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Lavoro in Europa: nota della DG del Ministero del lavoro

Per rispondere alle sempre più frequenti richieste di chiarimento, sia da parte degli Enti di previdenza che da singoli liberi professionisti, nei casi in cui questi ultimi risultano iscritti in Italia all’albo professionale pur esercitando la loro attività esclusivamente in un altro stato membro dell’UE, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro ha inoltrato agli Enti di previdenza le disposizioni relative alla legislazione in materia.

«In tali casi – si legge nelle disposizioni – in base al principio generale della lex loci laboris, ripreso nell’art. 11.3.a) del Regolamento 883/2004, il professionista sarà assoggettato esclusivamente alla legislazione previdenziale del Paese in cui svolge la propria attività lavorativa e sarà quindi esonerato dall’obbligo contributivo che scaturisce dall’iscrizione ad un albo professionale».

Come precisato nella stessa nota «la norma del Regolamento europeo è di diretta applicazione nell’ordinamento italiano e prevale sulla normativa nazionale».

Da un punto di vista procedurale, la nota del Ministero prevede:

«(…) di regola l’individuazione dell’unica legislazione applicabile viene certificata dall’apposito modello A1, che però non è previsto nei casi di svolgimento di attività lavorativa in un solo Stato membro. Data la particolarità della normativa nazionale, che prevede un obbligo assicurativo derivante dalla mera iscrizione ad un albo, un ordine o un elenco professionale, anche in mancanza di attività lavorativa in Italia, si pone il problema di come attuare l’art. 11.3.a) nei casi di cui trattasi».

La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sta esaminando la possibilità di estendere l’uso del certificato A1 anche ai casi di svolgimento di attività lavorativa in un solo Stato membro, ma non è ancora pervenuta ad una determinazione in tal senso.

Pertanto gli Enti di previdenza possono accettare, in luogo dell’A1, una certificazione contributiva rilasciata dall’istituzione competente dello Stato membro in cui il professionista svolge la sua attività in modo esclusivo.

 


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