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3. È possibile rateizzare i contributi previdenziali?

A debito scaduto, sì, possono rateizzare sia i contributi minimi che i relativi conguagli.

Si ricorda, altresì, che l’importo minimo rateizzabile è di 600,00€ e che il periodo massimo della rateizzazione – connesso al valore dell’importo – è di 54 mesi.

Si raccomanda di leggere attentamente le condizioni generali di rateizzazione che precludono il diritto per gli iscritti che hanno già due piani di rientro o per chi è già stata negata la domanda.

Puoi inserire la domanda di rateizzazione accedendo alla tua Area riservata.

pdfScarica le condizioni generali di rateizzazione

pdfScarica il Regolamento di disciplina dell’accesso alla rateizzazione del debito previdenziale


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