di scuola secondaria di primo grado;
  2. Euro 600,00 per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità gli istituti di scuola secondaria di secondo grado;
  3. Euro 800,00 per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità corsi universitari triennali o specialistici.

La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri e parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi a:

1) entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare di appartenenza, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto ISEE/Punteggi
    1. Valore ISEE Punteggio attribuito

Fino a € 10.000,00

10 punti

Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00

8 punti

Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00

6 punti

Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00

4 punti

Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00

2 punti

2) allo stato di orfano di uno o entrambi i genitori o di figlio di genitore inabile e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto – Situazione familiare/Punteggio
    1. Orfano di uno dei genitori 5 punti;
    2. Figlio di genitore inabile 7 punti;
    3. Orfano di entrambi i genitori 10 punti.

3) al numero dei componenti il nucleo familiare con preferenza allo studente con il nucleo familiare più numeroso e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto numero componenti nucleo familiare/Punteggi
    1. Fino a 2 componenti 1 punto;
    2. 3 componenti 2 punti;
    3. Oltre 3 componenti 3 punti.

4) allo stato di figlio di iscritto esercente in via esclusiva l’attività libero professionale e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto – figlio di iscritto esercente in via esclusiva/Punteggio
    1. Non esclusività libera professione 1 punto;
    2. Esclusività libera professione 2 punti.

5) Per non aver beneficiato e/o non beneficiare di altri assegni o borse di studio, premi o sussidi, da chiunque erogati in relazione alla frequenza scolastica o universitaria:

  1. Rapporto – Altro beneficio /Punteggio
    1. Beneficiario 4 punti;
    2. Non beneficiario 10 punti.

6) L’età dello studente sarà considerata quale elemento secondario di valutazione ai fini della graduatoria; in tal senso la preferenza, a parità di punteggio, sarà attribuita allo studente più giovane.

 

  Art. 6–INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza@pec.enpab.it.

 

 

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