La contribuzione previdenziale obbligatoria (contributi minimi) deve essere versata ogni anno con termine 30 aprile e 30 giugno.
La presentazione del Modello Unico (dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) deve avvenire entro il 30 settembre.
I contributi previdenziali sul reddito dell’anno precedente (contributi ‘a conguaglio’) devono essere versati entro il 15 ottobre ed il 30 dicembre.
I M.AV. per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori con scadenza successiva al 21 giugno 2017 non saranno più spediti per posta ma dovranno essere esclusivamente stampati nell'area riservata. Sempre nell'AREA RISERVATA è stata creata l'apposita sezione BPS, "Bollettini MAV", all'interno della quale sono esportabili gli stessi.
Il versamento a rate può essere richiesto dall’iscritto che sia in regola con i pagamenti e con la presentazione della dichiarazione reddituale obbligatoria.
Il modulo predisposto per la richiesta di rateizzazione è disponibile nella sezione MODULI del nostro sito (CLICCA QUI)
Il ritardato pagamento dei contributi comporta l'obbligo di corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale, con decorrenza dal giorno posteriore all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento. Il ritardo superiore ai 60 giorni comporta inoltre una sanzione pari al 15% delle somme non pagate tempestivamente (percentuale ridotta al 10%, su delibera dell'Ente, approvata dai Ministeri vigilanti, a partire dal 26 settembre 2013 senza efficacia retroattiva).