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    FAQ sul regime forfettario

     

    no, sono esonerati.

    (VAT Information Exchange System VIES) è un sistema che permette di controllare la validità del numero di partita IVA e per effettuare operazioni intracomunitarie.

    Non si possono fare acquisti di beni e servizi o cessioni di beni o prestazioni di servizio rese se non si è iscritti al VIES.

    L’iscrizione si ottiene con inizio attività cioè quando si richiede l’aperura della partita iva, o, per coloro già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’iscrizione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    La certificazione unica (CU)è il modello di Certificazione che deve essere rilasciato anche agli autonomi per certificare i redditi percepiti . Tale CU, deve essere quindi compilata da tutte quelle imprese o da professionisti che nel corso dell’anno si sono avvalse di professionisti con Partita IVA e di collaboratori anche occasionali per lo svolgimento di prestazioni di lavoro
    autonomo.
    Questi , sono quindi intesi come “datori di lavoro” del lavoratore autonomo e come sostituti di imposta tenuti alla consegna del CU entro il 31 marzo di ogni anno al professionista/collaboratore e al suo invio all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo.

    devono indicare nella dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui hanno
    erogato compensi.

    i contribuenti forfettari, non sono mai sostituti d’imposta e dunque non operano mai
    ritenute sui compensi erogati a qualsiasi titolo. Questo vuol dire che sono esonerati dal rilascio
    della certificazione unica e l’invio del modello 770.

    No, sono esonerati.

    No, esonero dalla presentazione della dichiarazione iva.

    Nessun obbligo di tenuta dei registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle.

    No, esonero della compilazione dello spesometro. Abrogato dal 2019.

    no, sono esonerati.

    imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni per le start up e poi 15% che sostituisce IRPEF, Irap, addizionali. e non applicabilità dell’iva.

    si permane nel regime per l’anno in corso, cioè senza la decadenza immediata, fuoriuscita dal regime dall’anno successivo e entrata nel regime ordinario.

    Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018 e s.m. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1
    comma 67 della Legge numero 190/2014.

    no, prima deve cedere le quote e poi aderire al regime forfettario.

    può continuare col regime dei minimi fino a naturale scadenza.

    Senza limiti di tempo, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge.

    Si, in quanto il redito da lavoro dipendente non supera i 30.000 euro l’unico limite di esclusione riguarderà quei soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due
    precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

    ipotizziamo ricavi per euro 15.000 , coefficiente di redditività 78% = 11.700 – 1000
    cassa di previdenza=10.700 riduzione imposta sostitutiva del 5% = 10700*5%= 535 euro.

    è la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 15 o 5%, in quanto i costi
    non rilevano.

    il coefficiente di redditività è pari al 78%.

    Esempio: ipotesi in cui si svolge sia l’attività di biologo nutrizionista sia l’attività di commercio, bisogna verificare i ricavi distinti per attività:

    • ricavi da attività di biologo 20.000
    • ricavi da attività di commercio 10.000

    in questo caso si dovranno compilare due righe indicando per ciascuna riga i ricavi corrispondenti ai due codici Ateco professionista + commerciante. A ciascuna riga sarà applicato il diverso coefficiente di redditività. Dal quadro LM a prescindere delle righe compilate, risulterà il reddito imponibile al quale applicare l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

    • limite di compensi 65.000 euro
    • limite di beni strumentali acquistabili ABROGATO
    • limite per spese di lavoro dipendente 20.000 euro.

    Limite del reddito da lavoro dipendente e pensione superiori a 30.000 euro.
    Cause ostative:
    Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio
    dell’attività:

    • partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari;
    • controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche

    direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

    Per chiarimenti inviare quesito ad assistenzafiscale@enpab.it

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