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3. Quando si può presentare la domanda di ricongiunzione?

Per accedere alla ricongiunzione non vi sono limiti minimi né per quanto riguarda l’età del richiedente, né per il numero di anni che formano le singole posizioni. La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente possa far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni di cui 5 di contribuzione obbligatoria continuativa. In ogni caso in mancanza di tale requisito la seconda ricongiunzione può effettuarsi all’atto del pensionamento presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione contributiva. Consigliamo quindi, prima di far ricorso a tale istituto, di essere certi che non si riproponga una nuova diversa forma di contribuzione nel futuro.


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