Il "Regolamento attuativo in materia di società per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico" è giunto al suo completamento*

Dopo la registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti non ci sono più ostacoli alla costituzione di società tra professionisti come previsto dall'articolo 10 della legge 183/2011. Il regolamento disciplina le modalità di conferimento e di esecuzione dell’incarico da parte dei soci professionisti e le cause di incompatibilità di partecipazione degli stessi ad altre società professionali. E' prevista la possibilità di procedere ad una iscrizione “plurima” qualora i professionisti non abbiano connotato, nello statuto o nell’atto costitutivo, un’attività dell’ente in misura prevalente.

Definizione di società tra professionisti e di società multidisciplinare

 

Vengono fornite due definizioni:

 

- società tra professionisti o società professionale (c.d. STP): è la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile (quindi società di persone, di capitali, cooperative) e alle condizioni previste dall’art. 10, commi da 3 a 11, legge n. 183/2011, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;

- società multidisciplinare: è la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’art. 10, comma 8, della stessa legge.

Ambito applicativo ed esclusioni

Le nuove disposizioni nel regolamento si applicano solo alle STP come disciplinate dalla legge n. 183/2011 e non anche alle “vecchie” associazioni professionali e alle società tra professionisti già costituite secondo i modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge (ad esempio, le società tra avvocati costituite in base D.Lgs. n. 96/2001).

Conferimento dell’incarico e obbligo di informazione

Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione vengono imposti alla società alcuni obblighi di informazione del cliente. In particolare, in fase di primo contatto con il cliente, la STP deve fornire, esclusivamente in forma scritta, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:

a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;

b) sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;

c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.

Al fine di consentire la scelta del professionista da parte del cliente (lettera a), la SPT deve consegnare a quest’ultimo l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento.

Utilizzo di ausiliari o sostituti

Il socio professionista, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, può servirsi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari. Può, invece, avvalersi di sostituti solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili.

In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari devono essere comunicati al cliente per iscritto. Quest’ultimo può sempre manifestare, per iscritto, il proprio dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione da parte della STP.

Incompatibilità relativa alla partecipazioni in più STP

L’art. 10, comma 6, legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. A tale proposito, il regolamento stabilisce che l’incompatibilità:

- vale anche in caso di società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all’ordine di appartenenza;

- viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

Requisiti richiesti per il socio di capitali

Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

I suddetti requisiti (e connesse incompatibilità) valgono anche per i legali rappresentanti e gli amministratori delle società, che rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società professionale.

Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’albo o al registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale, rappresentano un illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

Iscrizione nel Registro Imprese

Le STP devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese presso le CCIAA. L’iscrizione ha una valenza di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità.

Nella certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese deve essere riportata la specificazione della qualifica di società tra professionisti.

In relazione alle modalità operative per l’iscrizione viene richiamata la disciplina sulle CCIAA. Pertanto, valgono le regole previste per le altre tipologie di società (tra cui l’iscrizione con modalità telematiche).

Iscrizione all’Albo o Ordine professionale

Previsti anche obblighi di iscrizione negli albi o ordini professionali, in particolare:

- la società tra professionisti deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti;

- la società multidisciplinare deve essere iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Modalità operative per l’iscrizione all’Albo o Ordine professionale

La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti.

Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;

b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;

c) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Se la STP è una società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo dell’atto costitutivo e statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società.

Il consiglio dell’ordine o del collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale dell’Albo o Ordine, curando l’indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.

Devono essere comunicate all’Ordine o al Collegio competenti anche le variazioni delle indicazioni di cui sopra, le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale.

Tali modifiche vengono, così, annotate nell’elenco speciale presso cui è iscritta la STP.

Diniego di iscrizione nell’Albo o Ordine professionale

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d’iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti di legge, il consiglio dell’ordine o del collegio professionale deve comunicare tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la società ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L’eventuale mancato accoglimento deve essere spiegato nella lettera di diniego. Tale lettera va comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali.

È comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all’autorità giudiziaria.

Cancellazione dall’albo per difetto sopravvenuto di un requisito

La STP viene cancellata dall’Albo se, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, la stessa non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di 3 mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità. Prima di cancellare la società, va comunque rispettato sempre il principio del contraddittorio.

Resta, comunque, fermo il termine di 6 mesi previsto dall’art. 10, comma 4, lettera b), legge n. 183/2011 per reintegrare il numero dei soci professionisti nei minimi di legge, stabiliti nella maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Regime disciplinare della società

È previsto uno specifico regime disciplinare per la STP che va ad aggiungersi alle regole in materia di deontologia e procedimento disciplinare previste dai vari ordini o collegi professionali per i propri iscritti.

In particolare, la società professionale risponde anch’essa disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta.

Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Regime fiscale delle Stp e dubbi

Preme in questa sede segnalare il “problema fiscale”, sia per ribadire come l’incertezza al riguardo rende – evidentemente – meno “interessante” questo modello societario per i professionisti, sia quale “introduzione” alla correlata questione previdenziale, evidentemente legata a doppio filo alla qualificazione fiscale dei redditi ai fini della loro (eventuale) imponibilità previdenziale.

Il punto di partenza è che le STP - quale che sia la veste giuridica scelta per la loro costituzione (di persone o di capitali)- hanno come oggetto sociale “ … l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”. Il che – in totale e colpevole assenza di ulteriori precisazioni normative – dovrebbe portare a concludere che il reddito da esse prodotto dovrebbe essere professionale e da determinare, come correttamente segnalato nell’articolo apparso al riguardo sul Quotidiano il 3/4/13, “secondo il principio della cassa come previsto dall’articolo 54 T.U.I.R.”. In linea puramente teorica, una ricostruzione analogica potrebbe derivare dall’esame delle preesistenti “Società tra Avvocati”, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il reddito prodotto da tali soggetti deve essere considerato di lavoro autonomo, poiché: “ … il modello societario … risulta del tutto peculiare rispetto allo schema societario, proprio in considerazione della rilevanza che assume nell’ambito della s.t.p., la prestazione professionale dei soci rispetto alla incidenza del capitale”. Tuttavia, a differenza di quanto avviene nella normativa di disciplina di queste ultime, la L. 183/2011 dispone che la società possa essere costituita in forma di società di persone, di capitali o di cooperative con esplicito, formale, rinvio alle relative disposizioni previste dal codice civile per ciascuna tipologia.

Di conseguenza, in odierna assenza di specifiche norme al riguardo e non essendo possibile (sia in termini sostanziali che di disciplina di bilancio) alcuna interpretazione analogica, sembrerebbe inevitabile un intervento normativo integrativo che sciolga i nodi appena esposti individuando - presumibilmente – una disciplina “ibrida” che contemperi le disposizioni del codice civile in materia di società, con la natura professionale dell’attività svolta e, quindi, con le sue peculiarità rispetto alle società “commerciali”. Così come, peraltro, è recentemente avvenuto nella disciplina delle “start-up innovative”, che appunto prevede eccezioni alle norme del codice civile ed alle regole sui contratti di lavoro a termine.

Il regime previdenziale dei soci delle STP

Come più volte rammentato, né la legge istitutiva, né il decreto ministeriale dispongono alcunché in merito agli obblighi previdenziali dei soci e all’imponibilità previdenziale degli “utili” che i professionisti (ma anche i soci di non iscritti agli Albi) dovessero percepire nel corso della loro partecipazione alla STP.

Ciò comporta: - notevolissimi rischi di evasione/elusione contributiva nei confronti delle Casse di Previdenza dei liberi professionisti che sono evidenti a chiunque ponga mente alla questione (meno che al Governo ed al Parlamento che hanno varato le norme in commento); - effetti potentemente distorsivi della concorrenza nel mercato dei servizi professionali, posto che – allo stato attuale – l’insussistenza di oneri previdenziali in capo ai soci delle STP rende loro possibile, in assenza di tariffe professionali, di operare una concorrenza sleale sui prezzi dei servizi offerti.

Quanto al primo aspetto, è di tutta evidenza che, con l’attuale assetto normativo, un professionista che intendesse abbattere i costi previdenziali, potrà semplicemente costituire una STP per continuare a svolgere la propria ordinaria attività, eludendo qualsiasi obbligo nei confronti della “propria” Cassa di Previdenza; Cassa che – in assenza di qualsiasi presupposto normativo utile a tal fine – dovrà continuare a fare riferimento, per individuare la base imponibile, al reddito professionale della persona fisica o, al più, a quello associativo realizzato attraverso società di persone non riuscendo, quindi, ad intercettare gli utili societari di quel soggetto che – chiudendo la partita IVA individuale – perderebbe anche l’obbligo di iscrizione (e di versamento della contribuzione minima), con i conseguenti effetti sulla sostenibilità della gestione. Al più – passando comunque per un necessario, e preliminare, intervento normativo – potrebbe, in prima battuta, essere mutuato il modello delle Società di Ingegneria, che – esercitando appunto, ex lege la libera professione – sono tenute al versamento ad Inarcassa del contributo integrativo sul proprio volume d’affari IVA, “legalmente qualificato” come professionale. Con la precisazione che , in caso di società multiprofessionali, il contributo sarebbe dovuto alla Cassa di riferimento della professione al cui Albo l’STP si è iscritta in ragione dell’attività prevalente quale indicata nello Statuto.

 Tuttavia, anche sulla base di quanto in precedenza esposto relativamente agli aspetti fiscali, se è vero – come è vero - che le STP sono state costituite “per l’esercizio di una professione” e, quindi, per lo svolgimento di un’attività lavorativa, si ritiene che il – necessario – intervento di integrazione normativa dovrebbe andare più a fondo e qualificare tout court come “redditi da lavoro autonomo” gli utili delle STP, con le seguenti conseguenze “fisiologiche”: previe modifiche statutarie e regolamentari di recepimento da parte delle Casse professionali interessate, piena iscrivibilità dei soci professionisti iscritti agli Albi “come se” fossero professionisti singoli, con obblighi contributivi:

a) diretti del singolo professionista, relativamente al contributo soggettivo pensionabile dovuto in relazione alla propria quota degli utili dell’STP e, comunque, obbligo di versamento della contribuzione minima secondo le regole ordinarie di ciascuna Cassa;

b) della STP, per il contributo integrativo dovuto - in relazione al proprio fatturato “professionale” – alla Cassa di previdenza di riferimento dell’Albo presso il quale la società è iscritta; per i soci-persone fisiche di capitale, non iscritti ad Albi, iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui alla legge n. 335/95 con versamento della relativa contribuzione secondo le regole ordinarie di tale Gestione, sempre in relazione agli utili della STP di propria individuale spettanza.

Conclusioni

I problemi sopra illustrati portano a dire che il futuro delle STP è tutt’altro che chiaro e, quindi, tutt’altro che roseo, dato che nessun investitore potrà essere attratto se il quadro normativo, organizzativo, e di bilancio non è chiaro. Le ipotesi di “aggiornamento normativo” sopra illustrate, appaiono – almeno a chi scrive – le più idonee a fornire un quadro di certezza che sia anche equo. Tuttavia, quali che siano le opinioni in campo, l’unica certezza è che la disciplina delle STP necessità imprescindibilmente di integrazioni e perfezionamenti ineludibili.

* Ministero della Giustizia, Decreto 8 febbraio 2013, n. 34. Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (GU n.81 del 6-4-2013).

 

Claudio Pisano

Dottore Commercialista

 

 

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