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Domande Frequenti

 

Iscrizioni

Sono obbligati all’iscrizione all’ENPAB i Biologi che contemporaneamente:

a) sono iscritti ad uno degli Ordini Regionali dei Biologi (sez. A e B)

b) esercitano in modo effettivo, ancorché non esclusivo, la libera professione di Biologo indipendentemente dalla concreta modalità di svolgimento (es. partita iva, Co.Co.Co, partecipazioni societarie in snc, sas, Società tra Professionisti, prestazioni occasionali, intramoenia, prestazioni rese da specialisti ambulatoriali)
L’iscrizione è altresì obbligatoria in ogni caso in cui vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale le cui prestazioni richiedano l’iscrizione all’Albo Professionale (art. 4 dello Statuto e art. 1 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dell’Ente).

Sì:

A. Per coloro che all’atto dell’iscrizione non abbiano compiuto il 30° anno di età, possono chiedere la riduzione del contributo soggettivo minimo. La riduzione viene applicata su istanza del biologo che ne fa richiesta, all’atto dell’iscrizione, all’interno del modulo di iscrizione. La riduzione ha effetto nel primo anno di iscrizione e nei successivi due. A partire dal 2025, il contributo minimo soggettivo è ridotto del 50% mentre solo fino al 31/12/2024 il contributo minimo soggettivo è ridotto dei 2/3 (solo per le iscrizioni retroattive).

B. Per coloro che che si iscrivono con decorrenza successiva al 30 giugno di ciascun anno solare possono chiedere la riduzione del 50% del contributo soggettivo. All’iscritto che non opta per questo tipo di riduzione sarà riconosciuta l’anzianità contributiva per l’intero anno solare.

Le due riduzioni non sono in ogni caso cumulabili.

I Biologi iscritti all’Enpab sono tenuti annualmente al versamento:

a) di contributi minimi obbligatori determinati in misura fissa e dovuti indipendentemente dall’entità del reddito professionale prodotto;

b) di contributi a conguaglio determinati sulla base del reddito professionale e del volume di affari effettivamente prodotti e dichiarati ai fini fiscali.

c) Qualora l’esercizio dell’attività professionale avvenga con la forma della partecipazione societaria, sarà dovuta la contribuzione calcolata in percentuale alla partecipazione individuale del biologo socio alla società e, quindi, al valore degli utili distribuiti. Per la sola contribuzione integrativa, qualora il biologo sia unico socio professionista ed il suo apporto professionale caratterizza unilateralmente l’intera attività della società come biologo, la stessa contribuzione integrativa dovrà essere versata interamente ad Enpab.

No, l’iscrizione è obbligatoria quando ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di disciplina delle funzioni di Previdenza dell’ENPAB (come riportato nella FAQ n.1).

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro trenta giorni dall’insorgenza dell’obbligo di cui all’art. 1 del Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza, ossia trenta giorni dalla data di inizio dell’effettivo esercizio dell’attività professionale.

È la data in cui il Biologo ha concretamente iniziato ad esercitare l’attività libero professionale.

A partire dal 27 maggio 2025, la domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente online o comunque accedendo dal box “nuove iscrizioni” presente sul sito in alto a destra. L’accesso deve essere effettuato utilizzando le proprie credenziali SPID dalle quali il sistema acquisisce i dati anagrafici oppure tramite CIE. All’interno del form, devono essere inseriti i propri dati professionali.

CLICCA QUI PER PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE

La ritardata presentazione della domanda d’iscrizione (oltre i 30 giorni) comporta una sanzione pari ad euro € 50,00 ferma restando l’applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dall’ art. 10 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dell’ENPAB.

I tempi medi di evasione della pratica sono di circa 45 giorni (salvo casi di irregolarità della documentazione presentata).

Sì. L’evasione della domanda di iscrizione all’ENPAB non è requisito essenziale per l’inizio dell’attività professionale.

No. La comunicazione di “aggiornamento dati” ha il solo scopo di informare il professionista del fatto che l’Enpab ha acquisito nei propri archivi i dati anagrafici e professionali del biologo. Il biologo potrà considerarsi regolarmente iscritto solo dopo aver ricevuto la notifica di avvenuta iscrizione via pec.

La notifica di avvenuta iscrizione è inviata al Biologo tramite PEC. Con la medesima PEC sono fornite le istruzioni per accedere all’Area riservata del sito www.enpab.it e scaricare gli avvisi di pagamento.

Il pagamento dei contributi avviene di regola a mezzo bollettini PagoPA reperibili nella propria Area riservata (‘Pagamento dei contributi’) accessibile dal sito www.enpab.it.
I contributi possono essere versati anche a mezzo modello F24.

Sì. Coloro che svolgono altra attività lavorativa con conseguente obbligo di iscrizione presso altra Cassa di previdenza possono chiedere una riduzione pari al 50% del contributo soggettivo minimo. La riduzione viene applicata su istanza del biologo che ne fa richiesta, all’atto dell’iscrizione, all’interno del modulo di iscrizione.

Le riduzioni non sono cumulabili. In caso di richiesta di entrambe le riduzioni, l’ENPAB applica in automatico quella più favorevole all’iscritto (riduzione per età).

In caso di reiscrizione non può essere utilizzato l’accesso al box “prima iscrizione” ma è necessario compilare e inviare agli uffici il modulo di iscrizione cartaceo. Quest’ultimo si può richiedere scrivendo una mail all’indirizzo helpdesk@enpab.it. Dopo aver compilato il modulo con i dati richiesti, è possibile effettuare l’invio via pec all’indirizzo protocollo@pec.enpab.it entro 30 giorni dalla decorrenza dei requisiti validi ai fini dell’iscrizione.

 

 

Contributi

Una volta effettuata l’iscrizione, il professionista è tenuto ai seguenti adempimenti obbligatori:

1. Pagamento dei contributi previdenziali obbligatori;

2. Comunicazione annua del reddito professionale. La comunicazione deve essere inviata anche se la dichiarazione fiscale non è stata presentata ovvero è negativa e deve essere redatta obbligatoriamente online, avvalendosi del format presente in area riservata.

I contributi che ogni iscritto è annualmente tenuto a versare all’Ente sono i seguenti:
1) il contributo soggettivo nella misura del 15% del reddito netto di lavoro autonomo, aumentabile su scelta dell’iscritto fino al 36%.
2) il contributo integrativo pari al 4% del volume di affari o dell’importo fatturato per le prestazioni professionali rese verso la clientela privata e verso la Pubblica Amministrazione;
3) il contributo di maternità pari ad € 136,00 (annualmente l’Ente determina una quota forfettaria).

Scadenza Tipo di Versamento
30 aprile 1ª rata contributo minimo anno in corso
30 giugno 2ª rata contributo minimo anno in corso
27 ottobre presentazione del modello di dichiarazione reddituale relativo all’anno precedente
31 ottobre Unica soluzione oppure
1ª rata conguaglio* dovuta a saldo
30 novembre 2ª rata conguaglio dovuta a saldo
30 dicembre 3ª rata conguaglio dovuta a saldo
30 gennaio 4ª rata conguaglio dovuta a saldo

* Per conguaglio si intende la differenza tra totale dovuto in base ai contributi determinati nell’anno e il totale degli acconti effettivamente versati.

A debito scaduto, sì, possono rateizzare sia i contributi minimi che i relativi conguagli.

Si ricorda, altresì, che l’importo minimo rateizzabile è di 600,00€ e che il periodo massimo della rateizzazione – connesso al valore dell’importo – è di 54 mesi.

Si raccomanda di leggere attentamente le condizioni generali di rateizzazione che precludono il diritto per gli iscritti che hanno già due piani di rientro o per chi è già stata negata la domanda.

Puoi inserire la domanda di rateizzazione accedendo alla tua Area riservata.

pdfScarica le condizioni generali di rateizzazione

pdfScarica il Regolamento di disciplina dell’accesso alla rateizzazione del debito previdenziale

La scadenza per la presentazione dei redditi professionali è il 27/ Ottobre di ogni anno. La comunicazione dovrà essere presentata accedendo all’area riservata dall’home page del sito www.enpab.it, nella sezione “Disposizioni”, “Dati Reddito”.

Questa comunicazione riveste una importanza fondamentale per l’Ente al fine di tenere correttamente aggiornata la posizione contributiva di ciascun iscritto. Senza i dati di tale dichiarazione, infatti, non è possibile effettuare un riscontro sulla correttezza dei contributi dovuti e conseguentemente effettuare un calcolo corretto e una regolare rivalutazione del montante contributivo dell’iscritto.

Il ritardo o l’inadempienza degli obblighi sopra riportati è soggetta a sanzioni secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle procedure sanzionatorie dell’Ente.
Dal 1° gennaio 2013, la ritardata dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione pari ad € 50,00 se trasmessa entro trenta giorni dal termine; € 100,00 se trasmessa entro sessanta giorni dal termine; € 150,00 oltre i sessanta giorni dal termine. L’omessa dichiarazione, ovvero la dichiarazione infedele, ancorché nei termini, è sanzionata con la pena pecuniaria di € 150,00.

I PagoPA per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori devono essere esclusivamente scaricati dall’area riservata.

Ai sensi dall’art. 10 del Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza, il ritardo nel versamento dei contributi comporta l’obbligo del pagamento degli interessi nella misura vigente tempo per tempo, che decorreranno dal giorno successivo al termine previsto per il pagamento. Se il ritardo nei pagamenti è superiore ai 60 giorni, in aggiunta saranno dovute le sanzioni anch’esse nella misura tempo per tempo vigente.
Di seguito, riportiamo nel dettaglio, le modifiche apportate sui tassi di interessi e sanzioni nel corso degli anni:

Interessi

Sanzioni

Fino al 26 settembre 2013: 15% sul dovuto (ritardati e mancati pagamenti)

Fino al 27 giugno 2024 tasso legale 

Dal 27 settembre 2013 al 27 giugno 2024: 10% sul dovuto (ritardati e mancati pagamenti)

Dal 28 giugno 2024 tasso legale più un punto

Dal 28 giugno 2024: 5% sul dovuto (ritardati e mancati pagamenti)

È un documento che attesta i contributi soggettivi e di maternità versati nell’anno e deducibili fiscalmente.

È possibile scaricarla direttamente dal sito www.enpab.it nella sezione Area Riservata.

Per gli anni precedenti al 2011 bisogna richiederla tramite mail all’indirizzo contributiprestazioni@enpab.it

Il montante costituisce la base di calcolo delle prestazioni previdenziali erogate da ENPAB. Il montante contributivo si identifica nella somma:

– dei contributi soggettivi dovuti per ogni anno o frazione di anno d’iscrizione all’ENPAB;
– della quota di contributo integrativo destinato all’incremento del montante ai sensi dell’art. 4, comma 2 , lett. b del Regolamento (a partire dal 01/01/2013);
– delle rivalutazioni di contributi previste dall’art. 1, comma 8 della Legge 335/95 e dall’art. 14, comma 3, del Regolamento.

È possibile visualizzarlo direttamente dal sito www.enpab.it nella sezione ‘Area Riservata’, solo se si è in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali

È un documento che attesta i contributi previdenziali dovuti e versati dall’iscritto, sul quale è possibile controllare la regolarità dei pagamenti.

È possibile visualizzarlo direttamente dal sito www.enpab.it nella sezione ‘Area Riservata’.

È un documento che attesta la regolarità contributiva. Si chiede inviando una PEC all’indirizzo durc@pec.enpab.it

 

Cancellazioni

Quando un biologo libero professionista decide di non esercitare più la propria attività deve cancellarsi dall’Ente, in quanto l’esercizio concreto e reale dell’attività di biologo costituisce una condizione essenziale per la continuità del rapporto previdenziale con Enpab.

Conseguentemente, la cancellazione dall’Ordine di appartenenza comporta la contestuale cancellazione da Enpab, proprio perché si è da quel momento in poi impossibilitati ad esercitare l’attività professionale.

La cessazione dell’attività deve essere reale ed effettiva e prescinde dalle “formalità” amministrative/fiscali, come ad esempio la presentazione della “chiusura della Partiva Iva” che potrebbe avvenire anche successivamente.

L’istanza di cancellazione è scaricabile al seguente link. La domanda deve essere inviata tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.enpab.it. I tempi di istruttoria della domanda da parte di Enpab sono mediamente di 45 giorni e la notifica di cancellazione sarà inviata al biologo tramite pec.

Sì, l’accesso all’area riservata è consentito anche dopo la cancellazione e saranno attive funzioni quali: richiesta contatto telefonico, pagamento dei contributi, dichiarazione dati reddituali.

Dopo la cancellazione dall’Enpab, il biologo dovrà in ogni caso:

a) versare eventualmente i contributi minimi obbligatori determinati in maniera frazionata per i periodi dell’anno antecedenti la cancellazione;

b) comunicare i redditi professionali dell’intero periodo dell’anno fino alla data di cancellazione;

c) versare gli eventuali contributi a conguaglio relativi a tutti gli anni di iscrizione determinati sulla base del reddito professionale e del volume di affari effettivamente prodotti e dichiarati ai fini fiscali.

 

Riscatto

Il riscatto consiste nella possibilità di versare oggi, a vantaggio della pensione futura, i contributi previdenziali riferiti ad anni di attività lavorativa libero-professionale (massimo cinque) precedenti l’istituzione dell’E.N.P.A.B. (1991-1995) e/o gli anni del corso di studi universitario.

No, non è possibile.

Per poter richiedere il riscatto del corso di studi, oltre la compilazione dell’apposito modulo, l’iscritto deve allegare:

– un certificato rilasciato dall’Università degli studi competente che attesti la durata legale del corso di laurea, l’anno di immatricolazione (anno, mese, giorno), gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso di laurea, il conseguimento del titolo e la data in cui lo stesso è stato conseguito, ovvero dichiarazione di responsabilità;
– copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I requisiti sono:

  • essere iscritto all’Enpab e far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione;
  • non aver presentato analoga domanda presso altro Ente Previdenziale e che i periodi richiesti siano privi di contributi presso altra gestione separata;
  • essere stato regolarmente iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi per gli anni oggetto del riscatto;
  • aver svolto effettiva attività libero professionale per gli anni oggetto del riscatto;
  • link al modulo

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione per l’intero importo dovuto, ovvero, su richiesta dell’iscritto, in un numero di rate mensili non superiore a centoventi senza interessi. I versamenti sono contabilizzati tempo per tempo negli anni in cui gli stessi sono effettuati.

Il modulo può essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.enpab.it; oppure tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: E.N.P.A.B. – Via Di Porta Lavernale, 12 – 00153 Roma.

Qualora intervenga, successivamente alla presentazione della domanda, il decesso dell’iscritto è data facoltà ai superstiti dello stesso di completare gli adempimenti previsti.

Sì, l’importo è determinato nel seguente modo:

·         si procede al calcolo della media dei redditi netti professionali conseguiti dal richiedente nei cinque anni precedenti l’anno in cui viene presentata la domanda;

·         l’iscritto indica l’aliquota da applicare (art. 3 commi 1 e 1ter del Regolamento previdenziale) che non può essere inferiore a quella dell’anno in cui viene presentata l’istanza fino ad un massimo del 36%;

·         si moltiplica la media redditi professionali per l’aliquota opzionata.

Il risultato ottenuto è l’importo del singolo anno riscattabile.

In ogni caso il contributo dovuto non può essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della domanda.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione per l’intero importo dovuto, ovvero, su richiesta dell’iscritto, in un numero di rate mensili non superiore a centoventi senza interessi.

I versamenti sono contabilizzati tempo per tempo negli anni in cui gli stessi sono effettuati.

·         incrementare il montante contributivo a beneficio della pensione futura;

·         riconoscimento di un maggiore anzianità contributiva pari agli anni riscattati;

per i contribuenti in regime fiscale ordinario gli importi versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili dall’imponibile fiscale (art. 13 del D.lgs. n. 47/2000).

No! La deducibilità per il regime forfettario è disciplinata dalle legge per i soli contributi previdenziali obbligatori. I contributi versati a titolo di riscatto si qualificano volontari e come tali non sono deducibili.

 

Indennità di maternità

Alle biologhe iscritte all’Ente. Nel caso in cui l’iscrizione all’Enpab o la cessazione dell’attività avvenga nel corso del periodo di tutela l’indennità di maternità verrà riconosciuta soltanto per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione. Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta goda di analoga prestazione, erogata da altro Ente di previdenza obbligatorio. Nel caso di iscritta che svolge contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale, l’indennità viene erogata per un importo pari alla differenza tra l’indennità percepita e l’indennizzo nella misura del minimo garantito erogato dall’Ente.

L’indennità di maternità corrisposta è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell’evento. L’indennità è riconosciuta anche nel caso di reddito negativo o pari a zero: non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/08/1981 n. 537 (art. 70, comma 3 D.Lgs 151/2001). L’indennità non potrà essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante da comma 3, dell’art. 70 del D.Lgs 151/2001. Essendo sostitutiva del reddito professionale è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente.

Reddito del secondo anno precedente l’evento

MOLTIPLICATO per 80%

DIVISO 12 MOLTIPLICATO per 5 = importo lordo indennità di maternità


ESEMPIO SU UN REDDITO DI: 20.000,00
20.000 x 80% = 16.000
16.000 : 12 = 1.333,33
1.333,33 x 5 = 6.666,65
MATERNITA’ LORDA: 6.666,65

E’ necessario scaricare il modello di domanda reperibile sul seguente link. La domanda può essere inoltrata mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.enpab.it, o raccomandata a/r a E.N.P.A.B.- Via di Porta Lavernale 12 00153 Roma, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto; dall’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione o affidamento; dalla data dell’aborto spontaneo o terapeutico. Al modello di domanda occorre allegare la seguente documentazione:

  1. copia fronte/retro documento di riconoscimento in corso di validità;
  2. dichiarazione nel caso in cui sussistano i requisiti per la non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto;
  3. 3. fotocopia della dichiarazione reddituale relativa al secondo anno precedente l’evento (esempio se il parto avviene nell’anno 2026, la dichiarazione da allegare è quella riferita al reddito 2024 e presentata al fisco nel 2025.
  4. certificato di assistenza al parto in originale ovvero estratto di nascita con indicazione dei nominativi dei genitori.

E’ possibile presentare istanza di indennità di maternità in caso di adozione o affidamento preadottivo. L’indennità è corrisposta per un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia e i tre mesi successivi. Alla richiesta occorrerà allegare: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia; b) copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. Nel caso che l’Autorità emanante sia di Stato estero, è necessario presentare il successivo provvedimento di deliberazione adottato dal Tribunale dei Minori nazionale competente per territorio.

L’indennità è corrisposta in caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza. In caso di aborto spontaneo o terapeutico l’indennità spetta in misura intera qualora l’aborto avvenga dopo il compimento del 6° mese di gravidanza. Se invece l’aborto interviene dopo il compimento del 3° mese ma prima del 6°, l’indennità è corrisposta in misura ridotta, pari a 1/5 di quella dovuta. Nulla spetta qualora l’aborto intervenga prima del compimento del 3° mese di gravidanza. Alla richiesta occorrerà allegare: a)certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza; b)certificato medico, rilasciato dall’autorità sanitaria che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data dell’avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell’evento (parto, ingresso in famiglia di adottato affidato, aborto)

La prestazione verrà erogata in unica soluzione, successivamente al parto, mediante accredito su conto corrente bancario, intestato (o cointestato) alla professionista.

Non è obbligatorio astenersi dall’attività professionale (art. 71 del Decreto Legislativo n. 151/2001). In caso di contemporaneo svolgimento di attività di lavoro dipendente resta fermo quanto previsto dalla normativa in materia di astensione obbligatoria per le lavoratrici dipendenti

No, in quanto l’indennità è sostitutiva del reddito professionale e pertanto viene riconosciuta esclusivamente ai biologi iscritti all’Ente, che esercitano attività professionale nelle diverse forme previste dall’art. 1 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

 

Ricongiunzione in entrata

La ricongiunzione è la facoltà estesa anche ai liberi professionisti, di unificare mediante il trasferimento, tutti i contributi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Ovviamente, nel caso si presenti domanda di ricongiunzione attiva all’Enpab, il diritto alla pensione potrà essere conseguito dal biologo al raggiungimento dei requisiti di età (65 anni) e di contribuzione (5 anni) disposti dal Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

La facoltà di presentare domanda di ricongiunzione, è riservata al biologo iscritto all’Enpab (e non anche dal cancellato) o ai superstiti dell’iscritto deceduto entro due anni dal decesso.

Per accedere alla ricongiunzione non vi sono limiti minimi né per quanto riguarda l’età del richiedente, né per il numero di anni che formano le singole posizioni. La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente possa far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni di cui 5 di contribuzione obbligatoria continuativa. In ogni caso in mancanza di tale requisito la seconda ricongiunzione può effettuarsi all’atto del pensionamento presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione contributiva. Consigliamo quindi, prima di far ricorso a tale istituto, di essere certi che non si riproponga una nuova diversa forma di contribuzione nel futuro.

Il modello di domanda di ricongiunzione, è reperibile qui. Può essere inviato mezzo raccomandata a/r, o mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.enpab.it. Alla domanda si dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si rammenta che all’atto della domanda, i contributi oggetto della ricongiunzione devono riguardare i periodi contributivi maturati presso altre forme di previdenza la cui posizione non deve risultare più attiva e che la ricongiunzione non può essere parziale.

La gestione o le gestioni interessate trasferiscono all’Enpab l’ammontare dei contributi di loro pertinenza, tenuto conto che: a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento; b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell’intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente; c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi. Gli importi vengono accreditati sulla posizione dell’iscritto Enpab con il cosiddetto principio di cassa, ovvero formeranno il montante a partire dall’anno di incasso delle stesse somme, indipendentemente dal fatto che i contributi siano riferiti ad altre annualità.

La ricongiunzione verso l’Enpab è gratuita.

 

Ricongiunzione in uscita

La ricongiunzione è la facoltà estesa anche ai liberi professionisti, di unificare mediante il trasferimento, tutti i contributi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Ovviamente, nel caso si presenti domanda di ricongiunzione attiva all’Enpab, il diritto alla pensione potrà essere conseguito dal biologo al raggiungimento dei requisiti di età (65 anni) e di contribuzione (5 anni ) disposti dal Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

L’ex iscritto all’Enpab, che intende trasferire i propri versamenti contributi dall’Enpab verso altro Ente di previdenza, presenterà domanda di ricongiunzione presso quest’ultimo, secondo le indicazioni vigenti nell’Ente stesso.

La domanda di ricongiunzione va presentata all’Ente presso cui i contributi saranno trasferiti secondo le modalità dallo stesso previste

L’Enpab trasferisce l’ammontare dei contributi di sua pertinenza, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento escludendo le somme riscosse per motivi non riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e di sanzioni.

È a carico del professionista l’eventuale onere della ricongiunzione che è individuabile nella differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa del periodo utile e l’importo dei contributi trasferiti alle altre gestioni. Nel caso di ricongiunzione passiva, l’onere a carico del professionista è calcolato dalla gestione presso la quale si esegue il trasferimento. La determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante da ricongiunzione è effettuata secondo le norme in vigore nella gestione accentrante.

 

Totalizzazione

La totalizzazione è la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, maturati presso l’Enpab o altre gestioni previdenziali, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e indiretta.

Possono presentare domanda gli iscritti all’Enpab, gli ex iscritti (cancellati) per i quali l’Enpab è l’ultimo Ente di iscrizione in ordine temporale, gli eredi e/o superstiti dell’iscritto ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

L’istanza di pensione in totalizzazione può essere presentata quando risultino maturati i requisiti anagrafici e di contribuzione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Per la pensione di vecchiaia totalizzata nell’anno 2026 i requisiti di accesso 66 ANNI (requisito anagrafico) e 20 anni di contribuzione. Dal momento in cui si maturano entrambi , il richiedente percepirà la pensione decorsi 18 mesi (c.d. spazio finestra). Per la pensione di anzianità totalizzata nell’anno 2016, il solo requisito di accesso è quello contributivo: 41 ANNI. Dal momento in cui si perfeziona questo requisito, il richiedente percepirà la pensione decorsi 21 mesi (c.d. spazio finestra). La domanda di pensione di vecchiaia/anzianità in totalizzazione deve essere presentata all’ultimo Ente di iscrizione.

La quota di pensione viene determinata secondo le regole di calcolo vigenti nelle diverse gestioni coinvolte nell’iter della totalizzazione

Si è possibile.

Nel caso di uno o più anni coincidenti, ai fini dell’anzianità contributiva l’anno viene riconosciuto una sola volta, mentre ai fini del calcolo del trattamento pensionistico saranno considerate tutte le contribuzioni accreditate.

 

Cumulo

E’ la facoltà che consente ai lavoratori di andare in pensione sommando tutti i contributi maturati presso gestioni previdenziali diverse (quelle pubbliche ma anche quelle private legate agli ordini professionali), cumulando ogni gestione con quote separate e senza alcun onere per il lavoratore.

Possono accedere al cumulo gli iscritti che hanno contributi non coincidenti versati nelle gestioni INPS, inclusa la gestione separata, e nelle casse previdenziali professionali,  anche se hanno maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle gestioni interessate. I richiedenti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni interessate.

Per l’anno 2025 i richiedenti devono avere un’età minima di 67 anni ed aver accreditati almeno venti anni di contributi (anche come somma delle contribuzioni presenti presso le varie gestioni).

1. in ipotesi di accettazione della ricongiunzione ai sensi della legge 45/90;

2. in ipotesi di titolarità di trattamento di pensione;

3. in ipotesi di titolarità di assegno ordinario di invalidità, anche nel caso di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Tuttavia, qualora le condizioni di salute del titolare dell’assegno di invalidità dovessero aggravarsi e l’interessato fosse riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in cumulo.

La domanda può essere presentata al raggiungimento dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di prestazione, all’Ente previdenziale di ultima iscrizione. Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto a più Enti di previdenza, potrà scegliere quello presso il quale inoltrare la domanda.

Il materiale pagamento degli importi avviene a cura dell’Inps anche nell’ipotesi in cui l’istituto nazionale di previdenza non sia direttamente coinvolto nell’iter procedurale.

Ciascuna gestione determina il trattamento pro quota facendo riferimento ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le proprie regole di calcolo. L’Enpab determinerà la quota di sua competenza secondo il sistema di calcolo contributivo. Riguardo la quota di pensione INPS, la circolare n. 140/2017 precisa che l’anzianità contributiva maturata in altre gestioni, non sarà considerata utile ai fini del computo dei 20 anni necessari per il diritto al calcolo della pensione secondo il sistema retributivo e che sarà presa in considerazione per questa finalità, la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l’AGO, le forme esclusive e sostitutive della medesima, la gestione separata, purché tali periodi non siano coincidenti.

Il cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni interessate, non coincidenti.

In ipotesi di coincidenza di alcuni periodi contributivi, questi saranno considerati una sola volta ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, mentre saranno utili in ogni caso, ai fini della misura della pensione.

Coloro che avessero presentato domanda di pensione in totalizzazione, ai sensi del D. Lgs. 42/2006, anteriormente al 31-12-2016 e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, avvalersi del cumulo, se ritenuto più favorevole. Analoga facoltà di recesso con rimborso delle somme parzialmente versate, non è concessa a coloro che avessero presentato domanda di ricongiunzione ex lege 45/1990 (tale legge è esclusa dal campo di applicazione previsto dal comma 197, dell’art. 1, della legge 232 del 2016).

 

Durc

Il certificato di regolarità contributiva è un documento che, per lo più, viene richiesto ai liberi professionisti che:
• intendano partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o di pubblica funzione;
• debbano ricevere il pagamento di compensi relativi ad attività svolte nei confronti di Enti Pubblici o di pubblica funzione.

Cosa devi controllare prima di richiedere il rilascio della certificazione ad Enpab?
• Di essere regolarmente iscritto all’Enpab e di esercitare effettivamente la libera professione di Biologo;
• di aver regolarmente presentato i modelli reddituali relativi a tutti gli anni per i quali esiste l’obbligo d’iscrizione;
• di aver regolarmente pagato, alla data del rilascio della certificazione, tutti i contributi previdenziali scaduti.

In presenza di contributi in corso di riscossione a mezzo di cartella notificata dall’Agenzia delle Entrate- riscossione, è necessario allegare alla domanda l’attestazione di regolarità rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – riscossione.

 

SPID

 

Fatturazione Elettronica

Tutti i soggetti in regime ordinario e dal 1 luglio 2022 i soggetti in regime forfettario che, nell’anno precedente (2021), hanno percepito ricavi e compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro.

Dal 1 gennaio 2024 l’obbligo si estenderà a tutti i forfettari.

No, solo chi ha superato nel 2021 i 25.000 euro, per tutti gli altri l’obbligo decorrerà dal 01 gennaio 2024. (FAQ 150 ADE DEL 22/12/2022).

Le prestazioni sanitarie a persone fisiche”. Il decreto Milleproroghe estende anche per il 2023, il divieto di emettere fatture elettroniche per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto, anche per il 2023 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continuano a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

NO, si considera non emessa con applicazione di sanzioni. La fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che non sia stata emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza di tale obbligo, si intende non emessa. Si rendono, conseguentemente, applicabili le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, che variano dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato. Le sanzioni si applicano in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, nel caso in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo.

Sì, possono avvalersi di intermediari.

La Fattura Elettronica deve essere emessa e ricevuta esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Basta autenticarsi al fisconline e inserire nella sezione fatture e corrispettivi la mail Pec come indirizzo telematico e il sistema recapiterà tutte le fatture attraverso il suddetto canale. La mail Pec sarà comunicata al fornitore ogni qualvolta si effettui un acquisto, in questo caso bisogna optare per la conservazione dei dati fatture in fatturazione elettronica e conservazione.

Sì, si può compilare, inviare e conservare.

No, non è obbligatorio firmarla.

No, i regimi agevolati quali il regime dei minimi e il regime forfettario hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica solo nei confronti della pubblica amministrazione.

Sì, è obbligatoria firmarla.

Sì, sono soggette all’imposta di bollo nella misura di due euro per i corrispettivi non assoggettati ad iva e di importo superiore a 77,47 euro.

L’imposta di bollo va versata tramite F24 con il codice tributo 2521 I trimestre; 2522 II trimestre; 2523 III trimestre; 2524 IV trimestre. Dal 1° gennaio 2023 per effetto della L. n. 122/2022, il limite di importo entro il quale è possibile versare l’imposta cumulativamente passa da 250 a 5.000 euro.
Pertanto, va riscritto il calendario delle scadenze del pagamento del bollo delle e-fatture:
• se l’imposta di bollo del primo trimestre supera 5.000 euro, la scadenza è il 31 maggio 2023;
• se l’imposta di bollo del primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, la scadenza diventa quella del 30 settembre 2023 (in cui va versata l’imposta per il secondo trimestre);
• se l’imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a 5.000 euro, la scadenza è il 30 novembre 2023.
Infine, l’imposta di bollo riferita al III° trimestre scade il 30 novembre 2023 e quella del IV° trimestre il 28 febbraio 2024.

L’art. 11 del DL 119/2018 modifica, a regime, i termini di emissione delle fatture (indipendentemente dal formato cartaceo o elettronico), stabilendo che, a partire dall’1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (determinato ex art. 6 del DPR 633/72). In tal caso, la data di effettuazione dovrà essere specificamente indicata sul documento, in quanto diversa da quella di emissione della fattura.

Se è stato scelto un indirizzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al Sistema di Interscambio dal gestore della posta elettronica del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente; se sono stati scelti gli altri canali (web service o FTP), la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica.

Si può utilizzare un codice destinatario (alfanumerico di sette cifre) e il sistema recapiterà le fatture attraverso il suddetto canale e le fatture saranno messe a disposizione del ricevente sul sito web dell’agenzia delle entrate.

Sì, si possono utilizzare piattaforme diverse rilasciate da software house, naturalmente esse non sono gratuite come la piattaforma dell’agenzia delle entrate.

Sì, la app, denominata “FatturAE” e creata per ambienti iOS e Android, può essere utilizzata dai titolari di partita IVA in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid e non può essere impiegata da intermediari, ma solo dal singolo utente.
Il menù dell’applicazione prevede tre diverse funzionalità:
genera fattura;
apri fattura;
trasmetti fattura.

Sì, grazie ad un apposito servizio web dell’Agenzia delle Entrate, è possibile generare un codice a barre bidimensionale, QR-Code, contenente i dati anagrafici, il numero di partita IVA e l’indirizzo “telematico” del cessionario/committente. Il QR-Code potrà essere mostrato dal destinatario della fattura all’emittente, al fine di consentire a quest’ultimo di acquisire automaticamente, grazie ad un apposito lettore, i propri dati identificativi iva. Al momento della predisposizione della fattura, stampato su carta, se ottenuto in formato PDF, o salvato su smartphone o tablet, se in formato immagine, potrà essere mostrato ai fornitori che, attraverso appositi lettori, potranno acquisire automaticamente le informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e il suo indirizzo telematico.

 

Sistema tessera sanitaria

Tutti coloro che emettono fatture per prestazioni sanitarie a persone fisiche.

La trasmissione dei dati relativi alle fatture sanitarie sostenute nel 2023 dovrà essere effettuata con cadenza semestrale:
•entro il 30 settembre 2023 invio dei dati relativi al primo semestre (gennaio-giugno 2023)
•entro il 31 gennaio 2024 invio dei dati relativi al secondo semestre (luglio-dicembre 2023)
Vanno inviate le fatture emesse ed incassate nel semestre “criterio di cassa”:
per una fattura emessa il 29 gennaio 2023 e incassata contestualmente alla sua emissione, i dati relativi dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2023 (termine di invio dei dati del primo semestre)
per una fattura emessa il 29 giugno 2023 e incassata nel mese di luglio 2023, i dati relativi dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2024 (termine di invio dei dati del secondo semestre);

No. In questo caso, i dati dovranno comunque essere inviati al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale del paziente. Si ricorda che resta l’obbligo di annotare l’esercizio dell’opposizione sulla fattura, riportando la dicitura: “Fattura trasmessa al Sistema TS senza indicazione del CF per opposizione ai sensi dell’art. 3 DM 31/07/2015 e art. 2, c. 2, lett. c) DM 19/10/2020”

Per i soggetti in regime ordinario va indicato N4 compenso più cassa e N1 bollo
Per i soggetti in regime forfettario va indicato N2.2 compenso più cassa e N2.2 bollo

I soggetti tenuti alla comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS in regime forfettario, devono trasmettere il dato dell’imposta di bollo, pagata dall’assistito insieme all’intera prestazione, in una riga distinta rispetto al valore della prestazione e attribuendo il codice Natura N2.2 voce: spesa sanitaria
Il soggetto in regime ordinario dovrà riportare nel campo “natura iva” N1. Voce: spesa sanitaria

Esempio nella foto:

 

 

Se una prestazione sanitaria viene pagata in parte in contanti e in parte modo tracciato, il documento di spesa va inviato al Sistema TS come “non tracciato” (pagamento Tracciato= NO).

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite soggetti terzi ad esempio il proprio commercialista.

Sì, si possono utilizzare piattaforme diverse rilasciate da software house, e trasmettere in modo automatico al sistema TS i dati delle fatture sanitarie.

Per evitare la sanzioni piene dall’ADE (33,33 a fattura nei 60 g. o 100 euro a fattura oltre i 60 g.) è possibile adempiere spontaneamente al pagamento delle sanzioni e i pagamenti saranno così calcolati:
• 1/9 del minimo per chi effettua l’invio entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria (dunque 3,70 euro per chi ha effettuato l’invio entro i primi 60 giorni, oppure 11,11 euro per chi ha effettuato l’invio fra il 61° e il 90° giorno successivi alla scadenza);
• 1/8 del minimo per chi effettua l’invio entro 1 anno dalla scadenza ordinaria (12,50 euro);
• 1/7 del minimo per chi effettua l’invio entro 2 anni dalla scadenza ordinaria (14,29 euro);
• 1/6 del minimo per chi effettua l’invio oltre i 2 anni dalla scadenza ordinaria, ma pur sempre prima di un’eventuale constatazione della violazione (16,67 euro);
• 1/5 del minimo per chi effettua l’invio a seguito di una constatazione della violazione (20,00 euro).

Per pagare le sanzioni è necessario predisporre un modello F24. Con la Risoluzione 22/E l’Agenzia delle Entrate ha finalmente indicato che bisogna utilizzare il codice tributo 8912. L’anno di riferimento da indicare, invece, è quello in cui è avvenuta la violazione per la quale è dovuta la sanzione.

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