Skip to main content

9. Come mi devo comportare se ho già presentato istanza di totalizzazione o di ricongiunzione?

Coloro che avessero presentato domanda di pensione in totalizzazione, ai sensi del D. Lgs. 42/2006, anteriormente al 31-12-2016 e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, avvalersi del cumulo, se ritenuto più favorevole. Analoga facoltà di recesso con rimborso delle somme parzialmente versate, non è concessa a coloro che avessero presentato domanda di ricongiunzione ex lege 45/1990 (tale legge è esclusa dal campo di applicazione previsto dal comma 197, dell’art. 1, della legge 232 del 2016).


Contenuti correlati

8. Cosa mi succede se trasmetto oltre i termini di scadenza?

8. Cosa mi succede se trasmetto oltre i termini di scadenza?


Per evitare la sanzioni piene dall’ADE (33,33 a fattura nei 60 g. o 100 euro a fattura oltre i 60 […]

7. Si possono utilizzare piattaforme diverse da quella dell’agenzia delle entrate?

7. Si possono utilizzare piattaforme diverse da quella dell’agenzia delle entrate?


Sì, si possono utilizzare piattaforme diverse rilasciate da software house, e trasmettere in modo automatico al sistema TS i dati […]

6. È possibile delegare un soggetto terzo all’invio spese sanitarie?

6. È possibile delegare un soggetto terzo all’invio spese sanitarie?


I dati possono essere trasmessi anche per il tramite soggetti terzi ad esempio il proprio commercialista.

© 2010 - 2026 E.N.P.A.B. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi - V. di Porta Lavernale, 12 - 00153 - Roma - C.F: 97136540586 - Privacy Policy

Enpab Menu