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5. In caso di aborto spontaneo o terapeutico, posso presentare l’istanza di indennità di maternità?

L’indennità è corrisposta in caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza. In caso di aborto spontaneo o terapeutico l’indennità spetta in misura intera qualora l’aborto avvenga dopo il compimento del 6° mese di gravidanza. Se invece l’aborto interviene dopo il compimento del 3° mese ma prima del 6°, l’indennità è corrisposta in misura ridotta, pari a 1/5 di quella dovuta. Nulla spetta qualora l’aborto intervenga prima del compimento del 3° mese di gravidanza. Alla richiesta occorrerà allegare: a)certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza; b)certificato medico, rilasciato dall’autorità sanitaria che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data dell’avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.


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