REGOLAMENTO
Art. 1 – PREMESSA
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art.3, comma 3, dello Statuto e nel limite degli stanziamenti effettuati, concede un contributo annuale diretto ad agevolare i prestiti in favore dei propri iscritti, finalizzato esclusivamente al sostenimento delle spese di avvio e svolgimento dell’attività libero professionale e, nello specifico, all’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti e/o arredi o per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell’immobile destinato a studio o ambulatorio professionale.
Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso per gli importi deliberati del Consiglio di amministrazione e comunque nel limite delle somme annualmente stanziate
ART. 2-REQUISITI
Possono presentare domanda gli iscritti all’Enpab, in possesso dei seguenti requisiti:
- avere un reddito imponibile dichiarato nei due anni precedenti alla richiesta;
- essere in regola con il rapporto previdenziale con l’Enpab ai sensi della vigente normativa;
- essere titolari di un rapporto di conto corrente personale sul quale accreditare gli importi del contributo in conto interessi riconosciuto dal Consiglio di amministrazione.
- avere un reddito familiare, risultante dal modello ISEE riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore ad euro 40.000,00;
ART.3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 marzo, il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno utilizzando l'apposito schema di domanda predisposto dall'Ente e disponibile sul sito www.enpab.it
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Modello ISEE (in corso di validità al momento di presentazione della domanda) del nucleo familiare del richiedente, riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata.
- Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
- Copia del contratto di finanziamento
- Copia dell'attestazione di regolare pagamento delle rate di finanziamento afferenti, di volta in volta, il periodo di riferimento oggetto del contributo in conto interessi per la durata del finanziamento o comunque per la durata massima fissata dal presente Regolamento.
- del documento fiscale (ricevuta o fattura) che attesti e descriva i beni oggetto del finanziamento e, quindi, del contributo in conto interessi, nonché della spesa sostenuta per l'acquisto degli stessi beni.
Art.4-Modalità del conferimento
Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all’art.1 dovranno presentare la domanda agli Uffici dell’Ente in Roma, (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC: assistenza@pec.enpab.it) entro il 30 marzo, il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno. Per la spedizione farà fede il timbro postale o il protocollo di trasmissione della posta elettronica certificata.
L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta. Le domande non sottoscritte, incomplete o fuori termine, non saranno esaminate. Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione e contenuti nel successivo art. 5 del presente Regolamento.
Sulla base delle determinazioni assunte, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle richieste di contributo in conto interessi. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento.
Le domande pervenute saranno trasmesse ad una apposita Commissione, nominata dal Consiglio di amministrazione, che le esaminerà provvedendo a redigere apposita graduatoria.
La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri e parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi a:
1) entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare dell’iscritto, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:
- Rapporto ISEE/Punteggi
i. Valore ISEE/ Punteggio attribuito
Fino a € 5.000,00 | 10 punti |
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00 | 9 punti |
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00 | 8 punti |
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00 | 7 punti |
Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00 | 6 punti |
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00 | 5 punti |
Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00 | 4 punti |
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00 | 3 punti |
Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00 | 2 punti |
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00 | 1 punto |
2) Rapporto – iscritto con trattamento previdenziale/Punteggio:
- Non svolge attività per le quali è connesso un altro trattamento previdenziale 5 punti;
- Svolge attività per le quali è connesso altro trattamento previdenziale 2 punti.
3) A parità di punteggio il prestito verrà assegnato all’iscritto con maggiore anzianità contributiva
4) Nel caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione la data di presentazione della domanda.
Art.5- Entità del contributo e graduatoria
Il contributo in conto interessi sarà pari al 50% degli interessi passivi maturati sul debito assunto nei confronti dell’Istituto erogante il prestito per le finalità di cui all'art 1, e comunque nel limite massimo del 3,5% e ciò anche nell'ipotesi in cui il tasso effettivo di finanziamento (TAEG) applicato dall'Istituto erogante risulti superiore al 7% ovvero nella diversa minore misura qualora il tasso effettivo applicato dall'Istituto risulti inferiore al 7%.
Il contributo in conto interessi nella misura massima del 3,5% sarà al lordo di eventuali ritenute fiscali qualora dovute.
La misura dell’erogazione del contributo in conto interessi è commisurata all’importo minore tra quello del finanziamento effettivamente erogato e 20.000,00 euro, ciò anche nell’ipotesi di concessione di finanziamenti superiori da parte degli istituti di credito.
La durata dell’erogazione del contributo in conto interessi è commisurata a quella minore tra la durata del finanziamento e cinque anni, ciò anche nell’ipotesi in cui il finanziamento abbia durata superiore.
Art. 6 –INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza@pec.enpab.it.