Il tempo trascorso tra l’annuncio del Decreto e la sua pubblicazione ha alimentato aspettative e molte delle stesse sono state una delusione per noi professionisti.

Analizziamo gli articoli di interesse ma anche quelli sui quali contavamo, per chiarire gli ambiti, i nostri diritti e le opportunità. Nel commento troverete alcuni spunti di riflessioni e ciò che come Ente abbiamo fatto e faremo ma anche ciò che le rivendicazioni che stiamo portando avanti singolarmente e come Adepp per tentare di fare giustizia sulle iniquità con il testo di conversione.

 

Art. 23

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione

separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per

emergenza COVID -19)

  1. 1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi

educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque

non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai

sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di

uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata

secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad

eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

  1. 2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono

convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di

congedo parentale.

  1. 3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma

1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico

congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento

di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione

dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS

ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale

giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

  1. 4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori,

per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi

sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione

dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

  1. 5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui

ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi

dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o

ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

  1. 6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con

figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro

genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività

lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di

sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,

senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di

licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

  1. 7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
  2. 8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai

commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione

di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare

per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia

di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

  1. 9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS,

subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8

sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio

comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e

delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10,

l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

  1. 11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro

annui per l’anno 2020.

  1. 12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

La norma seppur impropria nella sua formulazione sarebbe estesa anche ai Biologi iscritti ad Enpab. Per i liberi professionisti il bonus, nel massimo di 600 euro, è condizionato ad una procedura aggravata che coinvolge le Casse di previdenza ed esclusa la proposizione di una domanda diretta. A tal proposito a breve riceverete tutti una comunicazione istituzionale specifica con la richiesta così chi avesse deciso di avvalersi dei servizi di baby sitter lo ufficializzerà all’Ente, cercando di anticipare la procedura operativa che stiamo attendo dall’Inps per la successiva trasmissione dei potenziali beneficiari. L’indennità è in ogni caso condizionata nel suo ammontare al limite dello stanziamento.

 

 

Art. 26

(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con

sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai

lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla

normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

  1. 2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con

connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai

lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una

condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo

svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del

1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero

ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

  1. 3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del

provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria

con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

  1. 4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente

disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità

pubblica.

  1. 5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente

previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a

carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali

provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti

previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande

6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante

nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità

pubblica.

  1. 7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Il Consiglio dell’Ente si riunirà a breve per fare proprio il principio della equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva che, nella formulazione della norma esclude i liberi professionisti e quindi gli iscritti. È intenzione dell’Ente intervenire autonomamente mettendo a disposizione le risorse riservate per gli eventi disciplinati con il Regolamento malattia ed infortunio già attivo. I nostri colleghi che si trovano o si sono trovati ad affrontare la grave difficoltà della malattia potranno beneficiare di un sussidio fino a 3000 euro. A tal proposito vi ricordo che tutti i Biologi iscritti ad Enpab sono titolare di una polizza sanitaria collettiva EMAPI che ovviamente è attivabile anche per le vicissitudini legale al Coronavirus, lo stesso vale anche per chi autonomamente ha ampliato la copertura con la cosiddetta polizza b)

 

Art. 27

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata

di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad

altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  1. 2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa

complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al

Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri

provvedimenti concessori.

  1. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Al fine di fare chiarezza alle molte richieste pervenute devo ahimè confermare la esclusione dei liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati dal diritto di richiedere l’indennità stabilita nelle misure dei 600 euro. Stiamo facendo valere questa ingiustificabile iniquità pressando i massimi livelli istituzionali affinché in sede di conversione del decreto venga abolita questa ingiusta preclusione ed esclusione.

Art. 44

(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus

COVID-19)

  1. 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o

il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai

medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per

l’anno 2020.

  1. 2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono

definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale

quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della

situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto

privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.

103.

  1. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Che questa norma ed in particolare il secondo comma riguarda i liberi professionisti è un dato certo, ma l’applicazione della stessa come anche l’effettivo beneficio che dovrebbe portare è davvero difficile comprendere e prevedere. Abbiamo aperto il dialogo con il Ministero del Lavoro, che ci ha richiesto alcuni dati di tutti gli iscritti. Stiamo insistendo affinchè - al di là di quanto poi concretamente potrà essere riconosciuto a ciascuno o a chi eventualmente sarà considerato nello stato di bisogno che legittima un intervento del “Fondo per il reddito di ultima istanza” – ci venga concesso l’utilizzo del Fondo per le spese di solidarientà anche in una percentuale minima, in modo da legittimarci con interventi suppletivi e compensativi nel rispetto dell’obbiettivo di sostegno del reddito dell’iscritto che ha cessato l’attività, o anche sospesa e che comunque ha ridotto considerevolmente il lavoro. Stiamo, inoltre insistendo affinchè la consistenza del fondo venga riconsiderata con un aumento sensibile

Art. 54

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

  1. 1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria

disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

  1. a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che

autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre

successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della

domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato

dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività

operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza

coronavirus;

  1. b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE).

  1. 2. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:

478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475,

su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il

tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura

pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.

  1. 3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere

adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26

del decreto legge n. 9/2020.

  1. 4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono

assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del

regolamento di cui al DM 132/2010.

  1. 5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

L’agevolazione può essere richiesta anche dai liberi professionisti

 

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)

  1. 1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento

eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento

dell’Unione Europea.

  1. 2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come

definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei

confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

(Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti

misure di sostegno finanziario:

  1. a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla

data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi

accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in

tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

  1. b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono

prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre

2020 alle medesime condizioni;

  1. c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali

agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è

sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione

è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che

assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere

di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  1. 3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza

diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

  1. 4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla

data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della

disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

  1. 5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come

definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede

in Italia.

  1. 6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le

operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla

garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

  1. a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo

utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

  1. b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi

del comma 2, lettera b);

  1. c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o

dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del

comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al

comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e

con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di

finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti

agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le

eventuali integrazioni alle modalità operative.

  1. 7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo

gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi

delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti

prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura

del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione

speciale.

  1. 8. L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto

mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a:

(i) l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato

pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi

del comma 2, lettera b); (iii) l’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi

del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la

richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a),

  1. b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2,

lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell’importo delle rate o

dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della

richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

  1. 9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca,

entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione

speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al

comma 8.

  1. 10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento delle

procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del

Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di

garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

  1. 11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all’autorizzazione della Commissione

europea prevista ai sensi all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Entro 30

giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative

del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  1. 12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Anche questa disposizione è estesa ai liberi professionisti. Infatti il 5 comma precisa “ai fini del presente articolo si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e le medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003”

La raccomandazione in oggetto definisce, appunto, il concetto giuridico ed economico di Impresa, così come valevole per tutti gli Stati Membri.

L’articolo 1 della raccomandazione specifica che “si considera Impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica”.

Proprio tale principio fu alla base dell’attività diplomatica italiana che portò alla creazione dell’Action Plan per i liberi professionisti e dell’iniziativa di Confprofessioni che, con l’introduzione nella Finanziaria del 2007 dell’emendamento specifico, poi riformulato e ampliato dalla legge n.81 sul Lavoro autonomo, spinse la Comunità a riconoscere i lavoratori intellettuali come possibili fruitori dei fondi europei strutturali e diretti, nonché dei tender europei.

Pare quindi non esservi alcun dubbio interpretativo: i liberi professionisti sono compresi nell’alveo attuativo dell’articolo 56 del Decreto.

Enpab

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